Art. 2 
 
        Criteri e modalita' di determinazione del contributo 
 
  1. Le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1 sono  assegnate  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a ciascun  comune  che
avanza apposita richiesta  e  che  poi  provvede  all'erogazione  del
contributo  alle  singole  imprese  istanti,  esercenti  servizi   di
trasporto scolastico in forza  di  uno  o  piu'  contratti  con  esso
conclusi. 
  2. Per ciascuna impresa esercente servizi di  trasporto  scolastico
il  contributo  corrisponde  alla  differenza,  ove   positiva,   tra
l'importo del corrispettivo per i  servizi  di  trasporto  scolastico
previsto da ciascun  contratto  per  l'anno  scolastico  2019/2020  e
quanto corrisposto dal comune  all'impresa  a  seguito  delle  minori
prestazioni del predetto servizio erogate in  ragione  dell'emergenza
epidemiologica. A ciascuna  impresa  il  contributo  e'  erogato  dal
comune in misura pari  alla  differenza,  ove  positiva,  di  cui  al
periodo precedente ed entro il limite di 200.000 euro. 
  3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori  alla  somma  dei
contributi ammissibili comunicati  da  tutti  i  comuni,  le  risorse
trasferite   a    ciascun    comune    interessato    sono    ridotte
proporzionalmente  fino  alla  capienza  delle  stesse  e,  pertanto,
proporzionalmente  sono  ridotti  i  contributi  erogati  a  ciascuna
impresa.