IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed, in particolare, l'art. 3; Visti il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed, in particolare, gli articoli da 26 a 40 che recano la disciplina dei Fondi di solidarieta' bilaterali; Visto, in particolare, l'art. 26, comma 9 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di solidarieta' bilaterali, possono avere le seguenti finalita': a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea; Visto l'art. 26, comma 10 del suddetto decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che per le finalita' di cui al comma 9, i Fondi di solidarieta' bilaterali possono essere istituiti anche in relazione a settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale; Visto l'art. 32, comma 1 del sopra menzionato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di solidarieta' bilaterali possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui al comma 9 dell'art. 26 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed in particolare l'art. 22; Visto gli accordi sindacali stipulati in data 15 luglio 2019 tra Farmindustria, Federchimica, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL e tra Farmindustria, Federchimica e UGL CHIMICI, FAILC-CONFAIL e FIALC-CISAL con i quali, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, e' stato convenuto di costituire il «Fondo TRIS - Fondo di solidarieta' bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico», ai sensi dell'art. 26, commi 9 e 10, e dell'art. 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015; Considerata l'esigenza espressa dalle parti sociali firmatarie degli accordi sindacali del 15 luglio 2019 di costituire il sopra citato Fondo di solidarieta' bilaterale; Ritenuto pertanto, di istituire il «Fondo TRIS - Fondo di solidarieta' bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico», ai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015 alla luce degli accordi sindacali del 15 luglio 2019; Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo TRIS - Fondo di solidarieta' bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico», d'ora in avanti Fondo. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale costituisce gestione.