Art. 3 
 
            Soggetti alimentanti e contenuti informativi 
 
  1.  Alimentano  la  Banca  dati  nazionale,  secondo  le  modalita'
individuate dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 10: 
    a) gli ufficiali di stato civile  dei  comuni  di  residenza  dei
disponenti, o loro delegati, nonche' gli ufficiali  di  stato  civile
delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero; 
    b) i notai e i capi degli uffici consolari  italiani  all'estero,
nell'esercizio delle funzioni notarili; 
    c) i responsabili delle  unita'  organizzative  competenti  nelle
regioni che abbiano adottato modalita'  di  gestione  della  cartella
clinica o del fascicolo sanitario elettronico o  altre  modalita'  di
gestione informatica dei dati degli iscritti  al  Servizio  sanitario
nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta
di copia delle DAT ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge  n.
219 del 2017. 
  2. All'atto della formazione, consegna  e  ricezione  della  DAT  i
soggetti di cui al comma 1  trasmettono  copia  della  stessa,  senza
indugio, alla Banca dati nazionale mediante  un  modulo  elettronico,
secondo  le  specifiche  di  cui  al  disciplinare  tecnico  di   cui
all'articolo 10. Il modulo contiene i seguenti elementi essenziali: 
    a) dati anagrafici e di contatto del disponente; 
    b) dati anagrafici e di contatto del fiduciario, se  indicato,  e
l'attestazione dell'accettazione della nomina, ove  risultante  dalla
sottoscrizione delle DAT; 
    c) attestazione del consenso  del  disponente  alla  raccolta  di
copia della DAT presso la Banca  dati  nazionale  ovvero  indicazione
dell'allocazione della stessa, ai fini della reperibilita'. 
  3. Laddove l'accettazione della nomina del fiduciario  avvenga  con
atto separato,  la  stessa,  corredata  di  copia  del  documento  di
identita'  del  medesimo  fiduciario,  e'  consegnata,  a  cura   del
disponente, ai soggetti di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  ovvero
alla struttura sanitaria presso cui e' stata  consegnata  la  DAT  ai
sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge  n.  219  del  2017,  per
l'inoltro al soggetto di cui al comma 1, lettera c), che  procedera',
senza indugio, alla trasmissione alla Banca dati  nazionale  mediante
il modulo elettronico di cui al comma 2 del presente articolo. 
  4. Con le modalita' di cui al comma 3, il disponente provvede anche
nel caso in cui lo stesso revochi, sostituisca, modifichi  o  integri
le DAT, nonche' nell'ipotesi in cui nomini  il  fiduciario  con  atto
successivo o revochi l'incarico di fiduciario in precedenza conferito
ovvero nel caso in cui il fiduciario comunichi al disponente medesimo
la rinuncia alla nomina. In caso di disposizioni contraddittorie,  si
tiene conto di quella che riporta la data di redazione piu' recente. 
  5.   Dell'acquisizione   nella   Banca   dati    nazionale    della
documentazione  di  cui  al  presente  articolo  e'  data  tempestiva
comunicazione  al  disponente  che  ne  abbia  fatto   richiesta   in
conformita' alle specifiche di cui al  disciplinare  tecnico  di  cui
all'articolo 10. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Si riporta il comma 7 dell'art. 4 della legge n.  219
          del 2017: 
              «7. Le regioni che adottano  modalita'  telematiche  di
          gestione della cartella clinica o  il  fascicolo  sanitario
          elettronico o altre modalita' informatiche di gestione  dei
          dati del singolo iscritto al Servizio  sanitario  nazionale
          possono, con proprio atto,  regolamentare  la  raccolta  di
          copia delle DAT, compresa l'indicazione del  fiduciario,  e
          il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al
          firmatario la  liberta'  di  scegliere  se  darne  copia  o
          indicare dove esse siano reperibili.».