Art. 2 Criteri e modalita' di determinazione del contributo 1. Le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1 sono assegnate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a ciascun comune che avanza apposita richiesta e che poi provvede all'erogazione del contributo alle singole imprese istanti, esercenti servizi di trasporto scolastico in forza di uno o piu' contratti con esso conclusi. 2. Per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico il contributo corrisponde alla differenza, ove positiva, tra l'importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l'anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all'impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell'emergenza epidemiologica. A ciascuna impresa il contributo e' erogato dal comune in misura pari alla differenza, ove positiva, di cui al periodo precedente ed entro il limite di 200.000 euro. 3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori alla somma dei contributi ammissibili comunicati da tutti i comuni, le risorse trasferite a ciascun comune interessato sono ridotte proporzionalmente fino alla capienza delle stesse e, pertanto, proporzionalmente sono ridotti i contributi erogati a ciascuna impresa.