Art. 2 
 
                      Funzioni della Banca dati 
 
  1. La Banca dati nazionale assolve alle seguenti funzioni: 
    a)  raccolta  di   copia   delle   disposizioni   anticipate   di
trattamento, di cui all'articolo 4 della legge n. 219 del 2017, e dei
relativi aggiornamenti; 
    b) raccolta  di  copia  della  nomina  dell'eventuale  fiduciario
nonche' dell'accettazione o della rinuncia  di  questi  ovvero  della
successiva revoca da parte del disponente; 
    c) accesso ai dati di cui alle lettere  a)  e  b)  da  parte  del
medico che ha in cura il paziente, allorche' per questi sussista  una
situazione di incapacita' di autodeterminarsi; 
    d) accesso ai dati di cui alla lettera  a)  e  b)  da  parte  del
fiduciario, finche' questi conservi tale incarico. 
  2. Le funzioni di cui al comma 1 sono assicurate anche in relazione
ai soggetti non iscritti al Servizio sanitario nazionale. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per l'art. 4 della legge n. 219  del  2017,  si  veda
          nelle note all'art. 1.