Art. 6 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 1. La rubrica dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2014, n. 166». 2. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole «6, commi 1, lettera c-bis);» sono sostituite dalle seguenti: «6, commi 1, lettere b) e c-bis);». 3. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nelle more dell'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264, si applica quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis.». 4. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Al decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166: a) la definizione di "derivati" contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera u) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2-ter) lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) la definizione di "strumenti finanziari" contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera v) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purche' diversi dai derivati e con esclusione degli strumenti finanziari previsti dall'Allegato I, Sezione C, numero (11) del medesimo decreto.».
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 9 (Disposizioni relative al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2014, n. 166). - 1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo emana, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e successive modificazioni, volto a definire le modalita' di applicazione ai servizi di bancoposta delle disposizioni del testo unico finanza, come modificato dal presente decreto, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche. Nelle more dell'adozione del predetto provvedimento: a) i rinvii al testo unico finanza contenuti nell'art. 2, comma 4, del citato decreto n. 144 del 2001 devono intendersi riferiti agli articoli 5; 6, commi 1, lettere b) e c-bis); 2, 2-bis e 2-quater; 6-bis; 6-ter; 7, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis; 7-bis; 7-ter; 7-decies; 8; da 21 a 23; 24-bis; 25; 25-bis; 25-ter; 30; 31, commi 1, 3, 3-bis e 7; da 32 a 32-ter; 59; 168; 190; commi 1 e 3; 190-bis; 190.4; 194-bis; 194-quater; 194-quinquies; 194-sexies; 194-septies; 195; 195-bis; 195-quinquies del medesimo testo unico finanza, come modificato dal presente decreto e alle relative disposizioni attuative; b) Poste Italiane s.p.a. puo' svolgere nei confronti del pubblico i servizi e le attivita' di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f) e dall'Allegato I, Sezione B, numeri (1), (3), (4), (5) e (6) del testo unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi di investimento. 1-bis. Nelle more dell'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264, si applica quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis. 2. La definizione di strumenti finanziari contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, deve intendersi riferita agli strumenti finanziari elencati nell'Allegato I, Sezione C, numeri (2) e (4) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. All'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i rinvii agli articoli del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi riferiti come segue: a) al comma 1, a vece di 80, comma 9, leggasi 82, e a vece di 82, leggasi parte III, titolo II-bis, capo II; b) al comma 2, a vece di "dall'art. 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998", leggasi "dagli articoli 9 e 13 del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016"; c) al comma 3, lettera e), a vece di 81, comma 3, leggasi 82, comma 3. 3-bis. Al decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166: a) la definizione di "derivati" contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera u) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2-ter) lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) la definizione di "strumenti finanziari" contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera v) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purche' diversi dai derivati e con esclusione degli strumenti finanziari previsti dall'Allegato I, Sezione C, numero (11) del medesimo decreto.».