Art. 6 
 
                        Prestazioni ulteriori 
 
  1. Nel rispetto dell'art. 32, comma 1 del  decreto  legislativo  n.
148  del  2015,  il  Fondo   riconosce   le   prestazioni   ulteriori
disciplinate dall'art. 22, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.
26.