Art. 6 Prestazioni ulteriori 1. Nel rispetto dell'art. 32, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo riconosce le prestazioni ulteriori disciplinate dall'art. 22, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.