Art. 7 
 
                             Condizioni 
 
  1. L'assegno straordinario di cui all'art. 5  e'  corrisposto  sino
alla fine del mese antecedente a quello previsto  per  la  decorrenza
della pensione. La  contribuzione  correlata,  laddove  prevista,  e'
corrisposta  sino  al  raggiungimento  dell'anzianita'   contributiva
necessaria al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata. 
  2. L'erogazione  dell'assegno  straordinario  di  cui  all'art.  5,
compresa la contribuzione correlata, laddove prevista per la pensione
anticipata, non potra' avere una durata  superiore  a  sessanta  mesi
dalla data di decorrenza di accesso al Fondo, nel rispetto di  quanto
stabilito dall'art. 22, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  3. Il lavoratore ha la facolta' di richiedere in un'unica soluzione
l'assegno straordinario di  cui  all'art.  5.  L'assegno  erogato  in
un'unica soluzione e' pari ad un importo corrispondente al 50%  della
prestazione che sarebbe spettata in forma rateale. In questo caso  la
contribuzione correlata, laddove prevista, non e' dovuta. 
  4.  Per  la  retribuzione  utile  al  calcolo  della  contribuzione
correlata di cui  all'art.  5,  comma  2,  si  deve  far  riferimento
all'art. 40 della legge n. 183 del 2010.  L'aliquota  di  computo  e'
calcolata  sulla  base  dell'aliquota  di  finanziamento  del   Fondo
pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente. Il versamento
della predetta contribuzione correlata e' dovuto per  i  periodi  che
non  sono  gia'  coperti  da   altra   contribuzione   figurativa   o
obbligatoria. 
  5. Le prestazioni fornite dal Fondo sono compatibili  e  cumulabili
con i redditi da lavoro dipendente o  autonomo,  nel  rispetto  delle
normative vigenti. 
  6. Nel  caso  di  prestazioni  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  il
lavoratore  e'   obbligato   a   dare   comunicazione   al   comitato
amministratore del Fondo di ogni  rapporto  di  lavoro  dipendente  o
autonomo  instaurato  durante  il  periodo  di  riconoscimento  della
prestazione, entro dieci giorni dall'instaurazione medesima, al  fine
di verificare la compatibilita' con il nuovo rapporto. 
  7. In caso di inadempimento dell'obbligo di  cui  al  comma  6  del
presente articolo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione,
con  ripetizione  delle  somme  indebitamente  percepite  oltre  agli
interessi e alla rivalutazione capitale.