Art. 9 Finanziamento 1. Il finanziamento delle prestazioni e, ove prevista, della contribuzione correlata, si basa sul principio di contabilita' separata secondo cui le prestazioni sono riconosciute nei limiti della disponibilita' economica assicurata da ciascuna azienda. 2. Il Fondo e' alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento: a) un contributo ordinario annuale di euro 3,00 per ciascun lavoratore ripartito tra azienda e lavoratore medesimo, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo; b) un contributo straordinario corrisposto in unica soluzione dall'azienda prima dell'accesso al Fondo da parte dei lavoratori, pari al fabbisogno di copertura - comprensivo, ove dovuta, della contribuzione correlata - per l'intera durata delle prestazioni richieste. 3. Gli oneri di amministrazione del Fondo, correlati alle prestazioni richieste, sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS.