Art. 5 
 
                        Assegno straordinario 
 
  1. I destinatari dell'assegno straordinario sono i  lavoratori  che
raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia  o  anticipata  nei
successivi cinque anni dalla cessazione del  rapporto  di  lavoro.  I
lavoratori forniscono idonea documentazione al fine di verificare  il
necessario requisito contributivo. Il Fondo puo',  altresi',  erogare
la prestazione prevista dall'art. 22, commi 1 e 2  del  decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2019, n. 26 e nel rispetto del comma 4 del medesimo art. 22 del
decreto-legge n. 4 del 2019,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 26 del 2019. 
  2.  Ai  lavoratori  che  raggiungono  il  diritto   alla   pensione
anticipata prima della  pensione  di  vecchiaia  e'  riconosciuto  il
versamento della contribuzione correlata, per i periodi  non  coperti
da  altra  assicurazione   obbligatoria   o   figurativa,   fino   al
raggiungimento del diritto alla pensione. 
  3. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese
le misure di  sostegno  al  reddito  relative  alla  risoluzione  del
rapporto di lavoro,  l'importo  dell'assegno  e'  ridotto  in  misura
corrispondente,  fermo  restando  il  trattamento  complessivo,   ivi
compresa la contribuzione correlata.