Art. 8 
 
                Modalita' di accesso alle prestazioni 
 
  1. L'accesso al Fondo  per  ottenere  le  prestazioni  dell'assegno
straordinario, di cui  all'art.  5,  e'  subordinato  ad  un  accordo
sindacale - anche derivante da una procedura di cui alla legge n. 223
del 1991 con unico criterio della non opposizione - previo  confronto
sul  bilancio  occupazionale,  nell'ambito  del  quale  si   conviene
l'accesso al Fondo dei lavoratori in possesso dei previsti  requisiti
soggettivi. 
  Il diritto di accesso al Fondo e' perfezionato con  una  successiva
intesa tra azienda e lavoratore in cui le parti esprimono la volonta'
vincolante di attivare il Fondo  con  l'indicazione  della  specifica
prestazione richiesta. 
  Qualora i processi di riorganizzazione/ristrutturazione  riguardino
un numero inferiore a cinque lavoratori con qualifica  di  dirigente,
quadro, impiegato, qualifica speciale, operaio  o  in  assenza  delle
altre condizioni di cui alla legge n. 223 del  1991,  il  ricorso  al
Fondo  presuppone  un  accordo  in  sede  sindacale,   che   contenga
l'espressa manifestazione di volonta' vincolante di attivare il Fondo
stesso e l'indicazione della prestazione richiesta.