IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e funzionamento dell'AIFA, in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai  sensi  dell'art.
48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006,  n.  326
(prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205  («Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409,  con
i quali e' stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  84805/2019  del  23  luglio   2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  180
del 2 agosto  2019  relativa  al  medicinale  «Luxturna»  (voretigene
neparvovec); 
  Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2018 con  la  quale
l'azienda Novartis Europharm Limited ha chiesto la riclassificazione,
ai fini della rimborsabilita' del medicinale  «Luxturna»  (voretigene
neparvovec)  relativamente   alla   confezione   avente   A.I.C.   n.
047423013/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 3-5 aprile 2019; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 28-30 settembre - 1° ottobre 2020; 
  Vista la deliberazione n. 42 dell'11 novembre 2020 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'ulteriore  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella  sua  seduta  del  9-11  dicembre
2020; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale LUXTURNA  (voretigene  neparvovec)  nelle  confezioni
sotto indicate e' classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:  «"Luxturna"
e' indicato per il trattamento dei pazienti adulti e  pediatrici  con
perdita della vista dovuta a distrofia retinica ereditaria causata da
mutazioni bialleliche confermate di RPE65 e che  abbiano  sufficienti
cellule retiniche vitali.»; 
    confezione: «5  x  10  alla  dodicesima  genomi  vettoriali/ml  -
concentrato e solvente per soluzione iniettabile - uso  sottoretinico
- concentrato: flaconcino  di  polimero  di  olefina  ciclica  (coc);
solvente:  flaconcino  di  polimero  di  olefina  ciclica   (coc)   -
concentrato: 0,5 ml; solvente: 1,7 ml - 1 flaconcino di concentrato +
2 flaconcini di solvente»; 
    A.I.C. n. 047423013/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 360.000,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 594.144,00. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Alla specialita' medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa
biennale  complessivo  sull'ex  factory,  al   netto   dello   sconto
negoziato, pari a euro 21,6Mln/ventiquattro  mesi,  decorrente  dalla
data di entrata in vigore della determina che recepisce le condizioni
negoziali. In caso di superamento della soglia EXF  di  21,6  Mln  di
euro di fatturato  nei  ventiquattro  mesi,  al  netto  dello  sconto
negoziato, la societa'  e'  chiamata  al  ripiano  dello  sfondamento
attraverso payback. 
  Ai   fini   della   determinazione   dell'importo    dell'eventuale
sfondamento, il calcolo dello stesso verra'  determinato  sulla  base
dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali Payback
del 5% e dell'1,83%, e dei Payback effettivamente versati, al momento
della verifica dello  sfondamento)  trasmessi  attraverso  il  flusso
della tracciabilita', di cui al decreto del Ministro della salute del
15 luglio 2004, per i canali ospedaliero  e  diretta  e  DPC,  ed  il
flusso  OSMED,  istituito  ai  sensi   della   legge   n.   448/1998,
successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004,  per
la convenzionata. 
  E' fatto, comunque, obbligo alla parte di fornire semestralmente  i
dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto  e
il relativo trend dei consumi nel periodo  di  vigenza  dell'accordo,
segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti  anche  prima   della
scadenza contrattuale. 
  Ai fini  del  monitoraggio  del  tetto  di  spesa,  il  periodo  di
riferimento, per i prodotti gia' commercializzati, avra'  inizio  dal
mese della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva commercializzazione. 
  In caso di richiesta di  rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che
comporti  un  incremento  dell'importo  complessivo  attribuito  alla
specialita' medicinale e/o molecola,  il  prezzo  di  rimborso  della
stessa (comprensivo dell'eventuale sconto  obbligatorio  al  Servizio
sanitario nazionale) dovra' essere rinegoziato in riduzione  rispetto
ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato
eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque  a
carico del Servizio sanitario nazionale, ivi  compresi,  ad  esempio,
quelli  derivanti  dall'applicazione  della   legge   n.   648/96   e
dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche. 
  Le condizioni vigenti saranno valide  fino  all'entrata  in  vigore
delle nuove e l'eventuale sfondamento sara' calcolato  riparametrando
mensilmente il tetto biennale di 21,6Mln di euro. 
  Attribuzione  del  requisito   dell'innovazione   terapeutica,   in
relazione  all'indicazione  terapeutica  negoziata   «"Luxturna"   e'
indicato per il trattamento dei  pazienti  adulti  e  pediatrici  con
perdita della vista dovuta a distrofia retinica ereditaria causata da
mutazioni bialleliche confermate di RPE65 e che  abbiano  sufficienti
cellule retiniche vitali», da cui consegue: 
    l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi non oncologici; 
    la non applicazione delle riduzioni temporanee di  legge  di  cui
alle determine AIFA del 3  luglio  2006  e  del  27  settembre  2006,
derivante dal riconoscimento dell'innovativita'; 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012; 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi  dell'art.  1,  commi
400-406, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (legge  di  bilancio
2017). 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito  dell'Agenzia,  piattaforma  web -  all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it_che costituiscono parte  integrante
della presente determina.  Nelle  more  della  piena  attuazione  del
registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita'
del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale                                           dell'Agenzia:
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.