Art. 5 
 
Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
                                 58 
 
  1. All'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, la parola: «PMI», ovunque ricorra, e'  sostituita  dalle
seguenti: «piccole e medie imprese». 
  2. All'articolo 189, comma 2, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le  parole  «64-bis,  comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «64-bis, commi 7 e 9». 
  3. All'articolo 190, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo  2,  comma  9,
del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, le  parole  «comma  2»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2». 
  4. All'articolo 190.3, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis)  ai  gestori  dei  mercati  regolamentati,  nel  caso  di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo  90-quinquies,
commi 2 e 3;». 
  5. All'articolo 193-quinquies del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1  dopo  le  parole  «ai  sensi  dell'articolo»  sono
inserite le  seguenti:  «4-sexies,  comma  5,  nonche'  delle  misure
adottate ai sensi dell'articolo»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  6. All'articolo 194-septies,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  parole:  «dell'obbligo  di
notifica di cui all'articolo 4-decies e delle  relative  disposizioni
attuative,» sono soppresse e dopo le parole «ai sensi» sono  inserite
le seguenti: «dell'articolo 4-sexies, comma 5, e». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 188  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
          denominazione  o  in  qualsivoglia   segno   distintivo   o
          comunicazione rivolta al pubblico, delle  parole:  "Sim"  o
          "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  o  "impresa  di
          investimento";  "Sgr"   o   "societa'   di   gestione   del
          risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a  capitale
          variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a  capitale
          fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture  capital";
          "EuSEF" o  "fondo  europeo  per  l'imprenditoria  sociale";
          "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo  termine";
          "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato"; "CTP" o
          "fornitore di un  sistema  consolidato  di  pubblicazione";
          "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato";  "mercato
          regolamentato"; "mercato di crescita per le piccole e medie
          imprese "; ovvero di altre parole  o  locuzioni,  anche  in
          lingua  straniera,  idonee  a  trarre  in   inganno   sulla
          legittimazione  allo  svolgimento  dei  servizi   o   delle
          attivita'  di  investimento  o  del  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio o  dei  servizi  di  comunicazione
          dati o dell'attivita' di gestione di mercati  regolamentati
          e'  vietato  a  soggetti  diversi,  rispettivamente,  dalle
          imprese di investimento, dalle  societa'  di  gestione  del
          risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati
          a tenore dei regolamenti  (UE)  n.  345/2013,  relativo  ai
          fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013,
          relativo  ai  fondi  europei  per  l'imprenditoria  sociale
          (EuSEF) e n. 2015/760, relativo ai  fondi  di  investimento
          europei a lungo termine,  dai  fornitori  autorizzati  allo
          svolgimento dei servizi di comunicazione dati, dai  mercati
          regolamentati e dai sistemi registrati come un  mercato  di
          crescita per le piccole  e  medie  imprese,  ai  sensi  del
          presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto
          dal  presente  articolo   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
          pecuniaria da euro trentamila fino a euro  cinque  milioni,
          ovvero fino al dieci per cento del fatturato,  quando  tale
          importo e' superiore a euro cinque milioni e  il  fatturato
          e' determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 
                2.  Si  applica  l'art.  187-quinquiesdecies,   comma
          1-quater.». 
              - Il testo dell'art. 189  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 189  (Partecipazioni  al  capitale).  -  1.  La
          violazione degli obblighi di comunicazione  previsti  dagli
          articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, e delle relative
          disposizioni attuative, e  di  quelli  richiesti  ai  sensi
          dell'art. 17, nonche'  di  quelli  previsti  dall'art.  31,
          paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012  e  dall'art.
          27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento  (UE)  n.
          909/2014,  e'  punita  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila fino a euro  cinque  milioni.
          Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente,  e'
          applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 
                2.  La  stessa  sanzione  si  applica  in   caso   di
          violazione dei divieti di esercizio dei diritti e  in  caso
          di inadempimento degli  obblighi  di  alienazione  previsti
          dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-bis,
          commi 7 e 9; 79-sexies, comma 9; e  79-noviesdecies,  comma
          1. 
                3.  Si  applica  l'art.  187-quinquiesdecies,   comma
          1-quater.». 
              - Il testo dell'art. 190  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
          di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il  fatto
          costituisca reato ai sensi dell'art. 166, nei confronti dei
          soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai  quali
          sono state esternalizzate funzioni operative  essenziali  o
          importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero  fino
          al dieci per cento del fatturato, quando  tale  importo  e'
          superiore  a  euro  cinque  milioni  e  il   fatturato   e'
          determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis,  per  la
          mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi
          2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter;  9;  12;
          13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis;  24,  commi  1  e
          1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi  1
          e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30,
          comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32,  comma
          2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies;  36,
          commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5;
          40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4;  41,  commi  2,  3  e  4;
          41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2,
          3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e
          4;  47;  48;  49,  commi  3   e   4;   55-ter;   55-quater;
          55-quinquies;  ovvero   delle   disposizioni   generali   o
          particolari emanate in base ai medesimi articoli. 
                1-bis. 
                1-bis.1 Chiunque eserciti l'attivita' di  gestore  di
          portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  previsto
          dall'art.  50-quinquies   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 
                2.  La  stessa  sanzione  prevista  dal  comma  1  si
          applica: 
                  a) alle banche non autorizzate alla prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni  dell'art.  25-bis  e  di  quelle
          emanate in base ad esse; 
                  b)  ai  soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
          previste dall'art. 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in
          base ad esse; 
                  c) ai depositari centrali che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni  del  presente  decreto  richiamate  dall'art.
          79-noviesdecies.1. 
                2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica 
                  a) ai gestori dei  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13
          del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
                  b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,
          14 del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                  b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA,  in  caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
          2015/760, e delle relative disposizioni attuative; 
                  b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE)  n.  438/2016  della  Commissione  e  delle   relative
          disposizioni attuative; 
                  b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso  di
          violazione delle disposizioni dell'art. 13 del  regolamento
          (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative. 
                2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche
          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis)  e  b-ter),
          emanate dalla Commissione europea ai sensi  degli  articoli
          10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 
                2-ter 
                2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
          applica per la violazione dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5,
          del  regolamento  (UE)  n.  1031/2010  e   delle   relative
          disposizioni di attuazione nei confronti di: 
                  a) Sim e banche italiane autorizzate  a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra per conto dei  loro  clienti  ai  sensi
          dell'art. 20-ter; 
                  b)  soggetti   stabiliti   nel   territorio   della
          Repubblica   che   beneficiano   dell'esenzione    prevista
          dall'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l),  autorizzate  a
          presentare offerte nel mercato delle aste  delle  quote  di
          emissione dei  gas  a  effetto  serra  ai  sensi  dell'art.
          20-ter. 
                3.  Si  applica  l'art.  187-quinquiesdecies,   comma
          1-quater. 
                3-bis.  I   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
          particolari emanate in base al medesimo comma  dalla  Banca
          d'Italia,  sono  puniti  con  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 
                4.». 
              - Il testo dell'art. 190.3 del decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  190.3  (Sanzioni  amministrative  in  tema  di
          disciplina dei  mercati  e  dei  servizi  di  comunicazione
          dati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato  ai  sensi
          dell'art.  166,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro trentamila fino a  euro  cinque  milioni
          ovvero fino al dieci per cento del fatturato,  quando  tale
          importo e' superiore a euro cinque milioni e  il  fatturato
          e' determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis: 
                  a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso  di
          inosservanza delle disposizioni previste dal  capo  II  del
          titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
          esse; 
                  a-bis) ai gestori dei  mercati  regolamentati,  nel
          caso di inosservanza delle disposizioni previste  dall'art.
          90-quinquies, commi 2 e 3; 
                  b) agli internalizzatori sistematici, nel  caso  di
          inosservanza delle disposizioni previste dal capo  III  del
          titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
          esse; 
                  c) agli organizzatori e agli operatori dei  sistemi
          multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza
          delle  disposizioni  previste  dall'art.  62-septies  e  di
          quelle emanate in base ad esse; 
                  d) ai membri e ai partecipanti ammessi  ai  mercati
          regolamentati e ai sistemi  multilaterali  di  negoziazione
          nonche' ai clienti di sistemi organizzati di  negoziazione,
          nel caso di inosservanza delle  disposizioni  previste  dal
          capo II del titolo  I-bis  della  parte  III  e  di  quelle
          emanate in base ad esse; 
                  e); 
                  f) ai fornitori di servizi di  comunicazione  dati,
          nel caso di inosservanza delle disposizioni previste  dagli
          articoli 79-bis, 79-ter e 79-ter.1 e di quelle  emanate  in
          base ad esse. 
                2. Chiunque viola le disposizioni previste  dall'art.
          68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola
          le misure adottate in base alle  medesime  disposizioni  e'
          punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione  e'
          commessa  da  una  societa'  o  un  ente,  si  applica  nei
          confronti  di  questi  ultimi  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro trentamila fino a euro  cinque  milioni,
          ovvero fino al dieci per cento del fatturato,  quando  tale
          importo e' superiore a euro cinque milioni e  il  fatturato
          e' determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 
                3. Per  la  violazione  delle  disposizioni  previste
          dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2  e
          3, in ragione della gravita' della violazione  accertata  e
          tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 194-bis,  puo'
          essere   applicata   anche   la   sanzione   amministrativa
          accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non
          inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni,  a  essere
          membro o partecipante di un mercato  regolamentato,  di  un
          sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di
          un sistema organizzato di negoziazione. 
                4.  Si  applica  l'art.  187-quinquiesdecies,   comma
          1-quater.». 
              -  Il  testo  dell'art.   193-quinquies   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
                «Art.    193-quinquies    (Sanzioni    amministrative
          pecuniarie  relative  alle  violazioni  delle  disposizioni
          previste dal  regolamento  (UE)  n.  1286/2014).  -  1.  La
          violazione  delle  disposizioni  richiamate  dall'art.  24,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014,  ovvero  la
          mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'art.
          4-sexies, comma 5, nonche' delle misure adottate  ai  sensi
          dell'art. 4-septies, comma 1, e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          settecentomila con provvedimento adottato  dalla  Consob  o
          dall'IVASS secondo le  rispettive  competenze  definite  ai
          sensi dell'art. 4-sexies. Se la violazione e'  commessa  da
          una  societa'  o  un  ente,  e'   applicata   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino  a  euro
          cinque milioni, ovvero fino al tre per cento  del  relativo
          fatturato quando tale importo e' superiore  a  euro  cinque
          milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi  dell'art.
          195, comma 1-bis. 
                2. (abrogato). 
                3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone
          fisiche  si  applicano  nei   confronti   degli   esponenti
          aziendali e del personale della societa'  o  dell'ente  nei
          casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). 
                4.  Se  il  profitto   ottenuto   dall'autore   della
          violazione come conseguenza della violazione  stessa  o  la
          perdita evitata grazie alla violazione  sono  superiori  ai
          limiti  massimi  indicati  nel   comma   1,   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio
          dell'ammontare  dei  profitti  ottenuti  o  delle   perdite
          evitate, purche' tale ammontare sia determinabile. 
                5. La Consob e l'IVASS possono  imporre,  secondo  le
          rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 4-sexies,
          agli  ideatori  di  PRIIP  o  ai  soggetti  che  forniscono
          consulenza  sui  PRIIP  o   vendono   tali   prodotti,   di
          trasmettere una comunicazione  diretta  all'investitore  al
          dettaglio in PRIIP  interessato,  fornendogli  informazioni
          circa le sanzioni adottate e comunicando le  modalita'  per
          la  presentazione  di  eventuali  reclami  o   domande   di
          risarcimento anche mediante il  ricorso  ai  meccanismi  di
          risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti  dal
          decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. 
              -  Il   testo   dell'art.   194-septies   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
                «Art.  194-septies  (Dichiarazione  pubblica).  -  1.
          Quando le violazioni sono connotate da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
          essere   applicata,   in    alternativa    alle    sanzioni
          amministrative pecuniarie, una sanzione  consistente  nella
          dichiarazione pubblica  avente  ad  oggetto  la  violazione
          commessa  e  il  soggetto   responsabile,   nel   caso   di
          inosservanza: 
                  a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;
          6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29;  33,  comma  4;
          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e
          delle relative disposizioni attuative; 
                  b)  delle  disposizioni  generali   o   particolari
          emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater; 
                  c) delle norme richiamate dall'art.  63,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                  d) delle norme richiamate dall'art.  24,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  nonche'  per  la
          mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'art.
          4-sexies, comma 5, e dell'art. 4-septies, comma 1; 
                  e) delle norme del  regolamento  (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'art. 70, paragrafo  3,  lettera  b),  della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'art. 42 del medesimo regolamento; 
                  e-bis) dell'art.  59,  paragrafi  2,  3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater; 
                  e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012
          e  del  regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'art.
          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                  e-quater)  delle   norme   del   regolamento   (UE)
          2016/1011 richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3; 
                  e-quinquies) delle norme  previste  dagli  articoli
          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle
          relative disposizioni attuative.».