Art. 8 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli articoli  4-sexies,  4-septies,  4-decies,  193-quinquies  e
194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  vigenti
il giorno precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo  continuano  ad  applicarsi  fino  alla  data  di
entrata in vigore delle misure regolamentari emanate dalla Consob  in
conformita' con il disposto dell'articolo 4-sexies, comma 5, ai  fini
dell'esercizio delle competenze di vigilanza attribuite dal  comma  2
del medesimo  articolo.  La  Consob,  ferma  restando  l'applicazione
dell'art. 193-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, adotta le predette misure regolamentari, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 1, lettera e) e  dell'articolo  5,  comma  6,  del  presente
decreto, secondo  principi  di  proporzionalita'  e  semplificazione,
anche  prevedendo  modalita'  elettroniche  di   acquisizione   della
documentazione necessaria per l'assolvimento delle  proprie  funzioni
di vigilanza, entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Al fine di garantire  l'esercizio  delle
richiamate funzioni di vigilanza, nel suddetto periodo di centottanta
giorni continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni emanate dalla
Consob ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 5. 
  2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,  paragrafo  1,
n.  9,  della  direttiva  2016/1034  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 giugno 2016, fino al 3 gennaio 2021, le autorita' di
vigilanza, individuate secondo  il  riparto  di  competenze  previsto
dall'articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, attuano le misure di competenza per la concessione  della  deroga
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, della direttiva  2014/65/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, in conformita'
di entrambi i seguenti criteri: 
    a)  l'obbligo  di  compensazione  di  cui  all'articolo   4   del
regolamento (UE) n. 648/2012 e le tecniche di attenuazione dei rischi
di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento non  si
applicano ai contratti derivati su prodotti energetici  C6  stipulati
da controparti non finanziarie che soddisfano le  condizioni  di  cui
all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012  o  da
controparti non finanziarie  autorizzate  per  la  prima  volta  come
imprese di investimento a decorrere dal 3 gennaio 2018; 
    b) tali contratti derivati su prodotti  energetici  C6  non  sono
considerati  contratti  derivati  OTC  ai  fini   della   soglia   di
compensazione stabilita  all'articolo  10  del  regolamento  (UE)  n.
648/2012. 
  3. I contratti derivati su prodotti energetici C6  che  beneficiano
del regime transitorio previsto al comma 2 sono soggetti a tutti  gli
altri requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  testo   degli   articoli   4-quater,   4-sexies,
          4-septies,  4-decies,  193-quinquies  e   194-septies   del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  citato  nelle
          note alle premesse, cosi' recita: 
                «Art.  4-quater   (Individuazione   delle   autorita'
          nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2015).
          - 1. 
                2. 
                2-bis. La Banca d'Italia, la  Consob,  l'IVASS  e  la
          COVIP sono le autorita' competenti per  il  rispetto  degli
          obblighi posti dal  regolamento  (UE)  n.  648/2012  e  dal
          regolamento (UE) 2015/2365 a carico dei  soggetti  vigilati
          dalle   medesime   autorita',   secondo    le    rispettive
          attribuzioni di vigilanza. 
                3. La Consob e' l'autorita' competente nei  confronti
          delle   controparti   non   finanziarie,   come    definite
          rispettivamente dal regolamento  (UE)  n.  648/2012  e  dal
          regolamento (UE) 2015/2365, che non siano soggetti vigilati
          da altra autorita' ai sensi del presente articolo,  per  il
          rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e  11
          del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli  4  e  15
          del regolamento  (UE)  2015/2365.  A  tal  fine  la  Consob
          esercita  i  poteri  previsti  dall'art.   187-octies   del
          presente decreto  legislativo,  secondo  le  modalita'  ivi
          stabilite,  e  puo'  dettare  disposizioni  inerenti   alle
          modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza. 
                4. 
                5.». 
                «Art.  4-sexies   (Individuazione   delle   autorita'
          nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni
          chiave  per  i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio   e
          assicurativi preassemblati (PRIIPs)).  -  1.  La  Consob  e
          l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti designate ai
          sensi dell'art. 4,  numero  8),  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014  ai  fini  della  vigilanza  sul  rispetto  degli
          obblighi che il  medesimo  regolamento  (UE)  n.  1286/2014
          impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono
          consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP,  anche  mediante  i
          rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e  sanzionatori,
          secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto
          disposto dal presente articolo. 
                2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  la  Consob   e'
          l'autorita' competente: 
                  a)  ad  assicurare  l'osservanza   degli   obblighi
          imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori  di
          un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP
          o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma  3,
          lettera a), per gli intermediari assicurativi ivi indicati; 
                  b) a esercitare, con  riferimento  ai  prodotti  di
          investimento assicurativo commercializzati,  distribuiti  o
          venduti  in   Italia,   oppure   a   partire   dall'Italia,
          l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
          15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
          n.  1286/2014,  per  quanto  riguarda   la   tutela   degli
          investitori o l'integrita' e l'ordinato  funzionamento  dei
          mercati, fatto salvo quanto disposto al  comma  3,  lettera
          b), per i soggetti ivi indicati; 
                  c) a  ricevere  dall'ideatore  di  PRIIP,  o  dalla
          persona che vende un  PRIIP,  la  notifica  preventiva  del
          documento contenente le  informazioni  chiave  conformi  ai
          requisiti  stabiliti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014, prima che  i  PRIIP  siano  commercializzati  in
          Italia, nonche' la  notifica  delle  versioni  riviste  del
          documento stesso ai  sensi  dell'art.  10  del  regolamento
          medesimo. 
                3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS e'  l'autorita'
          competente: 
                  a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi  posti
          dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP  e
          alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP, o vendono
          i  PRIIP,  nel   caso   di   prodotti   distribuiti   dagli
          intermediari assicurativi di cui  all'art.  109,  comma  2,
          lettere a) e b) del decreto legislativo 7  settembre  2005,
          n. 209, dagli altri soggetti  di  cui  questi  intermediari
          assicurativi  eventualmente  si  avvalgono  iscritti  nella
          sezione del registro di cui alla lettera e) dell'art.  109,
          comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,
          e dai soggetti iscritti nella sezione del registro  di  cui
          alla  lettera  c)  dell'art.  109,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
                  b) a esercitare, con  riferimento  ai  prodotti  di
          investimento assicurativo commercializzati,  distribuiti  o
          venduti  in   Italia,   oppure   a   partire   dall'Italia,
          l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
          15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
          n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese
          di assicurazione e dagli intermediari assicurativi  di  cui
          all'art. 109,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri  soggetti
          di cui questi intermediari  assicurativi  eventualmente  si
          avvalgono iscritti nella sezione del registro di  cui  alla
          lettera e) dell'art. 109, comma 2, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, e  dai  soggetti  iscritti  nella
          sezione del registro di cui alla lettera c) dell'art.  109,
          comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
                  c) a esercitare  con  riferimento  ai  prodotti  di
          investimento assicurativo commercializzati,  distribuiti  o
          venduti  in   Italia,   oppure   a   partire   dall'Italia,
          l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
          15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
          n.  1286/2014  con  riguardo  ai  profili  attinenti   alla
          stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di  una
          sua parte. 
                4. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della  reciproca
          indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo,
          anche ai sensi dell'art. 20 della legge 28  dicembre  2005,
          n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri  loro
          attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso
          protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          della  finanza   pubblica,   perseguendo   l'obiettivo   di
          semplificare, ove  possibile,  gli  oneri  per  i  soggetti
          vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra  loro,  anche
          ai sensi dell'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
          per agevolare l'esercizio delle  competenze  e  dei  poteri
          loro attribuiti ai sensi del presente articolo e  dell'art.
          4-septies  e   si   danno   reciproca   comunicazione   dei
          provvedimenti adottati ai sensi degli  articoli  17  e  18,
          paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014. 
                5. La Consob, sentita  l'IVASS,  adotta  con  proprio
          regolamento  le  disposizioni  attuative   del   comma   2,
          stabilendo in ogni caso una disciplina delle  modalita'  di
          assolvimento degli  obblighi  di  notifica  preventiva  del
          documento contenente le informazioni chiave di cui al comma
          2, lettera c) e all'art. 4-decies, in conformita' agli atti
          delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate
          dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE)  n.
          1286/2014. 
                6. L'IVASS, sentita la  Consob,  adotta  con  proprio
          regolamento le disposizioni attuative del comma 3. 
                7. La Consob e l'IVASS adottano  le  disposizioni  di
          cui  ai  commi  5  e  6  avuto  riguardo  all'esigenza   di
          semplificare, ove  possibile,  gli  oneri  per  i  soggetti
          vigilati e alla ripartizione  delle  competenze  secondo  i
          principi indicati ai commi 2 e 3.». 
                «Art. 4-septies (Poteri  d'intervento  relativi  alla
          violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
          n. 1286/2014). - 1. Fermi  restando  le  attribuzioni  e  i
          poteri di cui agli articoli  15,  paragrafo  2,  17  e  18,
          paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso  di
          violazione  delle  disposizioni   previste   dall'art.   5,
          paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'art.  8,  paragrafi
          da 1 a 3, dall'art. 9 e  dall'art.  10,  paragrafo  1,  del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  o  in  caso  di  mancata
          notifica  alla  Consob   del   documento   concernente   le
          informazioni chiave o delle versioni riviste  dello  stesso
          ai sensi dell'art. 4-decies e delle  relative  disposizioni
          attuative,  la  Consob  puo',  tenuto  conto,   in   quanto
          compatibili, dei criteri stabiliti dall'art. 194-bis: 
                  a) sospendere, per un periodo non  superiore  a  60
          giorni per ciascuna volta,  la  commercializzazione  di  un
          PRIIP; 
                  b) vietare l'offerta; 
                  c) vietare la fornitura di un documento  contenente
          le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di  cui
          agli articoli  6,  7,  8  o  10  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova  versione
          di un documento contenente le informazioni chiave. 
                1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in
          caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3  e  4,
          14 e 19 del regolamento (UE)  n.  1286/2014,  la  Consob  o
          l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi
          dell'art.  4-sexies,  possono,  tenuto  conto,  in   quanto
          compatibili,  dei  criteri  stabiliti  dall'art.   194-bis,
          esercitare i poteri di cui al comma 1. 
                2. La Consob e l'IVASS possono  imporre,  secondo  le
          rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 4-sexies,
          agli  ideatori  di  PRIIP  o  ai  soggetti  che  forniscono
          consulenza  sui  PRIIP  o   vendono   tali   prodotti,   di
          trasmettere una comunicazione  diretta  all'investitore  al
          dettaglio in PRIIP  interessato,  fornendogli  informazioni
          circa le misure amministrative adottate  e  comunicando  le
          modalita' per  la  presentazione  di  eventuali  reclami  o
          domande  di  risarcimento  anche  mediante  il  ricorso  ai
          meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
          previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. 
                3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del
          presente  articolo  sono  pubblicati  in  conformita'  alle
          disposizioni   sulla   pubblicazione   dei    provvedimenti
          sanzionatori di cui all'art. 195-bis. 
                4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi  del
          presente articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le
          disposizioni del Titolo XVIII  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209. 
                5.». 
                «Art. 4-decies (Obbligo di  notifica  preventiva  del
          documento contenente le informazioni chiave sui  PRIIP).  -
          1. L'ideatore di PRIIP,  o  la  persona  che  vende  PRIIP,
          notificano  alla  Consob   il   documento   contenente   le
          informazioni  chiave  redatto  in  conformita'   a   quanto
          stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima
          che i PRIIP in questione siano commercializzati in Italia. 
                2. L'obbligo di notifica di cui al comma 1 si applica
          anche alle versioni riviste  del  documento  contenente  le
          informazioni chiave da predisporre in ottemperanza all'art.
          10 del regolamento (UE) n. 1286/2014.». 
                «Art.    193-quinquies    (Sanzioni    amministrative
          pecuniarie  relative  alle  violazioni  delle  disposizioni
          previste dal  regolamento  (UE)  n.  1286/2014).  -  1.  La
          violazione  delle  disposizioni  richiamate  dall'art.  24,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014,  ovvero  la
          mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'art.
          4-septies,   comma   1,   e'   punita   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          settecentomila con provvedimento adottato  dalla  Consob  o
          dall'IVASS secondo le  rispettive  competenze  definite  ai
          sensi dell'art. 4-sexies. Se la violazione e'  commessa  da
          una  societa'  o  un  ente,  e'   applicata   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino  a  euro
          cinque milioni, ovvero fino al tre per cento  del  relativo
          fatturato quando tale importo e' superiore  a  euro  cinque
          milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi  dell'art.
          195, comma 1-bis. 
                2. La violazione degli obblighi di  notifica  di  cui
          all'art. 4-decies e delle relative  disposizioni  attuative
          e' punita con le sanzioni previste dal comma 1. 
                3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone
          fisiche  si  applicano  nei   confronti   degli   esponenti
          aziendali e del personale della societa'  o  dell'ente  nei
          casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). 
                4.  Se  il  profitto   ottenuto   dall'autore   della
          violazione come conseguenza della violazione  stessa  o  la
          perdita evitata grazie alla violazione  sono  superiori  ai
          limiti  massimi  indicati  nel   comma   1,   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio
          dell'ammontare  dei  profitti  ottenuti  o  delle   perdite
          evitate, purche' tale ammontare sia determinabile. 
                5. La Consob e l'IVASS possono  imporre,  secondo  le
          rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 4-sexies,
          agli  ideatori  di  PRIIP  o  ai  soggetti  che  forniscono
          consulenza  sui  PRIIP  o   vendono   tali   prodotti,   di
          trasmettere una comunicazione  diretta  all'investitore  al
          dettaglio in PRIIP  interessato,  fornendogli  informazioni
          circa le sanzioni adottate e comunicando le  modalita'  per
          la  presentazione  di  eventuali  reclami  o   domande   di
          risarcimento anche mediante il  ricorso  ai  meccanismi  di
          risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti  dal
          decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.». 
                «Art.  194-septies  (Dichiarazione  pubblica).  -  1.
          Quando le violazioni sono connotate da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
          essere   applicata,   in    alternativa    alle    sanzioni
          amministrative pecuniarie, una sanzione  consistente  nella
          dichiarazione pubblica  avente  ad  oggetto  la  violazione
          commessa  e  il  soggetto   responsabile,   nel   caso   di
          inosservanza: 
                  a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;
          6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29;  33,  comma  4;
          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e
          delle relative disposizioni attuative; 
                  b)  delle  disposizioni  generali   o   particolari
          emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater; 
                  c) delle norme richiamate dall'art.  63,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                  d) delle norme richiamate dall'art.  24,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  dell'obbligo  di
          notifica  di  cui  all'art.  4-decies  e   delle   relative
          disposizioni attuative, nonche' per la  mancata  osservanza
          delle misure adottate ai sensi dell'art.  4-septies,  comma
          1; 
                  e) delle norme del  regolamento  (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'art. 70, paragrafo  3,  lettera  b),  della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'art. 42 del medesimo regolamento; 
                  e-bis) dell'art.  59,  paragrafi  2,  3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater; 
                  e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012
          e  del  regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'art.
          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                  e-quater)  delle   norme   del   regolamento   (UE)
          2016/1011 richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3; 
                  e-quinquies) delle norme  previste  dagli  articoli
          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle
          relative disposizioni attuative.». 
              - La direttiva 2016/1034 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 23 giugno 2016,  che  modifica  la  direttiva
          2014/65/UE relativa ai mercati degli  strumenti  finanziari
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 30 giugno 2016, n. L 175. 
              - La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 15 maggio 2014,  relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
          e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno  2014,
          n. L 173. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  648/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio sugli strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni  (Testo  rilevante  ai  fini   del   SEE)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201.