Art. 4 
 
                           Accesso ai dati 
 
  1. Per le finalita' di cui  al  presente  decreto,  la  Banca  dati
nazionale, con le modalita' definite nel disciplinare tecnico di  cui
all'articolo 10, consente la  consultazione  dei  documenti  in  essa
contenuti ai seguenti soggetti: 
    a) il medico che ha  in  cura  il  paziente  ed  e'  chiamato  ad
effettuare accertamenti diagnostici, attuare  scelte  terapeutiche  o
eseguire trattamenti sanitari, laddove per il disponente sussista una
situazione di incapacita' di autodeterminarsi; 
    b) il fiduciario, fino a quando conservi l'incarico; 
    c) il disponente. 
  2. All'atto dell'accesso, il medico dichiara: 
    a) le proprie generalita'; 
    b)  l'iscrizione  all'ordine   dei   medici-chirurghi   e   degli
odontoiatri; 
    c) le generalita' del disponente, attestandone  l'incapacita'  di
autodeterminarsi; 
    d) di avere in cura  il  disponente  o  di  avere  necessita'  di
effettuare scelte terapeutiche per lo stesso. 
  3. All'atto dell'accesso, il fiduciario indica: 
    a) le proprie generalita'; 
    b) le generalita' del disponente. 
  4. Nel caso in  cui,  al  momento  dell'accesso,  risulti  revocato
l'incarico, al fiduciario sono resi noti i soli estremi dell'atto  di
revoca.