Art. 4 Cumulabilita' degli aiuti 1. Gli aiuti di Stato, concessi ai sensi del presente decreto, non possono essere cumulati se non nei limiti dalla normativa comunitaria vigente. 2. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, i comuni si avvalgono del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.