Art. 3 
 
                         Fasi procedimentali 
 
  1. Il comune verifica  l'entita'  e  l'eventuale  esecuzione  delle
proprie obbligazioni pecuniarie previste dal contratto di  erogazione
dei servizi scolastici di trasporto concluso con l'impresa istante  e
determina la eventuale differenza ai sensi dell'art. 2. 
  2. L'importo complessivo risultante dalla eventuale vigenza di piu'
contratti costituisce l'ammontare delle risorse di cui ciascun comune
provvede   a   richiedere   l'assegnazione   al    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il  trasporto
stradale e per l'intermodalita'. 
  3. I comuni inviano la richiesta, firmata digitalmente  dal  legale
rappresentante dell'ente o da un suo delegato, entro  il  termine  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando il  modello
allegato. 
  4.  Con  successivo  decreto  direttoriale  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro venti giorni  dalla
scadenza del termine per  la  presentazione  delle  domande,  sentita
l'ANCI, sono individuati i comuni beneficiari e gli importi spettanti
in base  all'applicazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di  cui
all'art. 2. Il decreto di cui al presente  comma  e'  pubblicato  sul
sito  istituzionale  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti.