Art. 2 Funzioni della Banca dati 1. La Banca dati nazionale assolve alle seguenti funzioni: a) raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento, di cui all'articolo 4 della legge n. 219 del 2017, e dei relativi aggiornamenti; b) raccolta di copia della nomina dell'eventuale fiduciario nonche' dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente; c) accesso ai dati di cui alle lettere a) e b) da parte del medico che ha in cura il paziente, allorche' per questi sussista una situazione di incapacita' di autodeterminarsi; d) accesso ai dati di cui alla lettera a) e b) da parte del fiduciario, finche' questi conservi tale incarico. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono assicurate anche in relazione ai soggetti non iscritti al Servizio sanitario nazionale.
Note all'art. 2: - Per l'art. 4 della legge n. 219 del 2017, si veda nelle note all'art. 1.