Art. 7 Condizioni 1. L'assegno straordinario di cui all'art. 5 e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione. La contribuzione correlata, laddove prevista, e' corrisposta sino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva necessaria al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata. 2. L'erogazione dell'assegno straordinario di cui all'art. 5, compresa la contribuzione correlata, laddove prevista per la pensione anticipata, non potra' avere una durata superiore a sessanta mesi dalla data di decorrenza di accesso al Fondo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 3. Il lavoratore ha la facolta' di richiedere in un'unica soluzione l'assegno straordinario di cui all'art. 5. L'assegno erogato in un'unica soluzione e' pari ad un importo corrispondente al 50% della prestazione che sarebbe spettata in forma rateale. In questo caso la contribuzione correlata, laddove prevista, non e' dovuta. 4. Per la retribuzione utile al calcolo della contribuzione correlata di cui all'art. 5, comma 2, si deve far riferimento all'art. 40 della legge n. 183 del 2010. L'aliquota di computo e' calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente. Il versamento della predetta contribuzione correlata e' dovuto per i periodi che non sono gia' coperti da altra contribuzione figurativa o obbligatoria. 5. Le prestazioni fornite dal Fondo sono compatibili e cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel rispetto delle normative vigenti. 6. Nel caso di prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, il lavoratore e' obbligato a dare comunicazione al comitato amministratore del Fondo di ogni rapporto di lavoro dipendente o autonomo instaurato durante il periodo di riconoscimento della prestazione, entro dieci giorni dall'instaurazione medesima, al fine di verificare la compatibilita' con il nuovo rapporto. 7. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6 del presente articolo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale.