Art. 9 
 
                      Modalita' di monitoraggio 
 
  1.  Al  fine  di  verificare  l'idoneita'  delle  disposizioni  del
presente decreto a perseguire gli obiettivi fissati dal legislatore e
a garantirne la piu' estesa attuazione, il  Ministero  della  salute,
sentito il Consiglio superiore di sanita', predispone e  somministra,
con frequenza biennale, agli Ordini provinciali dei medici  chirurghi
e degli odontoiatri  e  ad  enti  del  Terzo  settore  nel  cui  atto
costitutivo sia prevista, tra le finalita',  la  tutela  del  diritto
all'autodeterminazione terapeutica un  idoneo  questionario,  che  e'
valutato anche ai fini delle  eventuali  modifiche  da  apportare  al
presente decreto.