Art. 5 Assegno straordinario 1. I destinatari dell'assegno straordinario sono i lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori forniscono idonea documentazione al fine di verificare il necessario requisito contributivo. Il Fondo puo', altresi', erogare la prestazione prevista dall'art. 22, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e nel rispetto del comma 4 del medesimo art. 22 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. 2. Ai lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia e' riconosciuto il versamento della contribuzione correlata, per i periodi non coperti da altra assicurazione obbligatoria o figurativa, fino al raggiungimento del diritto alla pensione. 3. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno al reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'importo dell'assegno e' ridotto in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.