Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il Ministro dell'interno ed il Capo della  polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza adottano  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 3,  commi  5  e  7,  all'articolo  3-bis,  comma  4,  ed
all'articolo 7-ter, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208, come rispettivamente sostituiti ed  introdotti
dal presente regolamento,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente  regolamento.  Fino  all'adozione  dei
decreti di cui al primo periodo,  la  struttura  organizzativa  delle
articolazioni   periferiche   dell'amministrazione   della   pubblica
sicurezza resta disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  2001,  n.  208,  nel  testo
previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208, e' sostituita dalle tabelle A, B e C,  accluse
al presente provvedimento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 5 dicembre 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2020 
Interno, foglio n. 156