IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati; 
  Visto il regolamento delegato della Commissione n. 2016/1904 del 14
luglio 2016,  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1286/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  l'intervento
sui prodotti; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 9; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo  31,  sulle  procedure  per  l'esercizio   delle   deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea; 
  Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, con il quale e'
stata data attuazione alla direttiva 2014/65/UE relativa  ai  mercati
degli strumenti finanziari e adeguata  la  normativa  nazionale  alle
disposizioni del regolamento  (UE)  n.  600/2014  sui  mercati  degli
strumenti finanziari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria
(TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
codice delle assicurazioni private; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 agosto 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 novembre 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia  e
dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche alla parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), le parole:  «,  per  gli  intermediari
assicurativi ivi indicati» sono soppresse; 
    b) al comma 2, la lettera c) e' abrogata; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. In conformita' alle attribuzioni individuate  al  comma
2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui  alla
Parte II.»; 
    d) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) ad  assicurare  l'osservanza  degli  obblighi  imposti  dal
regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono  consulenza
sui prodotti d'investimento assicurativo, o  vendono  tali  prodotti,
con riguardo  alle  imprese  di  assicurazione  e  agli  intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a)  e  b)  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti  di
cui  questi  intermediari  assicurativi  eventualmente  si  avvalgono
iscritti  nella  sezione  del  registro  di  cui  alla   lettera   e)
dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del  2005,
e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera
c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto  legislativo  n.  209  del
2005;»; 
    e) al comma 5, le parole «stabilendo in ogni caso una  disciplina
delle modalita' di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva
del documento contenente le informazioni chiave di cui  al  comma  2,
lettera c) e all'articolo 4-decies» sono sostituite  dalle  seguenti:
«individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di accesso  ai
documenti contenenti le informazioni chiave prima che i  PRIIP  siano
commercializzati  in   Italia,   tenendo   conto   dell'esigenza   di
contenimento degli oneri per i soggetti vigilati». 
  2. All'articolo 4-septies, comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «o in caso di mancata notifica  alla
Consob del documento  concernente  le  informazioni  chiave  o  delle
versioni riviste dello stesso ai sensi dell'articolo 4-decies e delle
relative disposizioni attuative,» sono soppresse; 
  3. L'articolo 4-decies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' abrogato. 
  4. All'articolo 4-terdecies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera l), punto ii), numero 3), le parole «entro
il 31 dicembre di ogni anno» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con
cadenza annuale»; 
    b) al comma 1, lettera l), l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per  l'esenzione  di
cui alla presente lettera deve essere comunicata senza  indugio  alla
Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad  esercitare
le attivita' indicate sub i) e ii)  purche',  entro  sei  mesi  dalla
suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione  secondo
le norme previste dal presente decreto;». 
 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1286/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo  ai
          documenti contenenti le informazioni chiave per i  prodotti
          d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 352. 
              -  Il  regolamento  delegato   della   Commissione   n.
          2016/1904 del 14 luglio 2016, che  integra  il  regolamento
          (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          per quanto riguarda l'intervento sui prodotti e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 29 ottobre 2016, n. L 295. 
              - Il testo dell'art. 9 della legge 9  luglio  2015,  n.
          114 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2014),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: 
                «Art.   9   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione  della  direttiva  2014/65/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio  2014,  relativa  ai
          mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che  modifica  la
          direttiva 2002/92/CE e la direttiva  2011/61/UE,  anche  ai
          fini  dell'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
          disposizioni  del  regolamento   (UE)   n.   600/2014   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui
          mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che  modifica  il
          regolamento (UE) n. 648/2012). -  1.  Nell'esercizio  della
          delega per  l'attuazione  della  direttiva  2014/65/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15  maggio  2014,
          relativa  ai  mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che
          modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE,
          anche ai fini dell'adeguamento  della  normativa  nazionale
          alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  600/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui
          mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che  modifica  il
          regolamento (UE)  n.  648/2012,  il  Governo  e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 1, comma 1, anche i seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a) apportare al testo unico delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
          della   direttiva   2014/65/UE   e   all'applicazione   del
          regolamento  (UE)  n.  600/2014  e  delle  inerenti   norme
          tecniche di regolamentazione e di attuazione; 
                  b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della
          direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la  CONSOB  quali
          autorita' competenti  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
          previste  dalla  direttiva  e  dal  regolamento   (UE)   n.
          600/2014, avuto riguardo alla ripartizione  delle  funzioni
          di vigilanza per finalita' prevista dal testo unico di  cui
          al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,   ed
          apportando  le  modifiche  necessarie  per   rendere   piu'
          efficiente  ed  efficace  l'assegnazione  dei  compiti   di
          vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da c) a u)
          del   presente   comma,    perseguendo    l'obiettivo    di
          semplificare, ove  possibile,  gli  oneri  per  i  soggetti
          vigilati; 
                  c)  prevedere,  ove  opportuno,  il  ricorso   alla
          disciplina  secondaria   adottata   rispettivamente   dalla
          CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca  d'Italia,
          sentita la CONSOB, secondo le rispettive  competenze  e  in
          ogni caso nell'ambito  di  quanto  specificamente  previsto
          dalla direttiva  2014/65/UE;  a  tal  fine,  attribuire  la
          potesta' regolamentare di cui all'art. 6, comma 2-bis,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58,  alla  Banca  d'Italia  o  alla  CONSOB  secondo  la
          ripartizione delle competenze  di  vigilanza  prevista  dal
          comma 2-ter del medesimo art. 6, come modificato  ai  sensi
          della lettera e) del presente comma; 
                  d) attribuire alle  autorita'  designate  ai  sensi
          della lettera b)  i  poteri  di  vigilanza  e  di  indagine
          previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento  (UE)
          n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza  di  semplificare,
          ove  possibile,  gli  oneri  per  i  soggetti  vigilati   e
          indicando i casi in cui e'  necessaria  l'acquisizione  del
          parere dell'altra autorita'; 
                  e) in applicazione  del  criterio  di  attribuzione
          delle competenze secondo le finalita' indicate nell'art. 5,
          commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per  specifici  aspetti
          relativi alle materie indicate dall'art.  6,  comma  2-bis,
          lettere a), b), h), k) e  l),  del  medesimo  testo  unico,
          l'intesa della  Banca  d'Italia  e  della  CONSOB  ai  fini
          dell'adozione dei regolamenti di cui alla  lettera  c)  del
          presente  comma  e,  sugli  aspetti  oggetto   di   intesa,
          attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorita' che
          fornisce l'intesa; 
                  f)  fatte  salve  le   competenze   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, della CONSOB e  della  Banca
          d'Italia, previste  dal  vigente  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  con  riguardo
          ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da  banche  e
          imprese di investimento e ferme restando le  competenze  di
          vigilanza prudenziale della Banca d'Italia sulle  banche  e
          sulle  imprese  di  investimento,  attribuire  alla  CONSOB
          poteri di vigilanza e di  indagine  e,  ove  opportuno,  il
          potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni
          di disciplina secondaria per stabilire specifici  requisiti
          con riguardo ai sistemi e ai  controlli,  anche  di  natura
          organizzativa e  procedurale,  di  cui  devono  dotarsi  le
          banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi
          di  negoziazione   e,   in   relazione   all'attivita'   di
          negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'art.  17
          della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione; 
                  g) attribuire alla CONSOB i poteri di  vigilanza  e
          di  indagine  e,  ove  opportuno,  il  potere  di  adottare
          disposizioni  di  disciplina  secondaria  in  relazione  ai
          soggetti che  gestiscono  il  consolidamento  dei  dati,  i
          canali   di   pubblicazione   delle   informazioni    sulle
          negoziazioni e i canali per  la  segnalazione  alla  CONSOB
          delle informazioni sulle operazioni concluse  su  strumenti
          finanziari; 
                  h) prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere
          preventivo   della   CONSOB   ai    fini    del    rilascio
          dell'autorizzazione  alle  banche  alla   prestazione   dei
          servizi e delle attivita' d'investimento; 
                  i)  modificare  la   disciplina   sull'operativita'
          transfrontaliera   delle   societa'   di    intermediazione
          mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la  Banca
          d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione; 
                  l) modificare  la  disciplina  della  procedura  di
          autorizzazione    delle     imprese     di     investimento
          extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi  e
          attivita' di investimento con o senza servizi accessori nei
          confronti  dei  clienti  al   dettaglio   o   dei   clienti
          professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della
          direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente all'art. 39
          della direttiva stessa, l'obbligo di  stabilimento  di  una
          succursale e attribuendo  alla  CONSOB,  sentita  la  Banca
          d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione; 
                  m) apportare al codice delle assicurazioni private,
          di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e
          al testo unico di cui al decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  al
          corretto  e  integrale  recepimento  dell'art.   91   della
          direttiva 2014/65/UE, che emenda  la  direttiva  2002/92/CE
          sull'intermediazione  assicurativa,  prevedendo  anche   il
          ricorso alla disciplina secondaria  adottata  dall'IVASS  e
          dalla  CONSOB,  ove  opportuno,   e   l'attribuzione   alle
          autorita' anzidette dei relativi poteri  di  vigilanza,  di
          indagine e sanzionatori, secondo le rispettive  competenze,
          con particolare riguardo, per quanto  concerne  la  CONSOB,
          alle competenze sui prodotti di cui all'art.  1,  comma  1,
          lettera w-bis), del citato decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58, nonche' sugli altri prodotti rientranti  nella
          nozione di prodotto di investimento assicurativo  contenuta
          nel citato art. 91, numero 1), lettera b), della  direttiva
          2014/65/UE; 
                  n) modificare, ove necessario, il  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine
          di recepire le disposizioni della direttiva  2014/65/UE  in
          materia di cooperazione e scambio di  informazioni  con  le
          autorita'  competenti  dell'Unione  europea,  degli   Stati
          membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea; 
                  o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni
          alle  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  in  materia   di
          consulenti finanziari, societa' di consulenza  finanziaria,
          promotori finanziari,  assegnando  ad  un  unico  organismo
          sottoposto alla vigilanza,  anche  di  tipo  sanzionatorio,
          della  CONSOB,  ordinato  in  forma  di  associazione   con
          personalita'  giuridica  di  diritto  privato,  la   tenuta
          dell'albo, nonche' i poteri di vigilanza e sanzionatori nei
          confronti  dei  soggetti  anzidetti,  e  ponendo  le  spese
          relative all'albo dei consulenti finanziari  a  carico  dei
          soggetti interessati; dall'attuazione delle disposizioni di
          cui alla presente  lettera  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica ne'  minori  entrate
          contributive per la CONSOB; 
                  p)   disciplinare   modalita'   di    segnalazione,
          all'interno  degli  intermediari  e  verso  l'autorita'  di
          vigilanza,  delle  violazioni  delle   disposizioni   della
          direttiva 2014/65/UE e del regolamento  (UE)  n.  600/2014,
          tenendo anche  conto  dei  profili  di  riservatezza  e  di
          protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo
          misure per  incoraggiare  le  segnalazioni  utili  ai  fini
          dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente
          estendendo le modalita'  di  segnalazione  anche  ad  altre
          violazioni; 
                  q) apportare le opportune modifiche e  integrazioni
          alle  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di  attribuire
          alla Banca d'Italia e alla CONSOB,  secondo  le  rispettive
          competenze, il potere di applicare le sanzioni e le  misure
          amministrative previste dall'art.  70,  paragrafi  6  e  7,
          della direttiva 2014/65/UE per le violazioni  indicate  dai
          paragrafi 3, 4 e  5  del  medesimo  articolo,  in  base  ai
          criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con
          quanto stabilito dall'art. 3, comma 1,  lettere  l)  e  m),
          della legge 7 ottobre 2014, n. 154; 
                  r) attribuire alla CONSOB il  potere  di  applicare
          misure e sanzioni  amministrative  previste  dall'art.  70,
          paragrafo 6, della direttiva, in  base  ai  criteri  e  nei
          limiti massimi ivi previsti,  per  il  mancato  o  inesatto
          adempimento della richiesta di informazioni di cui all'art.
          22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014; 
                  s) con riferimento  alla  disciplina  sanzionatoria
          adottata in attuazione della lettera q),  valutare  di  non
          prevedere  sanzioni  amministrative  per   le   fattispecie
          previste dall'art. 166 del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                  t) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla
          disciplina della direttiva  2014/65/UE  e  del  regolamento
          (UE) n. 600/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti
          dal  presente  comma,  le  occorrenti  modificazioni   alla
          normativa vigente, anche  di  derivazione  europea,  per  i
          settori interessati dalla normativa da  attuare  e  per  la
          gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il
          miglior coordinamento con le  altre  disposizioni  vigenti,
          assicurando   un   appropriato    grado    di    protezione
          dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria; 
                  u) dare  attuazione  all'art.  75  della  direttiva
          2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per  i
          reclami dei consumatori, modificando,  ove  necessario,  le
          disposizioni   vigenti   in    materia    di    risoluzione
          extragiudiziale   delle    controversie    nelle    materie
          disciplinate dal citato  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998,  n.  58,  ed  assicurando  il  coordinamento  con  le
          disposizioni del codice di cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre  2005,  n.  206,  e  con  le  altre  disposizioni
          nazionali  attuative   della   direttiva   2013/11/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  maggio  2013,
          sulla  risoluzione  alternativa  delle   controversie   dei
          consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.  2006/2004
          e la direttiva 2009/22/CE. Alla  copertura  delle  relative
          spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica,  esclusivamente  con  le
          risorse di  cui  all'art.  40,  comma  3,  della  legge  23
          dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,  nonche'
          con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure
          medesime. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Le   autorita'   interessate   provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Il testo dell'art. 31 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea)  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recitano: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              -  Il  decreto  legislativo  3  agosto  2017,  n.   129
          (Attuazione  della  direttiva  2014/65/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio  2014,  relativa  ai
          mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che  modifica  la
          direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi', come
          modificata  dalla  direttiva  2016/1034/UE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  23  giugno  2016,  e   di
          adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
          regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli  strumenti
          finanziari e che modifica il regolamento (UE) n.  648/2012,
          cosi' come modificato dal regolamento  (UE)  2016/1033  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2017, n. 198. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria (TUF), ai sensi degli articoli  8  e  21  della
          legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          (Codice delle assicurazioni private)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 4-sexies del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  4-sexies   (Individuazione   delle   autorita'
          nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni
          chiave  per  i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio   e
          assicurativi preassemblati (PRIIPs)).  -  1.  La  Consob  e
          l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti designate ai
          sensi dell'art. 4,  numero  8),  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014  ai  fini  della  vigilanza  sul  rispetto  degli
          obblighi che il  medesimo  regolamento  (UE)  n.  1286/2014
          impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono
          consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP,  anche  mediante  i
          rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e  sanzionatori,
          secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto
          disposto dal presente articolo. 
                2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  la  Consob   e'
          l'autorita' competente: 
                  a)  ad  assicurare  l'osservanza   degli   obblighi
          imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori  di
          un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP
          o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma  3,
          lettera a); 
                  b) a esercitare, con  riferimento  ai  prodotti  di
          investimento assicurativo commercializzati,  distribuiti  o
          venduti  in   Italia,   oppure   a   partire   dall'Italia,
          l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
          15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
          n.  1286/2014,  per  quanto  riguarda   la   tutela   degli
          investitori o l'integrita' e l'ordinato  funzionamento  dei
          mercati, fatto salvo quanto disposto al  comma  3,  lettera
          b), per i soggetti ivi indicati; 
                  c) (abrogata). 
                2-bis. In conformita' alle  attribuzioni  individuate
          al comma 2, la Consob esercita  i  poteri  di  vigilanza  e
          d'indagine di cui alla Parte II. 
                3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS e'  l'autorita'
          competente: 
                a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi  imposti
          dal  regolamento  (UE)  n.  1286/2014  alle   persone   che
          forniscono   consulenza   sui    prodotti    d'investimento
          assicurativo, o vendono tali prodotti,  con  riguardo  alle
          imprese di assicurazione e agli  intermediari  assicurativi
          di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b)  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli  altri  soggetti
          di cui questi intermediari  assicurativi  eventualmente  si
          avvalgono iscritti nella sezione del registro di  cui  alla
          lettera e) dell'art. 109, comma 2, del decreto  legislativo
          n. 209 del 2005, e ai soggetti iscritti nella  sezione  del
          registro di cui alla lettera c) dell'art. 109, comma 2, del
          decreto legislativo n. 209 del 2005; 
                  b) a esercitare, con  riferimento  ai  prodotti  di
          investimento assicurativo commercializzati,  distribuiti  o
          venduti  in   Italia,   oppure   a   partire   dall'Italia,
          l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
          15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
          n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese
          di assicurazione e dagli intermediari assicurativi  di  cui
          all'art. 109,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri  soggetti
          di cui questi intermediari  assicurativi  eventualmente  si
          avvalgono iscritti nella sezione del registro di  cui  alla
          lettera e) dell'art. 109, comma 2, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, e  dai  soggetti  iscritti  nella
          sezione del registro di cui alla lettera c) dell'art.  109,
          comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
                  c) a esercitare  con  riferimento  ai  prodotti  di
          investimento assicurativo commercializzati,  distribuiti  o
          venduti  in   Italia,   oppure   a   partire   dall'Italia,
          l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
          15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
          n.  1286/2014  con  riguardo  ai  profili  attinenti   alla
          stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di  una
          sua parte. 
                4. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della  reciproca
          indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo,
          anche ai sensi dell'art. 20 della legge 28  dicembre  2005,
          n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri  loro
          attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso
          protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          della  finanza   pubblica,   perseguendo   l'obiettivo   di
          semplificare, ove  possibile,  gli  oneri  per  i  soggetti
          vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra  loro,  anche
          ai sensi dell'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
          per agevolare l'esercizio delle  competenze  e  dei  poteri
          loro attribuiti ai sensi del presente articolo e  dell'art.
          4-septies  e   si   danno   reciproca   comunicazione   dei
          provvedimenti adottati ai sensi degli  articoli  17  e  18,
          paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014. 
                5. La Consob, sentita  l'IVASS,  adotta  con  proprio
          regolamento  le  disposizioni  attuative   del   comma   2,
          individuando altresi', a fini di  vigilanza,  modalita'  di
          accesso ai  documenti  contenenti  le  informazioni  chiave
          prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo
          conto dell'esigenza  di  contenimento  degli  oneri  per  i
          soggetti vigilati, in conformita' agli atti delegati e alle
          norme   tecniche   di   regolamentazione   adottate   dalla
          Commissione  europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014. 
                6. L'IVASS, sentita la  Consob,  adotta  con  proprio
          regolamento le disposizioni attuative del comma 3. 
                7. La Consob e l'IVASS adottano  le  disposizioni  di
          cui  ai  commi  5  e  6  avuto  riguardo  all'esigenza   di
          semplificare, ove  possibile,  gli  oneri  per  i  soggetti
          vigilati e alla ripartizione  delle  competenze  secondo  i
          principi indicati ai commi 2 e 3.». 
              - Il testo dell'art. 4-septies del decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 4-septies (Poteri  d'intervento  relativi  alla
          violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
          n. 1286/2014). - 1. Fermi  restando  le  attribuzioni  e  i
          poteri di cui agli articoli  15,  paragrafo  2,  17  e  18,
          paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso  di
          violazione  delle  disposizioni   previste   dall'art.   5,
          paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'art.  8,  paragrafi
          da 1 a 3, dall'art. 9 e  dall'art.  10,  paragrafo  1,  del
          regolamento (UE)  n.  1286/2014,  la  Consob  puo',  tenuto
          conto,  in  quanto  compatibili,  dei   criteri   stabiliti
          dall'art. 194-bis: 
                  a) sospendere, per un periodo non  superiore  a  60
          giorni per ciascuna volta,  la  commercializzazione  di  un
          PRIIP; 
                  b) vietare l'offerta; 
                  c) vietare la fornitura di un documento  contenente
          le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di  cui
          agli articoli  6,  7,  8  o  10  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova  versione
          di un documento contenente le informazioni chiave. 
                1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in
          caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3  e  4,
          14 e 19 del regolamento (UE)  n.  1286/2014,  la  Consob  o
          l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi
          dell'art.  4-sexies,  possono,  tenuto  conto,  in   quanto
          compatibili,  dei  criteri  stabiliti  dall'art.   194-bis,
          esercitare i poteri di cui al comma 1. 
                2. La Consob e l'IVASS possono  imporre,  secondo  le
          rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 4-sexies,
          agli  ideatori  di  PRIIP  o  ai  soggetti  che  forniscono
          consulenza  sui  PRIIP  o   vendono   tali   prodotti,   di
          trasmettere una comunicazione  diretta  all'investitore  al
          dettaglio in PRIIP  interessato,  fornendogli  informazioni
          circa le misure amministrative adottate  e  comunicando  le
          modalita' per  la  presentazione  di  eventuali  reclami  o
          domande  di  risarcimento  anche  mediante  il  ricorso  ai
          meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
          previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. 
                3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del
          presente  articolo  sono  pubblicati  in  conformita'  alle
          disposizioni   sulla   pubblicazione   dei    provvedimenti
          sanzionatori di cui all'art. 195-bis. 
                4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi  del
          presente articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le
          disposizioni del Titolo XVIII  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209. 
                [5.  La  Consob  e  l'IVASS  adottano,   secondo   le
          rispettive competenze definite ai sensi dell'art.  4-sexies
          e sentita l'altra autorita', le disposizioni attuative  del
          presente   articolo,   avuto   riguardo   all'esigenza   di
          semplificare, ove possibile, gli oneri  per  i  destinatari
          delle disposizioni stesse.». 
              -  Il   testo   dell'art.   4-terdecies   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
                «Art. 4-terdecies (Esenzioni). - 1.  Le  disposizioni
          contenute nella parte II non si applicano: 
                  a) alle imprese di assicurazione ne'  alle  imprese
          che  svolgono  le  attivita'  di   riassicurazione   e   di
          retrocessione di cui al  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209; 
                  b) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          esclusivamente  nei  confronti  di  soggetti  controllanti,
          controllati o sottoposti a comune controllo; 
                  c) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          a   titolo   accessorio   nell'ambito    di    un'attivita'
          professionale disciplinata da  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o da un codice di  deontologia  professionale
          che  ammettano  la  prestazione  di  detti  servizi,  fermo
          restando quanto  previsto  dal  presente  decreto  per  gli
          intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106  del
          T.U. bancario; 
                  d) ai soggetti che negoziano per conto  proprio  in
          strumenti finanziari diversi dagli  strumenti  derivati  su
          merci o dalle  quote  di  emissione  o  relativi  strumenti
          derivati e che non prestano altri servizi di investimento o
          non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti
          finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle
          quote di emissione o  relativi  derivati,  salvo  che  tali
          soggetti: 
                    1) siano market maker, 
                    2) siano membri  o  partecipanti  di  un  mercato
          regolamentato o sistema  multilaterale  di  negoziazione  o
          abbiano  accesso  elettronico  diretto  a   una   sede   di
          negoziazione,  secondo  quanto  previsto  dal   regolamento
          delegato (UE)  2017/565,  ad  eccezione  dei  soggetti  non
          finanziari  che  eseguono  in  una  sede  di   negoziazione
          operazioni di cui e' oggettivamente possibile  misurare  la
          capacita'  di  ridurre  i  rischi   direttamente   connessi
          all'attivita' commerciale o all'attivita' di  finanziamento
          della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza; 
                    3)  applichino  una   tecnica   di   negoziazione
          algoritmica ad alta frequenza, o 
                    4) negozino per conto proprio quando eseguono gli
          ordini dei clienti. 
                  I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i  relativi
          depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a
          norma delle lettere a), h), i) e l), non  sono  tenuti,  ai
          fini dell'esenzione, a soddisfare le  condizioni  enunciate
          nella presente lettera. 
                  e) agli operatori soggetti agli  obblighi  previsti
          dalla direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano  quote  di
          emissione, non eseguono ordini di clienti  e  non  prestano
          servizi  o  attivita'   di   investimento   diversi   dalla
          negoziazione  per  conto  proprio,  a  condizione  che  non
          applichino tecniche di  negoziazione  algoritmica  ad  alta
          frequenza; 
                  f) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          consistenti esclusivamente nella  gestione  di  sistemi  di
          partecipazione dei lavoratori; 
                  g) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          consistenti   esclusivamente   nel   gestire   sistemi   di
          partecipazione dei lavoratori e  nel  prestare  servizi  di
          investimento esclusivamente per la propria controllante, le
          proprie  controllate  o  altre  controllate  della  propria
          controllante; 
                  h)  alla  Banca  centrale   europea,   alla   Banca
          d'Italia, ad altri membri del SEBC  e  ad  altri  organismi
          nazionali  che  svolgono  funzioni   analoghe   nell'Unione
          europea, al Ministero dell'economia e delle  finanze  e  ad
          altri  organismi  pubblici  che  sono  incaricati   o   che
          intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione
          europea e ad istituzioni finanziarie internazionali  create
          da due o piu' Stati membri allo scopo di mobilitare risorse
          e fornire assistenza  finanziaria  a  quelli,  tra  i  loro
          membri, che stiano affrontando o siano minacciati da  gravi
          difficolta' finanziarie; 
                  i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno
          dal diritto dell'Unione europea, nonche' ai  loro  soggetti
          depositari; 
                  l) ai soggetti: 
                    i) compresi i market  maker,  che  negoziano  per
          conto proprio  strumenti  derivati  su  merci  o  quote  di
          emissione o  derivati  dalle  stesse,  esclusi  quelli  che
          negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o 
                    ii) che prestano servizi di investimento  diversi
          dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati
          su merci o quote di emissione o  strumenti  derivati  dalle
          stesse ai clienti  o  ai  fornitori  della  loro  attivita'
          principale; purche': 
                    1) per ciascuno di  tali  casi,  considerati  sia
          singolarmente  che  in  forma  aggregata,  si   tratti   di
          un'attivita'  accessoria  alla  loro  attivita'  principale
          considerata nell'ambito del gruppo, purche' tale  attivita'
          principale non consista nella  prestazione  di  servizi  di
          investimento ai sensi del presente  decreto,  di  attivita'
          bancarie ai sensi T.U. bancario o in  attivita'  di  market
          making in relazione agli strumenti derivati su merci; 
                    2) tali soggetti non applichino  una  tecnica  di
          negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e 
                    3) detti soggetti  comunichino  formalmente,  con
          cadenza  annuale  alla  Consob,  se  si  servono  di   tale
          esenzione e, su  richiesta  della  Consob,  su  quale  base
          ritengono che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e ii)
          sia accessoria all'attivita' principale. 
                    L'avvenuta perdita  dei  requisiti  previsti  per
          l'esenzione  di  cui  alla  presente  lettera  deve  essere
          comunicata  senza  indugio   alla   Consob   dai   soggetti
          interessati  che  possono  continuare  ad   esercitare   le
          attivita' indicate sub i) e ii)  purche',  entro  sei  mesi
          dalla  suddetta  comunicazione,   presentino   domanda   di
          autorizzazione  secondo  le  norme  previste  dal  presente
          decreto; 
                  m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia
          di  investimenti  nell'esercizio  di   un'altra   attivita'
          professionale non contemplata dalla  direttiva  2014/65/UE,
          purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata; 
                  n)  agli  agenti  di  cambio  le  cui  attivita'  e
          funzioni  sono  disciplinate  dall'art.  201  del  presente
          decreto; 
                  o) ai gestori del  sistema  di  trasmissione  quali
          definiti  all'art.  2,   paragrafo   4,   della   direttiva
          2009/72/CE o  all'art.  2,  paragrafo  4,  della  direttiva
          2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita'
          delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009
          o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di  rete  o
          degli orientamenti adottati a norma  di  tali  regolamenti,
          alle persone che agiscono  in  qualita'  di  prestatori  di
          servizi per loro conto per  espletare  i  loro  compiti  ai
          sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli
          orientamenti adottati a norma  di  tali  regolamenti,  o  a
          qualsiasi gestore o  amministratore  di  un  meccanismo  di
          bilanciamento  dell'energia,  di  una  rete  o  sistema  di
          condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia
          quando svolgono detti compiti. Tale  esenzione  si  applica
          alle persone che esercitano le attivita'  menzionate  nella
          presente  lettera  solo  quando  effettuano  attivita'   di
          investimento o prestano servizi di investimento relativi ai
          derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'.  Tale
          esenzione non si applica in relazione alla gestione  di  un
          mercato  secondario,  incluse   le   piattaforme   per   la
          negoziazione  secondaria   di   diritti   di   trasmissione
          finanziari; 
                  p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi  del
          regolamento  (UE)  n.  909/2014,  salvo   quanto   previsto
          dall'art. 79-noviesdecies.1 del presente decreto.».