Art. 2 
 
Regole tecnico-operative per l'attuazione dell'art. 4, comma  1,  del
  decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni,  dalla
  legge 25 giugno 2020, n. 70 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  2020,  n.
70, nei quali si deve procedere alla discussione  orale,  le  udienze
sia pubbliche sia camerali del processo  amministrativo  si  svolgono
mediante collegamenti da remoto in videoconferenza mediante  adeguata
piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa. 
  2. Per lo svolgimento da remoto  della  Camera  di  consiglio  alla
quale  partecipano  i  soli  magistrati  per  deliberare,  ai   sensi
dell'art. 84, comma  6  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  si
provvede con  i  collegamenti  in  videoconferenza  consentiti  dalla
piattaforma di cui al comma  1,  mediante  inviti  a  videoconferenze
differenti rispetto a quelli utilizzati  per  le  convocazioni  delle
udienze, o tramite  call  conference,  come  da  allegate  specifiche
tecniche. 
  3. Qualora l'istanza di cui all'art. 4, comma  1,  quinto  periodo,
del decreto-legge n. 28  del  2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, non sia proposta da tutte le parti
costituite, la segreteria trasmette alle parti diverse  dall'istante,
anche ai fini della formulazione di eventuali  opposizioni,  l'avviso
di avvenuto deposito dell'istanza secondo le modalita' previste nelle
allegate specifiche tecniche. 
  4. I difensori o le  parti  che  agiscono  in  proprio  presentano,
secondo le modalita' previste  nelle  allegate  specifiche  tecniche,
tutti gli atti previsti dal comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge  n.
28 del 2020, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2020, n. 70. 
  5. In tutti i casi in cui viene disposta la discussione da  remoto,
la segreteria comunica agli avvocati, secondo le  modalita'  previste
nelle  allegate  specifiche  tecniche,  con   modalita'   idonee   ad
assicurare l'avvenuta ricezione e agli indirizzi  previsti  dall'art.
13 dell'allegato 1 al presente decreto, almeno un giorno libero prima
della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da
remoto in videoconferenza, avendo cura di predisporre le convocazioni
distribuendole in un congruo arco temporale, in  modo  da  contenere,
quanto piu' possibile e compatibilmente con il numero di  discussioni
richieste, il tempo di attesa degli avvocati prima di essere  ammessi
alla  discussione.  L'orario  indicato  nell'avviso  e'  soggetto   a
variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione  sono  inseriti  il
link  ipertestuale  per  la   partecipazione   all'udienza,   nonche'
l'avvertimento che l'accesso  all'udienza  tramite  tale  link  e  la
celebrazione dell'udienza da remoto  comportano  il  trattamento  dei
dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come  da
informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli
articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, pubblicata  sul  sito
internet della Giustizia amministrativa, con invito  a  leggere  tale
informativa. La copia informatica delle comunicazioni di cui al comma
3 e al presente  comma,  qualora  non  eseguite  tramite  il  sistema
informativo della Giustizia amministrativa, e' inserita nel fascicolo
del procedimento a cura  della  segreteria.  Il  link  inviato  dalla
segreteria e' strettamente personale e non cedibile  a  terzi,  fatta
eccezione per l'eventuale difensore delegato. 
  6. Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza e'
necessario che il dispositivo rispetti  i  requisiti  previsti  nelle
allegate specifiche tecniche. I difensori o le parti che agiscono  in
proprio  garantiscono  la  corretta  funzionalita'  del   dispositivo
utilizzato per collegarsi alla videoconferenza,  l'aggiornamento  del
suo software di base e applicativo alle piu'  recenti  versioni  rese
disponibili dai rispettivi produttori o  comunita'  di  supporto  nel
caso  di  software   open   source,   con   particolare   riferimento
all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative
alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un  idoneo  e  aggiornato
programma antivirus. I  magistrati  utilizzano  per  il  collegamento
telematico  esclusivamente  gli  indirizzi   di   posta   elettronica
istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione  dal  Segretariato
generale della giustizia amministrativa. 
  7.  All'udienza  sia  pubblica  sia  camerale  il  presidente   del
collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la  funzionalita'
del collegamento, nonche' le presenze e da' atto nel processo verbale
delle modalita' con cui e' accertata l'identita' dei soggetti ammessi
a partecipare e la loro libera volonta' di dar corso  all'udienza  da
remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei  dati
personali, previa dichiarazione da  parte  dei  difensori,  dei  loro
eventuali delegati o delle parti che agiscono  in  proprio,  di  aver
letto l'informativa di cui al comma 5. 
  8. All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione,
i  difensori  delle  parti  o  le  parti  che  agiscono  in   proprio
dichiarano, sotto la loro  responsabilita',  che  quanto  accade  nel
corso dell'udienza o della Camera  di  consiglio  non  e'  visto  ne'
ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla  udienza  o  alla
Camera di  consiglio,  nonche'  si  impegnano  a  non  effettuare  le
registrazioni di cui al comma 11. La dichiarazione  dei  difensori  o
delle  parti  che  agiscono  in  proprio  e'  inserita  nel   verbale
dell'udienza o della Camera di consiglio. 
  9. Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche
il presidente del collegio da' le  opportune  disposizioni  ai  sensi
degli articoli 39 del codice del processo  amministrativo,  11  delle
disposizioni di attuazione al codice del  processo  amministrativo  e
127 del codice di procedura civile. 
  10. Il presidente del  collegio  disciplina  l'uso  della  funzione
audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle  parti  e  regola
l'ammissione  e  l'esclusione  dei  difensori  o  delle  altre  parti
all'udienza stessa. In ogni caso il  difensore  o  la  parte,  quando
siano stati invitati dal presidente ad intervenire,  devono  attivare
la funzione audio. 
  11. E' vietata la registrazione, con ogni strumento e da  parte  di
chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonche' della Camera di
consiglio da remoto tenuta dai soli magistrati per la decisione degli
affari. E' in ogni caso vietato l'uso della messaggistica  istantanea
interna  agli  applicativi  utilizzati  per  la  videoconferenza   e,
comunque, di altri strumenti o funzioni  idonei  a  conservare  nella
memoria del sistema traccia  delle  dichiarazioni  e  delle  opinioni
espresse dai partecipanti all'udienza o alla Camera di consiglio. 
  12.  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma   1,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 28 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70, in caso di discussione orale  da  remoto
in videoconferenza, in udienza sia di merito sia camerale,  le  parti
contengono i loro interventi di discussione entro  i  seguenti  tempi
massimi: 
    a) in sede di  discussione  dell'istanza  cautelare  e  nei  riti
dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell'ottemperanza
e, in ogni altro  rito  speciale  non  espressamente  menzionato  nel
presente comma: sette minuti; 
    b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art.
119 del codice del processo amministrativo, nel  rito  sui  contratti
pubblici di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del  processo
amministrativo, nei riti elettorali: dieci minuti. 
  13. I tempi indicati nel comma 12 sono assegnati a ciascuna  parte,
indipendentemente  dal  numero  dei  difensori  che   la   assistono.
Nell'esercizio dei poteri di cui agli  articoli  39  del  codice  del
processo amministrativo, 11 disposizioni di attuazione al codice  del
processo amministrativo e 127 del  codice  di  procedura  civile,  il
presidente del collegio puo', tuttavia, stabilire tempi di intervento
inferiori  o  superiori  a  quelli   indicati   nel   comma   12   in
considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura  e  della
complessita' della controversia,  tenendo  conto  dei  tempi  massimi
esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza,  ivi  comprese  le
necessarie pause. 
  14. Le specifiche tecniche del presente articolo sono stabilite nel
testo di cui all'allegato 3 del  presente  decreto,  di  cui  formano
parte integrante. 
  15. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in  quanto
compatibili, anche alle adunanze convocate per la  deliberazione  dei
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.