Art. 7 
 
      Trattamento dei dati e misure di riservatezza e sicurezza 
 
  1. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento  dei  dati
personali raccolti nella Banca dati nazionale. Il  titolare  effettua
il  trattamento  dei  dati  personali  presenti  nella   Banca   dati
nazionale, per i  motivi  di  interesse  pubblico  rilevante  di  cui
all'articolo  2-sexies,  comma  2,  lettere  t)  e  u)  del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente  alle  disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 27 aprile 2016, nonche' a quelle nazionali vigenti e nel rispetto
anche  delle  misure  previste  nel  disciplinare  tecnico   di   cui
all'articolo 10. 
  2. I dati contenuti  nella  Banca  dati  nazionale  possono  essere
diffusi dal Ministero della salute esclusivamente in forma anonima  e
aggregata. 
  3. I notai, i comuni di afferenza degli ufficiali di stato  civile,
le rappresentanze diplomatiche o consolari  italiane  all'estero,  le
unita' organizzative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e le
strutture sanitarie sono titolari  del  trattamento  dei  dati  dagli
stessi raccolti. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Si riporta l'art. 2-sexies del decreto legislativo 30
          giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di
          dati personali necessario per motivi di interesse  pubblico
          rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie  particolari
          di dati personali di  cui  all'art.  9,  paragrafo  1,  del
          regolamento, necessari per  motivi  di  interesse  pubblico
          rilevante  ai  sensi  del  paragrafo  2,  lettera  g),  del
          medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti  dal
          diritto  dell'Unione   europea   ovvero,   nell'ordinamento
          interno, da disposizioni di  legge  o,  nei  casi  previsti
          dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati
          che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e  il
          motivo di interesse pubblico rilevante, nonche'  le  misure
          appropriate   e   specifiche   per   tutelare   i   diritti
          fondamentali e gli interessi dell'interessato. 
              2. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  si  considera
          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti
          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse
          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle
          seguenti materie: 
              a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; 
              b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile,
          delle anagrafi della popolazione residente in Italia e  dei
          cittadini italiani  residenti  all'estero,  e  delle  liste
          elettorali, nonche' rilascio di documenti di riconoscimento
          o di viaggio o cambiamento delle generalita'; 
              c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili
          o mobili; 
              d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati  alla
          guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; 
              e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione  dello
          straniero e del profugo, stato di rifugiato; 
              f) elettorato attivo e passivo ed  esercizio  di  altri
          diritti  politici,  protezione  diplomatica  e   consolare,
          nonche' documentazione  delle  attivita'  istituzionali  di
          organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
          verbali   e   resoconti   dell'attivita'    di    assemblee
          rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
          assembleari; 
              g) esercizio del mandato degli organi  rappresentativi,
          ivi compresa la loro sospensione o  il  loro  scioglimento,
          nonche'  l'accertamento  delle  cause  di  ineleggibilita',
          incompatibilita' o di  decadenza,  ovvero  di  rimozione  o
          sospensione da cariche pubbliche; 
              h) svolgimento delle funzioni di  controllo,  indirizzo
          politico, inchiesta parlamentare o  sindacato  ispettivo  e
          l'accesso  a  documenti  riconosciuto  dalla  legge  e  dai
          regolamenti  degli   organi   interessati   per   esclusive
          finalita'  direttamente  connesse  all'espletamento  di  un
          mandato elettivo; 
              i)   attivita'   dei    soggetti    pubblici    dirette
          all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
          disposizioni in materia tributaria e doganale; 
              l) attivita' di controllo e ispettive; 
              m) concessione,  liquidazione,  modifica  e  revoca  di
          benefici  economici,   agevolazioni,   elargizioni,   altri
          emolumenti e abilitazioni; 
              n)   conferimento   di   onorificenze   e   ricompense,
          riconoscimento    della    personalita'    giuridica     di
          associazioni,  fondazioni  ed   enti,   anche   di   culto,
          accertamento   dei   requisiti   di   onorabilita'   e   di
          professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
          del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
          direttive di persone giuridiche, imprese e  di  istituzioni
          scolastiche non  statali,  nonche'  rilascio  e  revoca  di
          autorizzazioni o abilitazioni,  concessione  di  patrocini,
          patronati e premi di rappresentanza,  adesione  a  comitati
          d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; 
              o) rapporti tra i soggetti  pubblici  e  gli  enti  del
          terzo settore; 
              p) obiezione di coscienza; 
              q)  attivita'  sanzionatorie  e  di  tutela   in   sede
          amministrativa o giudiziaria; 
              r)  rapporti   istituzionali   con   enti   di   culto,
          confessioni religiose e comunita' religiose; 
              s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori  e
          soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 
              t) attivita' amministrative e certificatorie  correlate
          a quelle di diagnosi,  assistenza  o  terapia  sanitaria  o
          sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo
          e di tessuti nonche' alle trasfusioni di sangue umano; 
              u) compiti  del  servizio  sanitario  nazionale  e  dei
          soggetti operanti in ambito sanitario, nonche'  compiti  di
          igiene e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e
          salute della popolazione, protezione  civile,  salvaguardia
          della vita e incolumita' fisica; 
              v) programmazione, gestione,  controllo  e  valutazione
          dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione,  la
          gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra
          l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
          con il servizio sanitario nazionale; 
              z) vigilanza sulle  sperimentazioni,  farmacovigilanza,
          autorizzazione    all'immissione     in     commercio     e
          all'importazione di  medicinali  e  di  altri  prodotti  di
          rilevanza sanitaria; 
              aa) tutela sociale  della  maternita'  ed  interruzione
          volontaria  della   gravidanza,   dipendenze,   assistenza,
          integrazione sociale e diritti dei disabili; 
              bb)  istruzione  e  formazione  in  ambito  scolastico,
          professionale, superiore o universitario; 
              cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione  nel
          pubblico interesse o di  ricerca  storica,  concernenti  la
          conservazione,  l'ordinamento  e   la   comunicazione   dei
          documenti detenuti negli archivi  di  Stato  negli  archivi
          storici  degli  enti  pubblici,  o   in   archivi   privati
          dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
          per  fini  di  ricerca  scientifica,   nonche'   per   fini
          statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
          statistico nazionale (Sistan); 
              dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di  rapporti
          di  lavoro  di  qualunque  tipo,  anche  non  retribuito  o
          onorario, e di altre forme di impiego,  materia  sindacale,
          occupazione  e  collocamento  obbligatorio,  previdenza   e
          assistenza, tutela  delle  minoranze  e  pari  opportunita'
          nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro,  adempimento  degli
          obblighi  retributivi,  fiscali  e  contabili,   igiene   e
          sicurezza  del  lavoro  o  di  sicurezza  o  salute   della
          popolazione,  accertamento  della  responsabilita'  civile,
          disciplinare e contabile, attivita' ispettiva. 
              3. Per i dati  genetici,  biometrici  e  relativi  alla
          salute il trattamento  avviene  comunque  nel  rispetto  di
          quanto previsto dall'art. 2-septies.».