Art. 2 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento
si  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.