IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto
legislativo 12 maggio 2015, n.74 e dal decreto legislativo 21  maggio
2018, n. 68; 
  Visto l'art. 285 del predetto codice e, in particolare, il comma 2,
ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo  economico  disciplina,
con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione,  di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile
2008,  n.  98,  concernente  il  regolamento  recante  condizioni   e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di  garanzia  per
le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi  comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209; 
  Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro  il
31 dicembre di ciascun anno  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
determina,  con  proprio  decreto,   tenuto   conto   dei   risultati
dell'esercizio che sono determinati  nel  rendiconto  della  gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che  le  imprese  sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada; 
  Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo  di  garanzia
per  le  vittime  della  strada  e   dell'organismo   di   indennizzo
nell'esercizio 2019, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con  nota
n. 114701/20 del 13 luglio 2020,  nel  quale  -  visto  il  risultato
economico  che,  seppur  ancora  negativo,   migliora   ulteriormente
rispetto  ai  disavanzi  registrati  negli  anni  precedenti   -   si
rappresenta l'opportunita' di confermare,  per  il  2021,  l'aliquota
contributiva nella stessa misura prevista per il 2020, pari al  2,5%,
a fronte  degli  effetti  di  efficientamento  realizzati  a  seguito
dell'attuazione del piano di interventi operativi avviato da CONSAP; 
  Ritenuto necessario, alla luce degli altri processi correttivi e di
miglioramento avviati da CONSAP e previsti  nel  citato  Piano  degli
interventi  operativi,  bilanciare   la   prospettata   esigenza   di
riequilibrare l'andamento economico patrimoniale del Fondo attraverso
la graduazione delle iniziative proposte,  con  il  contenimento  dei
premi di polizza pagati  per  la  responsabilita'  civile  per  danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; 
  Visto il provvedimento n. 104 del 16 dicembre  2020,  dell'IVASS  -
Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni   -   recante   la
determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri  di  gestione
da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2021; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di  confermare,  per  il  2021,
l'aliquota  contributiva  nella  misura  del  2,50%,  pari  a  quella
stabilita per l'esercizio precedente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  contributo  che  le   imprese   autorizzate   all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria per  la  responsabilita'  civile  per
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti
sono tenute a versare, per l'anno 2021, alla CONSAP -  Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di
garanzia per le vittime della strada, e' determinato nella misura del
2,50% dei premi incassati nello  stesso  esercizio,  al  netto  della
detrazione per gli oneri di gestione stabilita con  il  provvedimento
IVASS di cui in premessa.