Art. 4 
 
                      Cumulabilita' degli aiuti 
 
  1. Gli aiuti di Stato, concessi ai sensi del presente decreto,  non
possono essere cumulati se non nei limiti dalla normativa comunitaria
vigente. 
  2. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, i comuni si avvalgono del registro nazionale  sugli  aiuti  di
Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.