Art. 3 Soggetti alimentanti e contenuti informativi 1. Alimentano la Banca dati nazionale, secondo le modalita' individuate dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 10: a) gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, nonche' gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero; b) i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili; c) i responsabili delle unita' organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalita' di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalita' di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 219 del 2017. 2. All'atto della formazione, consegna e ricezione della DAT i soggetti di cui al comma 1 trasmettono copia della stessa, senza indugio, alla Banca dati nazionale mediante un modulo elettronico, secondo le specifiche di cui al disciplinare tecnico di cui all'articolo 10. Il modulo contiene i seguenti elementi essenziali: a) dati anagrafici e di contatto del disponente; b) dati anagrafici e di contatto del fiduciario, se indicato, e l'attestazione dell'accettazione della nomina, ove risultante dalla sottoscrizione delle DAT; c) attestazione del consenso del disponente alla raccolta di copia della DAT presso la Banca dati nazionale ovvero indicazione dell'allocazione della stessa, ai fini della reperibilita'. 3. Laddove l'accettazione della nomina del fiduciario avvenga con atto separato, la stessa, corredata di copia del documento di identita' del medesimo fiduciario, e' consegnata, a cura del disponente, ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero alla struttura sanitaria presso cui e' stata consegnata la DAT ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 219 del 2017, per l'inoltro al soggetto di cui al comma 1, lettera c), che procedera', senza indugio, alla trasmissione alla Banca dati nazionale mediante il modulo elettronico di cui al comma 2 del presente articolo. 4. Con le modalita' di cui al comma 3, il disponente provvede anche nel caso in cui lo stesso revochi, sostituisca, modifichi o integri le DAT, nonche' nell'ipotesi in cui nomini il fiduciario con atto successivo o revochi l'incarico di fiduciario in precedenza conferito ovvero nel caso in cui il fiduciario comunichi al disponente medesimo la rinuncia alla nomina. In caso di disposizioni contraddittorie, si tiene conto di quella che riporta la data di redazione piu' recente. 5. Dell'acquisizione nella Banca dati nazionale della documentazione di cui al presente articolo e' data tempestiva comunicazione al disponente che ne abbia fatto richiesta in conformita' alle specifiche di cui al disciplinare tecnico di cui all'articolo 10.
Note all'art. 3: - Si riporta il comma 7 dell'art. 4 della legge n. 219 del 2017: «7. Le regioni che adottano modalita' telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalita' informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la liberta' di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.».