Art. 6 
 
          Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 
                        3 agosto 2017, n. 129 
 
  1. La rubrica dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  3  agosto
2017, n. 129, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative al
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,  n.  144,  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  e
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  del  2  settembre
2014, n. 166». 
  2. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  3
agosto 2017, n. 129, le parole «6, commi  1,  lettera  c-bis);»  sono
sostituite dalle seguenti: «6, commi 1, lettere b) e c-bis);». 
  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto  2017,  n.  129,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Nelle more dell'adeguamento del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014,  n.  166,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264, si applica  quanto
previsto dai commi 2, 3 e 3-bis.». 
  4. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto  2017,  n.  129,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Al decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166: 
      a) la definizione  di  "derivati"  contenuta  nell'articolo  1,
comma  1,  lettera  u)  deve  intendersi  riferita   agli   strumenti
finanziari previsti dall'articolo 1,  comma  2-ter)  lettera  a)  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
      b)  la  definizione   di   "strumenti   finanziari"   contenuta
nell'articolo 1, comma 1, lettera v) deve  intendersi  riferita  agli
strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purche' diversi dai  derivati  e
con esclusione degli strumenti finanziari previsti  dall'Allegato  I,
Sezione C, numero (11) del medesimo decreto.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 3 agosto
          2017,  n.  129,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  9  (Disposizioni  relative  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  marzo  2001,  n.  144,  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,
          n. 398, e al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali del 2 settembre 2014, n. 166). - 1. Entro
          18 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, il Governo emana, ai sensi dell'art. 17, comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito  provvedimento
          di  modificazione  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  14   marzo   2001,   n.   144,   e   successive
          modificazioni,   volto   a   definire   le   modalita'   di
          applicazione ai servizi di  bancoposta  delle  disposizioni
          del testo  unico  finanza,  come  modificato  dal  presente
          decreto, fatti salvi i principi normativi che governano  il
          risparmio  postale  nelle  sue  peculiari  caratteristiche.
          Nelle more dell'adozione del predetto provvedimento: 
                  a)  i  rinvii  al  testo  unico  finanza  contenuti
          nell'art. 2, comma 4, del citato decreto n.  144  del  2001
          devono intendersi riferiti agli articoli  5;  6,  commi  1,
          lettere b) e c-bis); 2, 2-bis e 2-quater; 6-bis; 6-ter;  7,
          commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 2-bis, 2-ter  e  3-bis;
          7-bis; 7-ter; 7-decies; 8; da 21 a 23; 24-bis; 25;  25-bis;
          25-ter; 30; 31, commi 1, 3, 3-bis e 7; da 32 a 32-ter;  59;
          168; 190; commi 1 e 3; 190-bis; 190.4; 194-bis; 194-quater;
          194-quinquies;  194-sexies;  194-septies;   195;   195-bis;
          195-quinquies  del  medesimo  testo  unico  finanza,   come
          modificato   dal   presente   decreto   e   alle   relative
          disposizioni attuative; 
                  b)  Poste  Italiane  s.p.a.   puo'   svolgere   nei
          confronti  del  pubblico  i  servizi  e  le  attivita'   di
          investimento    e    i    servizi    accessori    previsti,
          rispettivamente, dall'art. 1,  comma  5,  lettere  b),  c),
          c-bis), e), f) e dall'Allegato I, Sezione  B,  numeri  (1),
          (3), (4), (5) e (6) del testo  unico  finanza,  nonche'  le
          attivita'   connesse   e   strumentali   ai   servizi    di
          investimento. 
                1-bis. Nelle more dell'adeguamento  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e del
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
          settembre 2014, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 novembre 2014, n. 264, si applica  quanto  previsto  dai
          commi 2, 3 e 3-bis. 
                2. La definizione di strumenti  finanziari  contenuta
          nell'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,  deve
          intendersi  riferita  agli  strumenti  finanziari  elencati
          nell'Allegato I, Sezione C, numeri (2) e  (4)  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
                3. All'art.  24  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i rinvii agli articoli
          del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  devono
          intendersi riferiti come segue: 
                  a) al comma 1, a vece di 80, comma 9, leggasi 82, e
          a vece di 82, leggasi parte III, titolo II-bis, capo II; 
                  b) al comma 2, a vece di "dall'art. 80, commi  4  e
          6, del decreto  legislativo  n.  58/1998",  leggasi  "dagli
          articoli 9 e 13  del  regolamento  delegato  (UE)  2017/392
          della Commissione, dell'11 novembre 2016"; 
                  c) al comma 3, lettera e), a vece di 81,  comma  3,
          leggasi 82, comma 3. 
                3-bis. Al decreto ministeriale 2 settembre  2014,  n.
          166: 
                  a) la definizione di "derivati" contenuta nell'art.
          1, comma  1,  lettera  u)  deve  intendersi  riferita  agli
          strumenti finanziari previsti  dall'art.  1,  comma  2-ter)
          lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                  b)  la  definizione   di   "strumenti   finanziari"
          contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera v) deve  intendersi
          riferita agli strumenti finanziari  previsti  dall'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
          purche'  diversi  dai  derivati  e  con  esclusione   degli
          strumenti finanziari previsti dall'Allegato I,  Sezione  C,
          numero (11) del medesimo decreto.».