Art. 8 Modalita' di accesso alle prestazioni 1. L'accesso al Fondo per ottenere le prestazioni dell'assegno straordinario, di cui all'art. 5, e' subordinato ad un accordo sindacale - anche derivante da una procedura di cui alla legge n. 223 del 1991 con unico criterio della non opposizione - previo confronto sul bilancio occupazionale, nell'ambito del quale si conviene l'accesso al Fondo dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti soggettivi. Il diritto di accesso al Fondo e' perfezionato con una successiva intesa tra azienda e lavoratore in cui le parti esprimono la volonta' vincolante di attivare il Fondo con l'indicazione della specifica prestazione richiesta. Qualora i processi di riorganizzazione/ristrutturazione riguardino un numero inferiore a cinque lavoratori con qualifica di dirigente, quadro, impiegato, qualifica speciale, operaio o in assenza delle altre condizioni di cui alla legge n. 223 del 1991, il ricorso al Fondo presuppone un accordo in sede sindacale, che contenga l'espressa manifestazione di volonta' vincolante di attivare il Fondo stesso e l'indicazione della prestazione richiesta.