Art. 9 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Il  finanziamento  delle  prestazioni  e,  ove  prevista,  della
contribuzione  correlata,  si  basa  sul  principio  di  contabilita'
separata secondo cui le  prestazioni  sono  riconosciute  nei  limiti
della disponibilita' economica assicurata da ciascuna azienda. 
  2. Il Fondo e' alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento: 
    a) un contributo ordinario  annuale  di  euro  3,00  per  ciascun
lavoratore   ripartito   tra   azienda   e    lavoratore    medesimo,
rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo; 
    b) un contributo straordinario  corrisposto  in  unica  soluzione
dall'azienda prima dell'accesso al Fondo  da  parte  dei  lavoratori,
pari al fabbisogno di copertura  -  comprensivo,  ove  dovuta,  della
contribuzione correlata  -  per  l'intera  durata  delle  prestazioni
richieste. 
  3.  Gli  oneri  di  amministrazione  del  Fondo,   correlati   alle
prestazioni richieste, sono determinati secondo  i  criteri  definiti
dal regolamento di contabilita' dell'INPS.