Art. 4 Accesso ai dati 1. Per le finalita' di cui al presente decreto, la Banca dati nazionale, con le modalita' definite nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 10, consente la consultazione dei documenti in essa contenuti ai seguenti soggetti: a) il medico che ha in cura il paziente ed e' chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari, laddove per il disponente sussista una situazione di incapacita' di autodeterminarsi; b) il fiduciario, fino a quando conservi l'incarico; c) il disponente. 2. All'atto dell'accesso, il medico dichiara: a) le proprie generalita'; b) l'iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; c) le generalita' del disponente, attestandone l'incapacita' di autodeterminarsi; d) di avere in cura il disponente o di avere necessita' di effettuare scelte terapeutiche per lo stesso. 3. All'atto dell'accesso, il fiduciario indica: a) le proprie generalita'; b) le generalita' del disponente. 4. Nel caso in cui, al momento dell'accesso, risulti revocato l'incarico, al fiduciario sono resi noti i soli estremi dell'atto di revoca.