Art. 4 
 
Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
                                 58 
 
  1. All'articolo  100-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, dopo le  parole  «strumenti  finanziari  emessi
dalle piccole e medie imprese,»  sono  inserite  le  seguenti:  «come
definite dall'articolo 61, comma 1, lettera h),». 
  2. All'articolo 120, comma 5, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5» sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 14, comma 6» e le parole «articolo 14,  comma  6»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 7». 
  3. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5» sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 14, comma 6» e le parole «articolo 14,  comma  6»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 7». 
  4. All'articolo 122, comma 4, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5» sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 14, comma 6» e le parole: «articolo 14, comma  6»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 7». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 100-ter del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 100-ter  (Offerte  attraverso  portali  per  la
          raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte
          attraverso uno o piu' portali per la raccolta  di  capitali
          possono avere ad  oggetto  soltanto  la  sottoscrizione  di
          strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie  imprese,
          come definite dall'art. 61,  comma  1,  lettera  h),  dalle
          imprese  sociali  e   dagli   organismi   di   investimento
          collettivo del risparmio o altre societa' di  capitali  che
          investono prevalentemente in piccole e  medie  imprese.  Le
          offerte relative a strumenti finanziari emessi da piccole e
          medie  imprese  devono  avere   un   corrispettivo   totale
          inferiore  a  quello  determinato  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'art. 100, comma 1, lettera c). 
                1-bis. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  2468,
          primo comma, del codice civile, le quote di  partecipazione
          in piccole e medie imprese costituite in forma di  societa'
          a responsabilita' limitata possono  costituire  oggetto  di
          offerta  al  pubblico   di   prodotti   finanziari,   anche
          attraverso i portali  per  la  raccolta  di  capitali,  nei
          limiti previsti dal presente decreto. 
                1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di  titoli
          di debito e' riservata, nei  limiti  stabiliti  dal  codice
          civile, agli  investitori  professionali  e  a  particolari
          categorie di investitori  eventualmente  individuate  dalla
          Consob ed e' effettuata in una sezione del portale  diversa
          da quella in cui si svolge  la  raccolta  del  capitale  di
          rischio. 
                2. La Consob determina la disciplina applicabile alle
          offerte di cui  al  comma  1,  al  fine  di  assicurare  la
          sottoscrizione da  parte  di  investitori  professionali  o
          particolari   categorie   di   investitori   dalla   stessa
          individuate  di  una  quota  degli   strumenti   finanziari
          offerti, quando l'offerta non sia riservata  esclusivamente
          a clienti professionali,  e  di  tutelare  gli  investitori
          diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di
          controllo della piccola  e  media  impresa  o  dell'impresa
          sociale  cedano   le   proprie   partecipazioni   a   terzi
          successivamente all'offerta. 
                2-bis. In alternativa a  quanto  stabilito  dall'art.
          2470, secondo comma, del  codice  civile  e  dall'art.  36,
          comma 1-bis, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e
          per la successiva alienazione di quote rappresentative  del
          capitale di piccole e medie imprese e  di  imprese  sociali
          costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata: 
                  a) la sottoscrizione puo' essere effettuata per  il
          tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o
          piu' dei servizi  di  investimento  previsti  dall'art.  1,
          comma  5,  lettere  a),  b),  c),  c-bis),   ed   e);   gli
          intermediari abilitati effettuano la  sottoscrizione  delle
          quote in nome proprio e  per  conto  dei  sottoscrittori  o
          degli acquirenti che abbiano  aderito  all'offerta  tramite
          portale; 
                  b) entro i trenta giorni successivi  alla  chiusura
          dell'offerta,  gli  intermediari  abilitati  depositano  al
          registro delle imprese  una  certificazione  attestante  la
          loro titolarita' di soci per conto di terzi,  sopportandone
          il relativo costo; a tale fine, le condizioni  di  adesione
          pubblicate nel portale devono espressamente  prevedere  che
          l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e
          qualora  l'investitore  decida  di  avvalersi  del   regime
          alternativo  di  cui  al  presente   comma,   comporta   il
          contestuale e obbligatorio  conferimento  di  mandato  agli
          intermediari incaricati affinche' i medesimi: 
                    1) effettuino l'intestazione delle quote in  nome
          proprio e per conto dei  sottoscrittori,  tenendo  adeguata
          evidenza  dell'identita'  degli  stessi   e   delle   quote
          possedute; 
                    2) rilascino, a richiesta  del  sottoscrittore  o
          del successivo acquirente, una  certificazione  comprovante
          la titolarita' delle quote; tale certificazione  ha  natura
          di  puro  titolo  di  legittimazione  per  l'esercizio  dei
          diritti   sociali,   e'   nominativamente    riferita    al
          sottoscrittore,  non  e'  trasferibile,  neppure   in   via
          temporanea  ne'  a  qualsiasi  titolo,  a   terzi   e   non
          costituisce valido strumento  per  il  trasferimento  della
          proprieta' delle quote; 
                    3) consentano ai sottoscrittori che  ne  facciano
          richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla
          lettera c) del presente comma; 
                    4) accordino ai sottoscrittori  e  ai  successivi
          acquirenti la facolta'  di  richiedere,  in  ogni  momento,
          l'intestazione diretta a se  stessi  delle  quote  di  loro
          pertinenza; 
                  c)  l'alienazione  delle  quote  da  parte  di   un
          sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante
          semplice annotazione del trasferimento nei registri  tenuti
          dall'intermediario; la scritturazione  e  il  trasferimento
          non comportano costi o oneri ne' per l'acquirente  ne'  per
          l'alienante;  la   successiva   certificazione   effettuata
          dall'intermediario,  ai  fini  dell'esercizio  dei  diritti
          sociali, sostituisce ed  esaurisce  le  formalita'  di  cui
          all'art. 2470, secondo comma, del codice civile. 
                2-ter. Il regime alternativo di  trasferimento  delle
          quote  di  cui  al  comma  2-bis  deve  essere  chiaramente
          indicato  nel  portale,  ove  sono   altresi'   predisposte
          apposite idonee modalita' per consentire all'investitore di
          esercitare  l'opzione  ovvero  indicare   l'intenzione   di
          applicare il regime ordinario di cui all'art. 2470, secondo
          comma, del codice civile e all'art. 36,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. 
                2-quater. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti  e
          alienazioni di strumenti finanziari  emessi  da  piccole  e
          medie  imprese  e  da  imprese  sociali  ovvero  di   quote
          rappresentative del  capitale  delle  medesime,  effettuati
          secondo le modalita' previste alle  lettere  b)  e  c)  del
          comma 2-bis del  presente  articolo,  non  necessita  della
          stipulazione di un contratto scritto.  Ogni  corrispettivo,
          spesa o onere gravante  sul  sottoscrittore,  acquirente  o
          alienante deve essere indicato  nel  portale  dell'offerta,
          con  separata  e  chiara  evidenziazione  delle  condizioni
          praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche'
          in  apposita  sezione  del   sito   internet   di   ciascun
          intermediario.   In   difetto,   nulla   e'   dovuto   agli
          intermediari. 
                2-quinquies.». 
              - Il testo dell'art. 120  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.   120   (Obblighi   di   comunicazione    delle
          partecipazioni rilevanti). -  1.  Ai  fini  della  presente
          sezione, per capitale di societa'  per  azioni  si  intende
          quello rappresentato da azioni con diritto di  voto.  Nelle
          societa' i cui  statuti  consentono  la  maggiorazione  del
          diritto di voto o hanno previsto l'emissione  di  azioni  a
          voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo
          dei diritti di voto. 
                2. Coloro che  partecipano  in  un  emittente  azioni
          quotate avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  in
          misura superiore al tre per cento  del  capitale  ne  danno
          comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.  Nel
          caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
          cinque per cento. 
                2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato  da
          esigenze di tutela degli investitori nonche' di  efficienza
          e trasparenza del mercato del controllo  societario  e  del
          mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
          tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma  2  per
          societa'  ad  elevato  valore  corrente  di  mercato  e  ad
          azionariato particolarmente diffuso. 
                3. 
                4.   La   CONSOB,   tenuto    anche    conto    delle
          caratteristiche   degli   investitori,    stabilisce    con
          regolamento: 
                  a) le variazioni delle partecipazioni indicate  nel
          comma 2 che comportano obbligo di comunicazione; 
                  b) i criteri per il calcolo  delle  partecipazioni,
          avendo riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente
          detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto  spetta  o
          e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
          di maggiorazione dei diritti di voto; 
                  c) il contenuto e le modalita' delle  comunicazioni
          e dell'informazione  del  pubblico,  nonche'  le  eventuali
          deroghe per quest'ultima; 
                  d)  i  termini   per   la   comunicazione   e   per
          l'informazione del pubblico; 
                  d-bis) i casi in cui le comunicazioni  sono  dovute
          dai possessori di strumenti finanziari dotati  dei  diritti
          previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; 
                  d-ter) i casi in cui  la  detenzione  di  strumenti
          finanziari derivati determina obblighi di comunicazione; 
                  d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione
          delle presenti disposizioni. 
                4-bis.   In   occasione    dell'acquisto    di    una
          partecipazione in emittenti quotati pari o  superiore  alle
          soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25  per  cento  del
          relativo capitale, salvo  quanto  previsto  dall'art.  106,
          comma 1-bis, il soggetto che effettua le  comunicazioni  di
          cui ai commi  2  e  seguenti  del  presente  articolo  deve
          dichiarare gli obiettivi che ha  intenzione  di  perseguire
          nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono
          indicati sotto la responsabilita' del dichiarante: 
                  a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; 
                  b) se agisce solo o in concerto; 
                  c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli
          nonche' se intende acquisire il controllo dell'emittente  o
          comunque  esercitare  un'influenza  sulla  gestione   della
          societa' e, in tali casi, la strategia che intende adottare
          e le operazioni per metterla in opera; 
                  d) le sue intenzioni per quanto riguarda  eventuali
          accordi e patti parasociali di cui e' parte; 
                  e) se intende proporre l'integrazione o  la  revoca
          degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. 
                La CONSOB puo' individuare con proprio regolamento  i
          casi in  cui  la  suddetta  dichiarazione  non  e'  dovuta,
          tenendo  conto  delle  caratteristiche  del  soggetto   che
          effettua la dichiarazione o  della  societa'  di  cui  sono
          state acquistate le azioni. 
                La dichiarazione e' trasmessa alla  societa'  di  cui
          sono state acquistate le azioni e alla CONSOB,  nonche'  e'
          oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalita' e
          i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato
          in attuazione del comma 4, lettere c) e d). 
                Fermo restando quanto  previsto  ai  sensi  dell'art.
          185, se nel termine di sei mesi dalla  comunicazione  della
          dichiarazione  intervengono  cambiamenti  delle  intenzioni
          sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova
          dichiarazione   motivata   deve   essere   senza    ritardo
          indirizzata alla societa' e  alla  CONSOB  e  portata  alla
          conoscenza del pubblico secondo le medesime  modalita'.  La
          nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il  termine  di
          sei mesi citato nel primo periodo del presente comma. 
                5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
          agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse  le
          comunicazioni previste  dal  comma  2  o  la  dichiarazione
          prevista dal comma 4-bis non  puo'  essere  esercitato.  In
          caso di  inosservanza,  si  applica  l'art.  14,  comma  6.
          L'impugnazione puo'  essere  proposta  anche  dalla  Consob
          entro il termine indicato nell'art. 14, comma 7. 
                6. Il comma 2  non  si  applica  alle  partecipazioni
          detenute, per  il  tramite  di  societa'  controllate,  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.   I   relativi
          obblighi di comunicazione  sono  adempiuti  dalle  societa'
          controllate.». 
              - Il testo dell'art. 121  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.   121    (Disciplina    delle    partecipazioni
          reciproche).  -  1.  Fuori  dai  casi  previsti   dall'art.
          2359-bis del  codice  civile,  in  caso  di  partecipazioni
          reciproche eccedenti  il  limite  indicato  nell'art.  120,
          comma  2,  la  societa'   che   ha   superato   il   limite
          successivamente non puo'  esercitare  il  diritto  di  voto
          inerente alle  azioni  eccedenti  e  deve  alienarle  entro
          dodici mesi dalla data in cui ha  superato  il  limite.  In
          caso di mancata alienazione entro il  termine  previsto  la
          sospensione del  diritto  di  voto  si  estende  all'intera
          partecipazione. Se non e' possibile accertare  quale  delle
          due societa' ha  superato  il  limite  successivamente,  la
          sospensione del diritto di voto e l'obbligo di  alienazione
          di applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo. 
                2. Il limite richiamato nel comma  1  e'  elevato  al
          cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'art.  120,
          comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a  condizione
          che il superamento della soglia da  parte  di  entrambe  le
          societa'   abbia   luogo   a   seguito   di   un    accordo
          preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria  delle
          societa' interessate. 
                3. Se  un  soggetto  detiene  una  partecipazione  in
          misura superiore alla soglia indicata nel comma  2  in  una
          societa' con azioni quotate, questa o il  soggetto  che  la
          controlla  non   possono   acquisire   una   partecipazione
          superiore a tale limite in una societa' con azioni  quotate
          controllata dal primo. In caso di inosservanza, il  diritto
          di voto inerente alle azioni eccedenti il  limite  indicato
          e' sospeso. Se non e' possibile  accertare  quale  dei  due
          soggetti  ha  superato  il   limite   successivamente,   la
          sospensione del diritto di  voto  si  applica  a  entrambi,
          salvo loro diverso accordo. 
                4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i
          criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4,  lettera
          b). 
                5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i  limiti
          ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica
          di acquisto o di scambio diretta  a  conseguire  almeno  il
          sessanta per cento delle azioni ordinarie. 
                6. In caso di inosservanza dei divieti  di  esercizio
          del voto previsti dai commi 1 e 3, si  applica  l'art.  14,
          comma 6. L'impugnazione puo' essere  proposta  anche  dalla
          CONSOB entro il termine indicato nell'art. 14, comma 7.». 
              - Il testo dell'art. 122  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 122 (Patti  parasociali).  -  1.  I  patti,  in
          qualunque forma stipulati, aventi per  oggetto  l'esercizio
          del diritto di voto nelle societa'  con  azioni  quotate  e
          nelle societa' che le controllano entro cinque giorni dalla
          stipulazione sono: 
                  a) comunicati alla Consob; 
                  b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; 
                  c) depositati presso il registro delle imprese  del
          luogo ove la societa' ha la sua sede legale; 
                  d) comunicati alle societa' con azioni quotate. 
                2. La CONSOB stabilisce con regolamento le  modalita'
          e i contenuti della comunicazione,  dell'estratto  e  della
          pubblicazione. 
                3. In caso di inosservanza  degli  obblighi  previsti
          dal comma 1 i patti sono nulli. 
                4. Il diritto di voto inerente  alle  azioni  quotate
          per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti
          dal  comma  1  non  puo'  essere  esercitato.  In  caso  di
          inosservanza, si applica l'art. 14, comma 6. L'impugnazione
          puo' essere proposta anche dalla CONSOB  entro  il  termine
          indicato nell'art. 14, comma 7. 
                5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in
          qualunque forma stipulati: 
                  a)  che   istituiscono   obblighi   di   preventiva
          consultazione per l'esercizio del  diritto  di  voto  nelle
          societa'  con  azioni  quotate  e  nelle  societa'  che  le
          controllano; 
                  b)  che  pongono  limiti  al  trasferimento   delle
          relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono
          diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; 
                  c) che prevedono l'acquisto delle  azioni  o  degli
          strumenti finanziari previsti dalla lettera b); 
                  d) aventi per oggetto  o  per  effetto  l'esercizio
          anche congiunto di un'influenza dominante su tali societa'; 
                  d-bis)  volti  a  favorire  o  a   contrastare   il
          conseguimento degli obiettivi  di  un'offerta  pubblica  di
          acquisto o di  scambio,  ivi  inclusi  gli  impegni  a  non
          aderire ad un'offerta. 
                5-bis. Ai patti di cui al presente  articolo  non  si
          applicano gli  articoli  2341-bis  e  2341-ter  del  codice
          civile. 
                5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al  comma
          1 del presente articolo  non  si  applicano  ai  patti,  in
          qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni
          complessivamente inferiori alla  soglia  indicata  all'art.
          120, comma 2.».