LA COMMISSIONE 
 
  Su proposta del Commissario prof.ssa Orsola Razzolini, delegato per
il settore; 
  Premesso che: 
    l'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n.  146  del  1990,  e
successive  modificazioni,  individua,   tra   i   servizi   pubblici
essenziali da garantire in caso  di  sciopero,  per  quanto  riguarda
l'istruzione: «l'istruzione  pubblica,  con  particolare  riferimento
all'esigenza di assicurare la continuita'  dei  servizi  degli  asili
nido, delle scuole materne e  delle  scuole  elementari,  nonche'  lo
svolgimento degli scrutini  finali  e  degli  esami,  e  l'istruzione
universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi  dei
cicli di istruzione; 
    attualmente, la disciplina  sulle  prestazioni  indispensabili  e
sulle altre misure da garantire in  caso  di  sciopero  nel  Comparto
istruzione e ricerca e' contenuta nella legge  n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni, nonche' nell'Accordo  collettivo  nazionale
del 3 marzo 1999 per il comparto della scuola, valutato idoneo  dalla
Commissione  con  delibera  n.  99/258-8.1,  del  22   aprile   1999;
nell'Accordo nazionale allegato al CCNL del  22  marzo  1996  per  il
personale del Comparto universita' - norme di  garanzia  dei  servizi
pubblici essenziali (valutato idoneo dalla Commissione  con  delibera
del 4 luglio 1996) e  nell'Accordo  nazionale  del  17  maggio  1996,
allegato al CCNL, per il personale del Comparto istituzioni  ed  enti
di ricerca e sperimentazione; 
    il 2 agosto 2001, a seguito dell'entrata in vigore della legge n.
83/2000, che ha modificato e integrato la legge n.  146  del  1990  e
reso necessario un adeguamento della disciplina descritta,  e'  stata
sottoscritta tra l'ARAN e Cgil, Cisl, Uil  e  Snals  una  pre-intesa,
relativa al solo settore della scuola, sui servizi minimi  essenziali
e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione: pre-intesa  che,
tuttavia, non  e'  mai  stata  recepita  in  un  nuovo  accordo  ne',
tantomeno, e' stata valutata idonea dalla Commissione di garanzia; 
    la Commissione, a distanza di quasi vent'anni, ha ritenuto quindi
necessario  sollecitare  le  parti   sociali   ad   una   riflessione
sull'opportunita' di aggiornare le regole vigenti in tutti i  settori
del comparto istruzione e  ricerca,  con  particolare  riferimento  a
quello della scuola, anche alla  luce  del  significativo  incremento
della conflittualita' registrata a livello  nazionale,  causata,  tra
l'altro, dall'eccessiva frammentazione  sindacale  e  dalla  tendenza
delle sigle meno rappresentative  ad  utilizzare  lo  sciopero  quale
strumento di accreditamento nel sistema politico  e  delle  relazioni
industriali; 
    in particolare, e' stato osservato che, nella prassi, tali azioni
di sciopero, pur non conseguendo statisticamente risultati  rilevanti
in termini  di  adesione,  cagionano  pregiudizi  significativi  alle
famiglie  e   agli   studenti,   utenti   del   servizio,   a   causa
dell'inadeguatezza manifestatasi nel  tempo  di  alcune  disposizioni
della disciplina vigente; 
    ci si riferisce all'inefficacia del preventivo esperimento  delle
procedure di raffreddamento e di conciliazione, all'inidoneita' delle
previsioni in merito ad  una  corretta  comunicazione  all'utenza  da
parte dell'Amministrazione,  alle  difficolta',  per  le  istituzioni
scolastiche, di adottare misure concretamente  idonee  a  ridurre,  o
limitare, il pregiudizio recato all'utenza dall'astensione collettiva
a causa dell'impossibilita' di conoscere preventivamente  l'effettiva
incidenza  dello  sciopero  sulla  funzionalita'  del  servizio,   ai
disservizi lamentati dagli utenti a causa  di  astensioni  collettive
incidenti sul medesimo bacino di utenza effettuate a  breve  distanza
l'una dall'altra e, talvolta, a ridosso di festivita' o in  occasione
dell'apertura dell'anno scolastico, al  problema  del  c.d.  «effetto
annuncio»; 
    per tali motivi la Commissione ha ritenuto necessario promuovere,
attraverso una serie di incontri, un tavolo unitario fra  l'ARAN,  il
MIUR e  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  del  comparto
scuola,  al  fine  di  verificare   l'eventuale   sussistenza   delle
condizioni necessarie al raggiungimento di un  nuovo  accordo  quanto
piu' ampiamente condiviso fra le parti e volto ad assicurare un  piu'
equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di  sciopero  ed  il
godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; 
    nel corso delle audizioni del 24 novembre 2016 e del  19  gennaio
2017, la Commissione ha illustrato alle parti  sociali  i  punti  sui
quali avviare un confronto, rivolgendo a tutti gli attori l'invito ad
adoperarsi per elaborare concrete proposte operative atte a  superare
le criticita' riscontrate e ad individuare un nuovo equilibrio tra  i
diritti costituzionali in gioco; 
    le  principali  questioni  segnalate  dalla  Commissione  possono
essere cosi' riassunte: 1) disamina della  pre-intesa  del  2  agosto
2001 sottoscritta da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Aran;  2)  possibilita'
di estendere le regole comuni della pre-intesa  agli  altri  comparti
nel settore della conoscenza (universita', ricerca e Afam), anche  in
considerazione  della  recente   istituzione   del   comparto   unico
istruzione e ricerca; per  quanto  concerne  il  solo  settore  della
scuola:  3)  ampliamento   delle   prestazioni   indispensabili   per
determinate figure professionali con particolare attenzione agli ATA;
4) introduzione di brevi periodi  di  franchigia  coincidenti  con  i
giorni di immediata ripresa delle attivita' didattiche  (inizio  anno
scolastico, vacanze natalizie e pasquali), al fine di assicurare  una
corretta ed efficace informativa agli utenti; 5) rafforzamento  degli
obblighi di informazione  all'utenza  che  fanno  capo  ai  dirigenti
scolastici, profili di responsabilita' del  dirigente  scolastico  ed
eventuale previsione di un obbligo per lo  stesso  di  indicare  agli
utenti le organizzazioni sindacali che hanno proclamato  l'azione  di
sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente  ai
dati relativi alle percentuali di adesione registrate nel corso delle
ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle; 
    in quella sede, tutte le  parti  sociali  hanno  convenuto  sulla
necessita' di procedere ad una  revisione  delle  regole  attualmente
vigenti in caso  di  sciopero  del  personale  dei  comparti  scuola,
universita', istituzioni  ed  enti  di  ricerca,  pur  esprimendo  le
proprie perplessita' in ordine alle possibili  soluzioni  prospettate
dall'Autorita' quali l'ampliamento delle prestazioni  indispensabili,
con particolare riferimento all'obbligo di vigilanza  sui  minori,  e
all'individuazione di strumenti idonei a migliorare l'adempimento, da
parte del dirigente scolastico, dei propri obblighi  di  informazione
verso gli utenti del servizio finale; 
    all'esito di tali audizioni, le parti  e  questa  Autorita'  (con
nota prot.  n.  2521  del  17  febbraio  2017)  hanno  concordato  la
sospensione del confronto in atto  in  considerazione  dell'imminente
riapertura  del  tavolo   di   contrattazione   nazionale   sfociato,
successivamente, il 19 aprile  2018,  nel  nuovo  CCNL  istruzione  e
ricerca per il triennio 2016-2018, che, tuttavia, nulla  ha  previsto
in materia di sciopero nei servizi pubblici  essenziali  rispetto  ai
previgenti accordi; 
    per tali ragioni, la Commissione, con nota del 18 luglio 2019, ha
invitato l'ARAN a riprendere il confronto negoziale  sul  tema  dello
sciopero indicando quale termine ultimo il 31 dicembre 2019:  termine
che e' stato poi piu' volte  prorogato  dalla  Commissione,  sia  per
garantire alle stesse un  piu'  ampio  confronto  su  tutti  i  punti
oggetto di discussione  sia  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica
derivante dalla diffusione del Covid 19; 
    nel contempo, su invito della Commissione, in data 8 aprile  2020
il MIUR ha comunicato di aver  approfittato  dei  numerosi  confronti
avvenuti sul delicato tema dell'informazione agli utenti per  avviare
un progetto di manutenzione evolutiva della procedura  informatizzata
di rilevazione dei  dati  di  adesione  agli  scioperi,  al  fine  di
consentire  la  formulazione  di  giudizi   prognostici   attendibili
sull'effettivo  impatto  di  un'astensione  collettiva  sul  servizio
scolastico, attraverso l'utilizzo di due principali indicatori  quali
il numero dei plessi  scolastici  e  delle  classi  parzialmente  e/o
totalmente interessate da una possibile chiusura; 
    con  nota  del  27  agosto  2020,  il  MIUR  ha  reso  noto  alla
Commissione e a tutti gli uffici scolastici regionali  l'introduzione
di una nuova procedura di  rilevazione  dei  dati  di  adesione  allo
sciopero del personale in servizio presso le istituzioni  scolastiche
statali,  divenuto  operativo  gia'  in   occasione   dell'astensione
nazionale del comparto scuola del 24-25 settembre 2020; 
    in data 2 dicembre 2020, dopo una trattativa lunga  e  complessa,
e' stato sottoscritto tra l'ARAN e le  organizzazioni  sindacali  FLC
CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL  e  ANIEF
il nuovo Accordo  nazionale  sulle  norme  di  garanzia  dei  servizi
pubblici  essenziali  e  sulle  procedure  di  raffreddamento  e   di
conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e  ricerca,
successivamente  trasmesso  dall'ARAN  alla   Commissione,   per   la
prescritta valutazione di idoneita', con nota del 3 dicembre 2020; 
    il 4  dicembre  2020  questa  Commissione  ha  inviato  il  testo
dell'accordo alle associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui
alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo
parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a),  della  legge  n.
146 del  1990,  e  successive  modificazioni,  assegnando  loro  come
termine ultimo per la trasmissione dello stesso il 14 dicembre  2020:
parere favorevole  che  e'  successivamente  pervenuto  da  parte  di
Federconsumatori il 9 dicembre 2020, la  sola  associazione  ad  aver
risposto all'invito; 
  Considerato che: 
    l'Accordo del 2 dicembre 2020, allegato  alla  presente  delibera
quale parte integrante, risulta sottoscritto  dall'ARAN,  delegazione
trattante di parte pubblica, e da tutte le  organizzazioni  sindacali
firmatarie del CCNL di riferimento; 
    l'art. 1 di tale  Accordo  definisce  puntualmente  il  campo  di
applicazione   della   disciplina,   individuandolo   nel   personale
dipendente dalle amministrazioni del comparto istruzione  e  ricerca,
esclusi i dirigenti; 
    l'intesa, dunque, ha semplificato  il  quadro  normativo  vigente
accorpando  per  la  prima  volta  in  un  unico  testo  organico  la
disciplina  dei  servizi  pubblici  essenziali  nei  settori  scuola,
universita', ricerca ed AFAM, prevedendo sia delle regole  comuni  da
rispettare in caso di astensione  collettiva  dalle  prestazioni  che
previsioni particolari  in  materia  di  prestazioni  indispensabili,
contingente di personale ed  informazione  all'utenza  dettate  dalla
peculiarita' dei singoli settori interessati dallo sciopero; 
    per  quanto  riguarda  l'insieme  delle  previsioni   comuni   da
rispettare in caso di  astensione  collettiva,  l'art.  11  reca  una
disciplina analitica e puntuale delle procedure di  raffreddamento  e
di  conciliazione  da  esperire  prima  della   proclamazione   dello
sciopero, nell'ottica  della  prevenzione  del  conflitto  e  di  una
possibile  risoluzione  delle  vertenze  aventi  rilievo   nazionale,
regionale e locale e di una armonizzazione con le analoghe previsioni
contenute negli accordi in materia di sciopero  vigenti  negli  altri
comparti di istruzione pubblica; 
    la riduzione del termine di preavviso minimo da quindici a  dieci
giorni, di cui all'art. 10, comma 1,  mira  ad  una  rideterminazione
piu' funzionale dei termini  previsti  dalla  previgente  disciplina,
almeno  con  riferimento  al  settore  scuola,   ed   assicura   alle
amministrazioni un lasso di tempo sufficiente  per  ottemperare  agli
adempimenti relativi agli obblighi di informazione all'utenza e  alla
predisposizione  del  contingente  di  personale  da   esonerare   in
occasione di uno sciopero, rispettando quanto disposto  dall'art.  2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
    l'ampliamento dell'intervallo minimo tra le azioni di sciopero  a
dodici giorni liberi (a fronte dei sette originariamente previsti nel
settore della scuola e dei dieci per  quelli  dell'universita'  e  la
ricerca), di cui all'art. 10, comma 4, lettera d), evita  l'eccessiva
concentrazione delle astensioni che incidono  sullo  stesso  servizio
finale e sullo stesso bacino di utenza, salvaguardando, in tal  modo,
il diritto degli utenti di usufruire, con una certa continuita',  del
servizio pubblico; 
    l'art. 10, comma 4, lettere a), b) e c) stabilisce precisi limiti
di durata temporale in relazione sia alla prima azione  di  sciopero,
che avra' la durata massima di un'intera giornata, sia agli  scioperi
successivi ai primi, che avranno la durata massima  di  due  giornate
lavorative consecutive (48 ore),  nonche'  per  gli  scioperi  brevi,
fatta eccezione per la previsione relativa al solo settore scuola  di
cui al comma 6, lettera b),  secondo  il  quale  gli  scioperi  brevi
possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima  ora  di
lezione o di attivita' educative o di ciascun turno per il  personale
ATA, e per quella relativa al personale AFAM  di  cui  al  comma  10,
lettera a); 
    l'introduzione dei periodi di  franchigia  durante  i  quali  non
saranno effettuati scioperi, prevista dall'art. 10, commi 6,  lettera
f), 7 lettera d) e 9  concede  piu'  ampi  margini  di  garanzia  del
servizio  a  tutela  degli  utenti  ed  e'  necessaria  ai  fini  del
perseguimento di un  effettivo  contemperamento  tra  il  diritto  di
sciopero e i diritti costituzionali degli utenti; 
    in  relazione  a  tale   previsione,   appaiono   particolarmente
significative  le  misure  di  garanzia   del   servizio   scolastico
introdotte dall'art. 10, comma 6, lettera f), che  prevede  un  primo
periodo  di  franchigia  in  coincidenza   con   l'inizio   dell'anno
scolastico (tra il 1° e il 5 settembre)  al  fine  di  consentire  lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche all'avvio  delle  attivita'
didattiche, nonche' due ulteriori  periodi  di  franchigia  che  sono
stati individuati nei tre giorni successivi la ripresa dell'attivita'
didattica dopo la  pausa  natalizia  e  pasquale:  tali  misure,  nel
complesso, consentono di  rimediare  alla  grave  lacuna  di  cui  al
previgente Accordo del 1999, che nulla prevedeva in  materia  e,  nel
contempo, offrono un efficace rimedio contro i disagi lamentati dagli
utenti  per  la  proliferazione  di  azioni  di  sciopero  a  ridosso
dell'apertura dell'anno scolastico e di alcune festivita': tempistica
che, peraltro, non consentiva  al  dirigente  scolastico  di  fornire
all'utenza una adeguata informazione; 
    l'art. 10, comma 11, stabilisce che, in  occasione  del  prossimo
rinnovo del CCNL, le parti si impegneranno ad introdurre lo  sciopero
«virtuale», quale forma di astensione  dalla  prestazione  di  lavoro
alternativa  a  quella  ordinaria,  definendo  tipologia,   modalita'
attuative  e  importo  della  trattenuta  da  destinare  a  finalita'
sociali, con evidenti effetti benefici per l'utenza; 
    per quanto riguarda  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative,
l'art. 2 individua in maniera analitica i servizi pubblici essenziali
e le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero  al
fine di contemperare l'esercizio  del  diritto  di  sciopero  con  la
garanzia  del   diritto   all'istruzione   e   degli   altri   valori
costituzionalmente tutelati; 
    il contingente del personale docente, educativo ed ATA necessario
ad assicurare le  prestazioni  indispensabili,  nonche'  le  relative
figure  professionali  esonerate  dallo  sciopero,  sono  determinati
secondo i criteri generali indicati  nell'art.  3,  primo  comma.  Il
numero dei lavoratori interessati e i criteri di  individuazione  dei
medesimi sono  demandati  ad  appositi  protocolli  d'intesa  che  il
dirigente scolastico e le  organizzazioni  sindacali  rappresentative
dovranno  sottoscrivere  presso  ogni  istituzione  scolastica  entro
trenta giorni dall'entrata in vigore dell'allegato accordo; 
    all'art. 3, comma  5,  viene  prevista  un'accurata  informazione
all'utenza da parte del dirigente scolastico,  che  deve  comprendere
l'indicazione delle organizzazioni  sindacali  che  hanno  proclamato
l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della  vertenza,  i
dati relativi  alla  rappresentativita'  a  livello  nazionale,  alle
percentuali di voti, in rapporto al totale degli  aventi  diritto  al
voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione
delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica,  nonche'  le
percentuali  di  adesione  registrate,  a  livello   di   istituzione
scolastica, nel corso di tutte  le  astensioni  proclamate  nell'anno
scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione  delle
sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito,
l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti nonche' quelli di
cui  si  prevede  l'erogazione  anche  sulla  base   delle   adesioni
volontarie precedentemente comunicate; 
    tale previsione, peraltro contenuta anche nell'art. 5 della legge
n. 146 del 1990  e  successive  modificazioni,  offre  una  soluzione
efficace al problema dell'informazione agli utenti che sino  ad  oggi
veniva formulata dai dirigenti scolastici in termini  cosi'  generici
da  impedire  qualsiasi  ragionevole  valutazione  prognostica  circa
l'effettivo impatto dell'astensione collettiva e, in ultima  analisi,
circa la possibilita'/probabilita' di fruire in concreto del servizio
il giorno dello sciopero: una situazione, questa, non accettabile  in
un comparto in cui tanto i dati sulla rappresentativita' delle  sigle
sindacali quanto quelli sulle adesioni alle  azioni  di  sciopero  e,
almeno a partire dal 2020, sulla concreta incidenza delle stesse  sul
servizio sono oggetto di rilevamento e misurazione ad opera del MIUR; 
    l'importanza  di  tale   assunto   e'   stata   gia'   ampiamente
rappresentata con la delibera del 26  febbraio  2015,  n.  15/26  «la
diffusione dei dati di cui all'art. 5 mediante l'utilizzo delle  piu'
moderne risorse tecnologiche consentirebbe un'informazione  immediata
sul reale andamento del conflitto collettivo, permettendo  all'utenza
di effettuare  considerazioni  sulla  portata  e  sull'impatto  delle
astensioni  in  relazione  al  soggetto  proclamante»;  la   medesima
delibera ha sottolineato che «tale modalita' accrescerebbe,  inoltre,
la trasparenza,  contribuendo  a  garantire  l'accessibilita'  totale
sullo stesso operato delle amministrazioni o delle imprese erogatrici
di servizi pubblici essenziali, tanto piu' necessaria  allorquando  i
pregiudizi  derivanti  dal  conflitto  si  riverberano  sui  soggetti
fruitori dei servizi pubblici, completamente estranei alle  dinamiche
conflittuali», ravvisando «la necessita' di implementare i flussi  di
comunicazione istituzionale,  mediante  l'utilizzo  delle  tecnologie
informatiche, in modo tale da consentire agli utenti di accedere, con
la massima rapidita', ad informazioni ritenute utili»; 
    in una diversa visuale, e' risultato evidente,  in  questi  anni,
come a scioperi proclamati da sigle poco  rappresentative  sia  stata
talvolta data dalla stampa un'eccessiva  e  ingiustificata  risonanza
mediatica  causando   confusione   e   allarme   negli   utenti;   la
comunicazione agli organi  di  stampa  da  parte  del  MIUR  e  della
Funzione pubblica, prevista all'art. 10, comma 3, circa i tempi e  le
modalita'  dell'azione  di  sciopero  nonche'  delle  percentuali  di
adesione registrate a  livello  nazionale  o  locale,  relative  agli
scioperi indetti nell'anno in corso ed in  quello  precedente,  dalle
sigle sindacali interessate, costituisce un'indubbia novita' e  offre
una  prima  soluzione  a  tale  problema  assicurando  una   corretta
informazione all'utenza ed evitando il c.d. «effetto annuncio»; 
    sempre nel settore della scuola,  assume  un'importanza  centrale
l'art. 10, comma 6, lettera a), ultimo periodo, nel quale e' previsto
un ampliamento delle misure atte a rafforzare l'effettiva continuita'
del diritto all'istruzione  e  all'attivita'  educativa,  prevedendo,
oltre alle prestazioni indispensabili da garantire indicate nell'art.
2, un limite individuale al numero di ore  di  sciopero  che  possono
essere effettuate dal personale (docente ed ATA) nel corso di ciascun
anno scolastico, differenziato a seconda  del  grado  di  istruzione:
quaranta ore nelle scuole materne e primarie e sessanta  negli  altri
ordini e gradi di istruzione; 
    nella disposizione sopra richiamata e' stata altresi' introdotta,
in via sperimentale, una clausola generale di chiusura in  base  alla
quale  viene  in  ogni  caso,   assicurata,   nell'anno   scolastico,
l'erogazione per ciascuna classe di un monte ore non inferiore al 90%
dell'orario scolastico complessivo; 
    tale  clausola  sperimentale  e'   accompagnata,   all'art.   12,
dall'assunzione del preciso impegno delle parti sociali  a  rivedersi
qualora la stessa si dimostri nella prassi non in grado di  garantire
un ragionevole contemperamento tra i diritti costituzionali in gioco,
anche tenendo conto dei dati raccolti attraverso la  nuova  procedura
di monitoraggio introdotta dal MIUR, volta, come detto, a rilevare il
numero di classi e plessi  scolastici  chiusi  in  conseguenza  dello
sciopero; a tale fine  viene  istituita  una  commissione  paritetica
composta da  ARAN  e  organizzazioni  sindacali  che  rappresenta  un
importante strumento di confronto e di  coordinamento  fra  tutte  le
parti sociali coinvolte al fine di ridurre  e  contenere  i  relativi
disservizi  e  assicurare  l'effettivita'  della   nuova   disciplina
contrattuale; 
    infine, nell'art. 10,  comma  5,  e'  previsto  che  i  dirigenti
scolastici siano tenuti ad adottare le misure organizzative  utili  a
garantire l'erogazione del servizio anche in caso  di  sciopero,  nel
rispetto delle norme di legge e dei contratti  collettivi  nazionali:
una disposizione, questa, finalizzata sia a consentire una piu' agile
riprogrammazione  del  servizio  sia  a  stimolare  i  dirigenti   ad
individuare  misure  organizzative  idonee   a   mitigare   l'impatto
dell'astensione collettiva sugli utenti, assicurando, ove  possibile,
la continuita' del servizio; 
    per quanto riguarda il  settore  dell'universita'  e  le  aziende
ospedaliere universitarie, l'art. 4 individua adeguatamente i servizi
pubblici da considerare  essenziali,  nonche'  la  continuita'  delle
prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto  dei  valori  e
dei diritti  costituzionalmente  tutelati,  mentre  le  modalita'  di
individuazione dei contingenti di personale, suddivisi per  categorie
e aree, da esonerare in caso di sciopero, sono demandate dall'art.  5
ad  appositi  protocolli  di  intesa  tra  le  amministrazioni  e  le
organizzazioni  sindacali  rappresentative  in  quanto  ammesse  alle
trattative nazionali da stipularsi entro il termine di trenta  giorni
dall'entrata in vigore dell'allegato accordo; 
    l'art. 6 elenca i  servizi  pubblici  da  considerare  essenziali
negli enti di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, punto IV  e  V  del
CCNQ 13 luglio 2016, garantendo, in caso di sciopero, la  continuita'
delle prestazioni indispensabili individuate al comma 2,  lettere  A,
B, C, D, E ed F; 
    per  quanto  concerne   l'individuazione   dei   contingenti   di
personale,  suddivisi  per  livelli  e  profili   professionali,   da
esonerare in caso di  sciopero  degli  enti  di  ricerca,  nonche'  i
criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione  degli  stessi,
tenendo  conto  della  peculiarita'  dell'attivita'  svolta  e  delle
condizioni di sicurezza, l'art. 7 demanda ad appositi  protocolli  di
intesa  tra  le  amministrazioni  e   le   organizzazioni   sindacali
rappresentative  in  quanto  ammesse  alle  trattative  nazionali  da
stipularsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata  in  vigore
dell'allegato accordo; 
    l'art. 8 individua, per la prima volta,  i  servizi  pubblici  da
considerare essenziali per le istituzioni di alta formazione  (AFAM),
con   particolare   riferimento   alla   continuita'   del    diritto
all'istruzione, nonche' le prestazioni indispensabili da garantire al
fine di contemperare l'esercizio del  diritto  di  sciopero  con  gli
altri diritti costituzionalmente tutelati,  prevedendo  al  comma  2,
lettera a1), lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari  nel
limite dei 2/3 del  monte  ore  previsto  per  lo  svolgimento  delle
attivita' didattiche nell'intero anno accademico e, in ogni caso,  in
misura tale da non pregiudicare il numero minimo  legale  di  ore  di
insegnamento ove previsto per la validita' del corso; 
    l'art. 9, invece, rinvia ad appositi protocolli di intesa tra  le
amministrazioni e  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  in
quanto ammesse alle  trattative  nazionali  da  stipularsi  entro  il
termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dell'allegato accordo
per l'individuazione dei contingenti di  personale  amministrativo  e
tecnico, suddivisi  per  area,  e  dei  docenti  da  esonerare  dallo
sciopero per garantire le prestazioni necessarie; 
    nel suo complesso, il testo recepisce, in maniera sostanziale, le
richieste avanzate dalla Commissione con nota del 18 luglio  2019  ed
esplicitate nei precedenti e successivi  incontri  con  l'ARAN  e  le
organizzazioni sindacali rappresentative del  comparto  istruzione  e
ricerca; 
    l'ARAN  e  le  organizzazioni   sindacali   hanno   mostrato   un
indiscutibile  senso  di  responsabilita'  e  di  disponibilita'  nel
ricercare, attraverso un percorso quanto piu'  ampiamente  condiviso,
anche su impulso della Commissione e con  il  proficuo  supporto  del
MIUR, le  condizioni  per  il  raggiungimento  di  un  accordo  sulle
procedure di raffreddamento e sulle ulteriori misure da garantire  in
caso di astensione collettiva piu' rispondente alle attuali  esigenze
dell'utenza, pur nel rispetto del diritto di sciopero, nel suo nucleo
essenziale; 
    resta l'impegno di tutti i soggetti coinvolti  a  collaborare  al
fine di  assicurare  che  all'art.  10,  comma  6,  lettera  a),  sia
assicurata piena  effettivita',  anche  valutando  l'opportunita'  di
adottare nei plessi scolastici gli strumenti di rilevazione  ritenuti
a tale fine adeguati, nonche' a vigilare sulla concreta idoneita' del
sistema  di   limiti   e   garanzie   istituito   a   realizzare   il
contemperamento tra i diritti costituzionali in gioco; 
    in questo senso, risulta altresi' significativa la  creazione  di
una commissione paritetica e l'instaurazione di tavoli di confronto e
monitoraggio  permanente  volti,  nel  loro  complesso,  a  conferire
all'accordo un carattere  dinamico,  non  piu'  statico,  consentendo
l'eventuale ripensamento e adeguamento delle disposizioni considerate
«sperimentali» ai mutamenti  tecnologici,  economici  e  sociali  che
potranno intervenire nel corso del tempo; 
  Rilevato che l'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020 appare  idoneo
a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero
con  il  godimento  dei  diritti  della  persona   costituzionalmente
tutelati,  di  cui  alla  legge  n.  146  del  1990,   e   successive
modificazioni; 
  Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma  1,  lettera  a),  della
legge  n.  146  del  1990,  e  successive  modificazioni,   l'Accordo
nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici  essenziali  e
sulle procedure di raffreddamento  e  di  conciliazione  in  caso  di
sciopero nel comparto istruzione e ricerca, sottoscritto dall'ARAN  e
dalle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL  SCUOLA  RUA,
GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020; 
 
                               Dispone 
 
la trasmissione della presente delibera all'ARAN, alle organizzazioni
sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA  RUA,  GILDA  UNAMS,  SNALS
CONFSAL e ANIEF, al MIUR, al  Dipartimento  della  funzione  pubblica
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente  della
Repubblica e ai Presidenti di Camera e Senato, nonche'  l'inserimento
sul sito internet della Commissione di garanzia. 
  Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 dicembre 2020 
 
                                    Il Presidente: Santoro-Passarelli