Art. 3 Fasi procedimentali 1. Il comune verifica l'entita' e l'eventuale esecuzione delle proprie obbligazioni pecuniarie previste dal contratto di erogazione dei servizi scolastici di trasporto concluso con l'impresa istante e determina la eventuale differenza ai sensi dell'art. 2. 2. L'importo complessivo risultante dalla eventuale vigenza di piu' contratti costituisce l'ammontare delle risorse di cui ciascun comune provvede a richiedere l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'. 3. I comuni inviano la richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando il modello allegato. 4. Con successivo decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sentita l'ANCI, sono individuati i comuni beneficiari e gli importi spettanti in base all'applicazione dei criteri e delle modalita' di cui all'art. 2. Il decreto di cui al presente comma e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.