Art. 3 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  (in  seguito
«comitato»). 
  2. Il  comitato  e'  composto  da  sei  esperti,  in  possesso  dei
requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita',  e  di  assenza  di
conflitto di interessi, di cui agli articoli  37  e  38  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente  designati  dalle  parti
firmatarie degli accordi del 15 luglio 2019, dei quali tre  designati
da Farmindustria e Federchimica e tre designati dalle  organizzazioni
sindacali  firmatarie  dei   suddetti   accordi,   nonche'   da   due
rappresentanti, con  qualifica  di  dirigente,  rispettivamente,  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  in  possesso  dei   requisiti   di
onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del
2015. 
  3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali ed ha una durata di quattro anni e,  in  ogni
caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo comitato. I  componenti
del comitato allo scadere del mandato  restano  in  carica,  in  ogni
caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato. Nel caso  in
cui, durante il mandato, cessino dall'incarico per qualunque  causale
uno  o  piu'  componenti  del  comitato,  si  provvedera'  alla  loro
sostituzione con le modalita' di cui al comma precedente. 
  4.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  5. I componenti del comitato cessano dall'incarico: 
    a) alla naturale scadenza dell'incarico, previo insediamento  del
nuovo comitato; 
    b)  per  decadenza,  in  caso  di  perdita   dei   requisiti   di
professionalita' e di assenza di conflitto di interesse e perdita dei
requisiti di onorabilita', di cui agli articoli 37 e 38  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015; 
    c) in caso di rinuncia, comunicata per iscritto ai componenti del
comitato; 
    d) in caso di decesso; 
    e) in caso di revoca del mandato da parte della parte designante. 
  6. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso  tra  i
propri   membri    secondo    un    regime    di    alternanza    tra
Farmindustria-Federchimica  e  organizzazioni  sindacali  e  dura  in
carica  secondo  i  seguenti  criteri  temporali:  quattro  anni  per
Farmindustria-Federchimica  e  quattro  anni  per  le  organizzazioni
sindacali. Il primo mandato spetta a Farmindustria-Federchimica ed ha
una durata di quattro anni. 
  7. Le deliberazioni del comitato sono  assunte  a  maggioranza  dei
presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il  voto  del
presidente. Le riunioni del comitato sono valide quando sia  presente
almeno la maggioranza dei componenti. 
  8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  9. Ai sensi dell'art. 36, comma 7 del decreto  legislativo  n.  148
del 2015, l'esecuzione delle decisioni  adottate  dal  comitato  puo'
essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte
del direttore generale dell'INPS.  Il  provvedimento  di  sospensione
deve  essere  adottato  nel  termine  di  cinque  giorni  ed   essere
sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al
presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di  cui  all'art.  3,
comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479  e  successive
modificazioni; entro tre  mesi,  il  presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso alla decisone o se annullarla. Trascorso tale termine
la decisione diviene esecutiva. 
  10. La convocazione delle riunioni e' a cura del presidente e  deve
essere inviata a tutti i componenti, tramite posta elettronica o  fax
almeno cinque giorni prima della  data  fissata,  specificando  data,
ora, luogo e ordine del giorno. 
  11. Resta salva la possibilita' per i  componenti  di  chiedere  la
partecipazione con modalita'  telematica,  attraverso  l'utilizzo  di
tecnologie  idonee,  quali:  teleconferenza,  videoconferenza,  posta
elettronica e chat. Gli  strumenti  tecnologici  utilizzati  dovranno
garantire ai partecipanti la possibilita' di visionare gli atti della
riunione, partecipare alla discussione,  condividere  i  documenti  e
votare le delibere del comitato.