Art. 11 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Entro  sessanta  giorni  dall'attivazione  della   Banca   dati
nazionale, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono  al
Ministero della salute, affinche' venga inserito nella Banca dati, un
elenco nominativo delle  persone  che  hanno  espresso  dichiarazioni
anticipate di trattamento antecedentemente alla  realizzazione  della
stessa Banca dati. La  Banca  dati  nazionale  rende  disponibile  al
medico che ha in cura il paziente e al fiduciario,  che  ne  facciano
richiesta, l'indicazione dell'esistenza della DAT e del luogo ove  la
stessa e' conservata. 
  2. Entro  centottanta  giorni  dall'attivazione  della  Banca  dati
nazionale, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono  al
Ministero della salute copie delle DAT dei disponenti di cui al comma
1.