Art. 10 Equilibrio finanziario del Fondo 1. Il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita' ai sensi dell'art. 35, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse gia' acquisite. L'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in carenza di disponibilita'. 3. Ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha l'obbligo di presentazione, sin dalla sua costituzione, di bilanci di previsione ad otto anni, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento. 4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano i principi di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2409