Art. 7 Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 1. All'articolo 121-quater, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole «Fatta salva la competenza della Consob di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatte salve le competenze previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 121-quater del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 121-quater (Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi). - 1. Fatte salve le competenze previste dall'art. 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni di cui al presente Capo. 2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da IVASS, sentita la CONSOB, in modo da garantire uniformita' alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti di investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi. 3. L'IVASS e la CONSOB si accordano sulle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.».