Art. 7 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      7 settembre 2005, n. 209 
 
  1. All'articolo 121-quater, comma  1,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le parole «Fatta salva  la  competenza  della
Consob di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle
relative disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle  seguenti:
«Fatte salve le competenze previste dall'articolo 25-ter del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 121-quater del decreto legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, citato nelle note alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
                «Art. 121-quater (Vigilanza sulla  distribuzione  dei
          prodotti di investimento assicurativi). - 1. Fatte salve le
          competenze   previste   dall'art.   25-ter   del    decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  l'IVASS  esercita  i
          poteri di vigilanza in  relazione  alla  distribuzione  del
          prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle
          imprese  di  assicurazione   o   per   il   tramite   degli
          intermediari iscritti nelle sezioni  del  Registro  di  cui
          all'art.  109,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  e  relativi
          collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari di cui
          alla  lettera  c)  del  medesimo   registro,   secondo   le
          disposizioni di cui al presente Capo. 
                2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono
          adottati da IVASS, sentita la CONSOB, in modo da  garantire
          uniformita' alla disciplina applicabile  alla  vendita  dei
          prodotti di investimento  assicurativo  a  prescindere  dal
          canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva
          del sistema  di  vigilanza  sui  prodotti  di  investimento
          assicurativi. 
                3. L'IVASS e la CONSOB si accordano  sulle  modalita'
          di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le  rispettive
          competenze, in modo da  ridurre  gli  oneri  a  carico  dei
          soggetti vigilati.».