Art. 10 
 
                  Equilibrio finanziario del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare
prestazioni in carenza di disponibilita' ai sensi dell'art. 35, comma
1 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite. L'INPS  e'  tenuto  a  non  erogare  le
prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  3. Ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto  legislativo  n.  148
del 2015, il Fondo ha  l'obbligo  di  presentazione,  sin  dalla  sua
costituzione, di bilanci di previsione ad  otto  anni,  basati  sullo
scenario macroeconomico coerente con il  piu'  recente  documento  di
economia e finanza e relativa nota di aggiornamento. 
  4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano  i  principi
di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 dicembre 2020 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Catalfo          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2409