IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della  legge  1°
dicembre 2018, n.  132,  che  conferisce  al  Governo  la  delega  ad
adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o piu' decreti  legislativi
recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei  ruoli  e
delle carriere del personale delle Forze armate,  nonche'  correttive
del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  94,  fermo  restando  il
mantenimento della sostanziale equiordinazione  del  personale  delle
Forze armate e delle Forze di polizia e nel rispetto dei  principi  e
criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma  5,  secondo  periodo,
della legge 31 dicembre 2012, n. 244; 
  Visto l'articolo 35 del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132,
recante ulteriori disposizioni in materia di  riordino  dei  ruoli  e
delle carriere del personale delle Forze di  polizia  e  delle  Forze
armate; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
disposizioni in materia di riordino dei ruoli e  delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
disposizioni in  materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma
6, della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, recante codice dell'ordinamento militare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90,  e  successive   modificazioni,   recante   Testo   unico   delle
disposizioni regolamentari in  materia  di  ordinamento  militare,  a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 settembre 2019; 
  Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato n. 1447/2019, emesso nell'adunanza del 24  ottobre
2019 e del 7 novembre 2019; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emesso nella seduta
del 17 ottobre 2019; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della  difesa,
dell'interno e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Disposizioni comuni a piu' categorie 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 212, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  A  decorrere  dal  2020,  l'Amministrazione  della  difesa
provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio
sanitario militare  di  cui  al  comma  1,  nonche'  dagli  psicologi
militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio  2006,  n.
43.»; 
    b) all'articolo 622: 
      1) al comma 1, lettera c), le parole «ai sensi» sono sostituite
dalle seguenti: «in applicazione»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli  867,
comma 5, e 923, comma 5.»; 
    c) all'articolo 635: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  alla  lettera  f),  dopo  le  parole  «per  inidoneita'
psico-fisica», sono inserite le seguenti: «e di  quelli  disposti  in
applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis)»; 
        1.2) alla lettera g) le parole «, ovvero non essere  in  atto
imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non  colposi»  sono
soppresse; 
        1.3) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
    «g-bis) non essere in atto imputati in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), la
patologia che ha determinato la  permanente  non  idoneita'  in  modo
parziale al servizio militare incondizionato a seguito  di  ferite  o
lesioni dipendenti da causa di  servizio  non  costituisce  causa  di
esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari  in
servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli  ufficiali
dei ruoli speciali. 
  1-ter. I tatuaggi e  le  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di  natura  comunque
sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita'  della
condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di
esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.»; 
      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Se il procedimento  penale  di  cui  al  comma  1,  lettera
g-bis), non si conclude  con  sentenza  irrevocabile  di  assoluzione
perche' il fatto non sussiste ovvero perche'  l'imputato  non  lo  ha
commesso, pronunciata  ai  sensi  dell'articolo  530  del  codice  di
procedura penale, il militare  puo'  partecipare  ai  concorsi  nelle
Forze  armate   soltanto   successivamente   alla   definizione   del
conseguente procedimento disciplinare.»; 
    d) all'articolo 640, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze  armate  che  si
trovano in stato di gravidanza e non possono essere  sottoposte  agli
accertamenti per  l'idoneita'  fisio-psico-attitudinale  al  servizio
militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio,  anche  in
deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i  predetti
accertamenti nell'ambito del primo  concorso  utile  successivo  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il  provvedimento
di rinvio puo' essere  revocato,  su  istanza  di  parte,  quando  il
suddetto stato di temporaneo impedimento cessa  in  data  compatibile
con i tempi necessari per la  definizione  della  graduatoria.  Fermo
restando il  numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,  le
candidate rinviate  risultate  idonee  e  nominate  vincitrici  nella
graduatoria  finale  di  merito  del  concorso  per  il  quale  hanno
presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza  del
primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di  concorso
cui sono state rinviate. 
  1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis
sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli
fini  giuridici,  dei   vincitori   del   concorso   per   il   quale
originariamente hanno presentato domanda. La  relativa  posizione  di
graduatoria nell'ambito del corso originario viene  determinata,  ove
previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria  finale
al termine del periodo di formazione.  Gli  effetti  economici  della
nomina  decorrono,  in   ogni   caso,   dalla   data   di   effettivo
incorporamento.»; 
    e) all'articolo 645, alla rubrica, dopo  la  parola  «categorie»,
sono aggiunte le seguenti: «nei concorsi pubblici»; 
    f) all'articolo 668, comma 1: 
      1) alla lettera a), numero 1), le parole «generale di  brigata»
sono sostituite dalla seguente: «colonnello»; 
      2) alla lettera b), numero 1), la parola  «contrammiraglio»  e'
sostituita dalla seguente: «capitano di vascello»; 
      3) alla lettera c), numero 1), le parole «generale  di  brigata
aerea» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»; 
    g) all'articolo 673, comma 2, lettera b), dopo la parola  «armi,»
e' inserita la seguente: «corpi,»; 
    h) l'articolo 705 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 705  (Particolari  categorie  protette  per  il  reclutamento
nell'Esercito italiano,  nella  Marina  militare  e  nell'Aeronautica
militare). - 1. Possono essere immessi nei  ruoli  dei  volontari  in
servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare il  coniuge,  i  figli  e  i  fratelli  dei
militari  appartenenti  a  tali  Forze  armate  deceduti  o  divenuti
permanentemente inabili al servizio  con  invalidita'  non  inferiore
all'ottanta per cento, per effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
nell'espletamento  di  missioni  internazionali  di  pace  ovvero  in
attivita' operative,  individuate  con  decreto  del  Ministro  della
difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89  e  92,
comma 1: 
    a) nei limiti delle vacanze organiche; 
    b)  previo  superamento  di  un  corso  propedeutico  svolto  con
modalita' definite dal relativo Capo di Stato Maggiore; 
    c)  previo  accertamento  del  possesso  dei  requisiti  per   il
reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640.»; 
    i) all'articolo 740, comma 1, lettera b), le parole  «il  diploma
di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «la laurea magistrale»; 
    l) all'articolo 798-bis, comma 1: 
      1) alla lettera b): 
        1.1) al numero 1), le parole «1.500 primi marescialli, 4.600»
sono sostituite dal seguente numero: «6.100»; 
        1.2) al numero 2), le parole «1.350 primi marescialli, 3.950»
sono sostituite dal seguente numero: «5.300»; 
        1.3) al numero 3) le parole «1.800 primi marescialli,  5.300»
sono sostituite dal seguente numero: «7.100»; 
      2) alla lettera c): 
        2.1)  al  numero  1),  i  numeri  «41.330»  e  «22.900»  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti: «42.080» e «22.150»; 
        2.2) al numero 2), i numeri «7.950» e «5.600» sono sostituiti
rispettivamente dai seguenti: «8.325» e «5.225»; 
        2.3) al numero 3) i numeri «7.050» e «6.200» sono  sostituiti
rispettivamente dai seguenti: «7.425» e «5.825»; 
    m) all'articolo 843, comma 1, dopo la parola  «specialita'»  sono
inserite le seguenti: «o qualificazioni»; 
    n) all'articolo 858, comma 3, le parole «, salvo quanto  disposto
dall'articolo 859» sono soppresse; 
    o) all'articolo 861, il comma 2 e' abrogato; 
    p) all'articolo 862: 
      1) ai commi 1 e 3,  le  parole  «L'ufficiale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il militare»; 
      2) al comma 2, le parole «l'ufficiale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il militare»; 
      3) al comma 4: 
        3.1) le parole «L'ufficiale» sono sostituite dalle  seguenti:
«Il militare»; 
        3.2) dopo le parole «dimissioni volontarie  dal  grado»  sono
inserite le seguenti: «, purche' non  sia  sospeso  precauzionalmente
dall'impiego»; 
    q) all'articolo 880, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
  «6-bis. L'inosservanza delle disposizioni concernenti  l'uso  delle
uniformi da parte del  personale  cessato  dal  servizio  costituisce
grave violazione dei doveri attinenti al grado.»; 
    r) dopo l'articolo 911, e' inserito il seguente: 
  «Art. 911-bis (Aspettativa per assenze indebitamente fruite). -  1.
Il militare che  ha  fruito  di  giorni  non  spettanti  di  congedo,
permesso, licenza straordinaria o altro istituto e che  non  possa  o
non  voglia  chiederne  la  conversione  in  licenza  ordinaria  gia'
maturata,  e'  collocato  in  aspettativa  senza   assegni   per   il
corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa e'  utile  ai  fini
dell'anzianita' di servizio, esclusi i casi nei quali la fruizione di
giorni non spettanti e' imputabile a colpa del militare.»; 
    s) all'articolo 923, comma 5: 
      1) le  parole  «un  provvedimento  di  perdita  del  grado,  la
cessazione dal servizio si considera avvenuta per  tale  causa»  sono
sostituite dalle seguenti: «la perdita dello stato di militare ovvero
con un provvedimento  di  perdita  del  grado,  anche  a  seguito  di
dimissioni volontarie del militare, la  cessazione  dal  servizio  si
considera avvenuta per tali cause»; 
      2) e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La  disposizione
di cui al precedente periodo si applica anche  nel  caso  in  cui  la
perdita del grado derivi da un  procedimento  disciplinare  di  stato
instaurato dopo  la  definizione  del  procedimento  penale  che  era
pendente all'atto della cessazione dal servizio.»; 
    t) all'articolo 930: 
      1) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
  «1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  anche  al
personale militare di seguito specificato, il quale transita  secondo
la corrispondenza prevista per il grado  iniziale  dei  volontari  in
servizio permanente: 
    a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori
nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e
successivamente esclusi dall'immissione a causa  di  un  giudizio  di
permanente non idoneita' al servizio militare incondizionato; 
    b) volontari in ferma prefissata  annuale  o  raffermati  nonche'
volontari in ferma prefissata quadriennale  o  raffermati  che  hanno
subito  ferite  o  lesioni  che  abbiano   causato   una   infermita'
ascrivibile alla IV e alla V categoria della tabella  A  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.  834,  e
riconosciute dipendenti da causa di servizio.»; 
      2) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «1-ter. La procedura di transito di  cui  al  comma  1  e'  sospesa
qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui
potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei  confronti
del medesimo sia stata adottata a  qualsiasi  titolo  la  sospensione
dall'impiego. 
  1-quater. Il transito e' precluso nei seguenti casi: 
    a) perdita del grado ai sensi  dell'articolo  865  all'esito  del
procedimento disciplinare di cui  al  comma  1-ter  ovvero  ai  sensi
dell'articolo 862, comma 4; 
    b) perdita del grado ai sensi dell'articolo 866; 
    c) perdita dello stato di militare ai sensi dell'articolo 622. 
  1-quinquies. Il personale delle Forze armate che transita nei ruoli
del personale civile della Difesa, per effetto  del  comma  1,  o  di
amministrazioni  pubbliche  nei  casi  previsti  dalla   legislazione
vigente e' inquadrato in base alla Tabella H di cui all'articolo  45,
comma 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  successive
modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi  militari  con  le
qualifiche degli appartenenti alle Forze  di  polizia  a  ordinamento
civile di cui all'articolo 632.»; 
      3) dopo il comma 1-quinquies, e' inserito il seguente: 
  «1-sexies. Il personale militare di cui al comma 1, che riveste  il
grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti,  puo'
presentare  domanda  di  transito  ai  sensi  del  medesimo  comma  1
manifestando  espressamente  il  proprio  consenso  all'inquadramento
nella posizione apicale di livello non  dirigenziale  prevista  dalla
tabella di cui al comma 1-quinquies. Si applicano le modalita'  e  le
procedure definite dal decreto di cui al comma 1.»; 
    u) all'articolo 1000, comma 1,  le  lettere  a),  b)  e  c)  sono
sostituite dalle seguenti: 
    «a) Esercito italiano: 55 anni; 
    b) Marina militare: 55 anni; 
    c) Aeronautica militare: 
      1) ruolo naviganti: 
        1.1) ufficiali inferiori: 45 anni; 
        1.2) ufficiali superiori: 52 anni; 
      2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;»; 
    v) dopo l'articolo 1051, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1051-bis (Promozioni  in  particolari  situazioni).  -  1.  A
decorrere dal 1° luglio 2017, il militare, che e' deceduto ovvero  e'
stato collocato in congedo per  limite  di  eta'  o  per  invalidita'
permanente dopo aver maturato la  permanenza  minima  nel  grado  per
l'inserimento  nell'aliquota  di  avanzamento  ad  anzianita'  o  per
l'attribuzione delle qualifiche  di  primo  luogotenente,  di  carica
speciale o di qualifica speciale ovvero,  se  appartenente  al  ruolo
appuntati e carabinieri o corrispondenti  ruoli  forestali  dell'Arma
dei carabinieri, dopo aver  conseguito  il  requisito  temporale  per
l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica
speciale, e' comunque valutato e, previo giudizio  di  idoneita',  e'
promosso al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso  dei
relativi requisiti, consegue la prevista qualifica.»; 
    z) l'articolo 1084-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1084-bis (Promozione a  titolo  onorifico  per  il  personale
militare che cessa dal servizio). - 1. A  decorrere  dal  1°  gennaio
2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio
hanno prestato servizio senza demerito, e' attribuita  la  promozione
ad anzianita' al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione
dal servizio nei casi di: 
    a) raggiungimento del limite di eta'; 
    b) collocamento a  domanda  in  ausiliaria  o  riserva  nei  casi
previsti dalla legislazione vigente; 
    c) infermita'; 
    d) rinuncia al transito nell'impiego civile di  cui  all'articolo
923, comma 1, lettera m-bis). 
  2. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche ai  militari
in servizio permanente deceduti, a decorrere dal  giorno  antecedente
al decesso. 
  3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa  per  i  militari
destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonche' per gli
ufficiali che rivestono il grado di  generale  di  corpo  d'armata  e
gradi corrispondenti e per i marescialli,  sergenti  e  graduati  che
rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza. 
  4. Ai  militari  che  ai  sensi  del  comma  3  non  conseguono  la
promozione di cui ai commi 1 e 2, e'  attribuita,  ove  prevista,  la
carica o qualifica speciale. 
  5. L'attribuzione della  promozione  o  della  carica  o  qualifica
speciale di cui al presente articolo non produce  alcun  effetto  sui
trattamenti economico, previdenziale e pensionistico. 
  6. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  ai  militari  cessati  dal
servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente  alla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  la  promozione  e'
attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni  vigenti
anteriormente a tale ultima data.»; 
    aa) all'articolo 1275: 
      1) al comma 1, la parola «specializzazione» e' sostituita dalla
seguente: «specialita'»; 
      2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche,
oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte,  in
tutto o in parte,  con  la  permanenza  presso  uffici  territoriali,
reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi di comando
o incarichi attinenti alla categoria, specialita' e  abilitazione  di
appartenenza.»; 
      3) il comma 6-bis e' abrogato; 
    bb) all'articolo 1280: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4.  I  periodi  minimi  di  imbarco  per  l'avanzamento  da  primo
maresciallo a luogotenente della Marina militare, in  relazione  alla
categoria o specialita'  o  specializzazione  di  appartenenza,  sono
cosi' determinati: 
    a)  nocchieri,  specialisti   del   sistema   di   combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 9 anni; 
    b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni; 
    c) nocchieri di porto: 6 anni; 
    d) incursori, fucilieri  di  marina,  palombari,  specialisti  di
volo: 8 anni.»; 
      2) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «4-ter. Per i marescialli della categoria tecnici  del  sistema  di
combattimento specialita' operatore elaborazione automatica  dati,  i
periodi minimi indicati ai commi 2, lettera b), 3, lettera  b)  e  4,
lettera b), sono ridotti rispettivamente a 3 anni, 4 anni e 4 anni. 
  4-quater. L'eventuale modifica  della  suddivisione  in  categorie,
specialita'  e  abilitazioni,  che  comporta  il  transito   di   una
specialita' ad un'altra  categoria  con  periodi  minimi  di  imbarco
diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina
l'applicazione, ai  fini  dell'avanzamento,  dei  periodi  minimi  di
imbarco piu' favorevoli.»; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. I periodi indicati  si  intendono  comprensivi  degli  anni  di
imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi  precedenti,
anche in ruoli diversi e in ferma.»; 
    cc) all'articolo 1359, comma 3,  le  parole  «ne'  a  particolari
forme di comunicazione scritta o pubblicazione» sono soppresse; 
    dd) all'articolo 1370, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Nei  procedimenti  disciplinari  di  stato   il   militare
inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, puo' farsi
assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.» 
    ee) all'articolo 1377, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. L'accettazione delle dimissioni  dal  grado  estingue  l'azione
disciplinare.»; 
    ff) all'articolo 1381, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a: 
    a) generale di corpo d'armata o corrispondente, se il  giudicando
riveste almeno il grado di generale di brigata o corrispondente; 
    b) generale di  divisione  o  corrispondente,  se  il  giudicando
riveste il grado di colonnello o corrispondente.»; 
    gg) all'articolo 1389, comma 1, lettera b), le parole «60 giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «, 90 giorni»; 
    hh) all'articolo 1494, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Il personale femminile appartenente alle Forze armate e  al
Corpo della guardia di finanza che si trova in  stato  di  gravidanza
durante la partecipazione ai concorsi per l'accesso a ruolo superiore
e non  puo'  essere  sottoposto  agli  accertamenti  per  l'idoneita'
fisio-psico-attitudinale  al   servizio   militare   ai   sensi   del
regolamento, ove previsti, e' ammesso d'ufficio, anche in deroga  per
una sola volta ai limiti di eta', a svolgere i predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato su istanza di parte quando tale stato  di  temporaneo
impedimento cessa in data compatibile con i tempi  necessari  per  la
definizione della graduatoria dell'originario concorso. Le  candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state
rinviate. 
  5-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 5-bis
sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli
fini giuridici,  dei  vincitori  del  concorso  per  il  quale  hanno
presentato  istanza  di  partecipazione.  La  relativa  posizione  di
graduatoria nell'ambito del  corso  originario  e'  determinata,  ove
previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria  finale
al termine del periodo di formazione.  Gli  effetti  economici  della
nomina sono riconosciuti, in ogni  caso,  con  la  stessa  decorrenza
prevista  per  i  militari  appartenenti  al  corso   di   formazione
effettivamente frequentato.»; 
    ii) dopo l'articolo 1837-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art.  1837-ter  (Assistenza  in  favore  del  personale   militare
cessionario dei cani delle Forze armate riformati). - 1. A  decorrere
dal 2020, il personale  militare  conduttore  dei  cani  delle  Forze
armate riformati,  in  quanto  non  piu'  idonei  al  servizio,  puo'
ottenerne, in via prioritaria, la  cessione  a  titolo  gratuito.  Il
personale militare di cui al primo  periodo  fruisce  dell'assistenza
veterinaria ai sensi dell'articolo  533  del  regolamento,  entro  il
limite di spesa annuale di euro 1.200,00 per ciascun cane.»; 
    ll) all'articolo 2209-septies: 
      1) alla rubrica, le parole «quadri al»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quadri per il»; 
      2) al comma 1, le parole «non dirigente» sono sostituite  dalle
seguenti:  «fino   al   grado   di   tenente   colonnello   e   gradi
corrispondenti»; 
      3) al comma 3: 
        3.1) la lettera a) e' soppressa; 
        3.2) alla lettera c), la parola «luogotenente» e'  sostituita
dalle seguenti: «primo luogotenente o della qualifica speciale». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:  
              ─  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              ─ L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              ─ Il testo dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e  5,
          della legge 1 dicembre 2018, n. 132 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.
          113, recante disposizioni urgenti in materia di  protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata.
          Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e  delle
          carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze
          armate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre
          2018, n. 281, e' il seguente: 
              «Art. 1 - 1. Omissis. 
              2. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  il  30
          settembre 2019: 
                a)   uno   o   piu'   decreti   legislativi   recanti
          disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e
          delle carriere del personale  delle  Forze  armate  nonche'
          correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; 
                b) omissis. 
              3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere  a)
          e b), fermo  restando  il  mantenimento  della  sostanziale
          equiordinazione del personale delle Forze  armate  e  delle
          Forze    di    polizia,    sono    adottati     osservando,
          rispettivamente, i principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 1,  comma  5,  secondo  periodo,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi  di
          cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge
          7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle  dotazioni
          organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista,
          e'  attuata  in  ragione  delle  aggiornate   esigenze   di
          funzionalita' e della consistenza effettiva alla  data  del
          1° gennaio 2019, ferme restando  le  facolta'  assunzionali
          autorizzate e non esercitate alla medesima data. 
              4. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  2  sono
          adottati secondo la procedura prevista dall'art.  8,  comma
          5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
              5. Agli eventuali  oneri  derivanti  dall'adozione  dei
          decreti legislativi di cui  al  comma  2  si  provvede  nei
          limiti delle risorse del fondo di cui all'art. 35, comma 1,
          del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.». 
              ─ Il testo dell'art. 35  del  decreto-legge  4  ottobre
          2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          2018, n. 132, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  4
          ottobre 2018, n. 231, e' il seguente: 
              «Art. 35 (Ulteriori disposizioni in materia di riordino
          dei ruoli e delle carriere del  personale  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate) -  1.  Al  fine  di  adottare
          provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli  e
          delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle
          Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a
          correggere ed integrare il decreto  legislativo  29  maggio
          2017, n. 94, e il decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.
          95,  e'  istituito  un  apposito  fondo  nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel
          quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo,  della
          legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  con  riferimento  alle
          risorse gia'  affluite  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2,
          lettera a), del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'art.  8,  comma
          6, della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  alle  quali  si
          aggiunge una quota  pari  a  5.000.000  euro,  a  decorrere
          dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente  di
          natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e
          d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.». 
              ─  Il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.   94
          (Disposizioni in materia di  riordino  dei  ruoli  e  delle
          carriere  del  personale  delle  Forze  armate,  ai   sensi
          dell'art. 1, comma  5,  secondo  periodo,  della  legge  31
          dicembre  2012,  n.  244)  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22  giugno  2017,  n.
          143. 
              ─  Il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.   95
          (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
          di polizia, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche)   e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 22 giugno 2017, n. 143. 
              ─  Il  decreto  legislativo  5  ottobre  2018,  n.  126
          (Disposizioni integrative e correttive, a  norma  dell'art.
          8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  al  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  recante:  «Disposizioni
          in materia di revisione dei ruoli delle Forze  di  polizia,
          ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche».) e' pubblicato nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre  2018,  n.
          255. 
              ─ Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare) e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8  maggio  2010,  n.
          106. 
              ─ Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'art.  14
          della legge 28 novembre 2005, n.  246)  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno
          2010, n. 140. 
              ─ Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997,  n.
          202, e' il seguente: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              ─ Si riporta il testo dei commi 1, lettera c) e  1-bis,
          dell'art. 622 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato e integrato dal presente decreto: 
              «Art. 622 (Perdita dello stato di  militare)  -  1.  Lo
          stato di militare si perde esclusivamente: 
                a) - b) omissis; 
                c)  per  estinzione  del  rapporto  di   impiego   in
          applicazione dell'articolo 32-quinquies del codice penale. 
              1-bis. Nei casi di cui al comma  1,  si  applicano  gli
          articoli 867, comma 5, e 923, comma 5.». 
              ─ Si riporta il testo dell'art. 635 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 635 (Requisiti generali per il  reclutamento).  -
          1. Per il  reclutamento  nelle  Forze  armate  occorrono  i
          seguenti requisiti generali: 
                a) - e) omissis; 
                f)  non  essere  stati   destituiti,   dispensati   o
          dichiarati   decaduti   dall'impiego   in   una    pubblica
          amministrazione, licenziati dal lavoro alle  dipendenze  di
          pubbliche  amministrazioni  a   seguito   di   procedimento
          disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita'  o  d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
          a   esclusione   dei   proscioglimenti   per    inidoneita'
          psico-fisica  e  di   quelli   disposti   in   applicazione
          dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis); 
                g)  non  essere  stati  condannati  per  delitti  non
          colposi, anche con sentenza di applicazione della  pena  su
          richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o  con  decreto
          penale di condanna; 
                g-bis) non essere in atto  imputati  in  procedimenti
          penali per delitti non colposi; 
                h) - n) omissis. 
              1-bis. In relazione al requisito di  cui  al  comma  1,
          lettera c), la patologia che ha determinato  la  permanente
          non  idoneita'  in  modo  parziale  al  servizio   militare
          incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti  da
          causa di servizio non costituisce causa di  esclusione  dai
          concorsi interni  per  il  reclutamento  dei  volontari  in
          servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e  degli
          ufficiali dei ruoli speciali. 
              1-ter. I tatuaggi e  le  altre  permanenti  alterazioni
          volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi
          di  natura  comunque  sanitaria,  se  lesivi   del   decoro
          dell'uniforme  o  della  dignita'  della   condizione   del
          militare di cui  al  regolamento,  costituiscono  causa  di
          esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando. 
              2. Omissis. 
              2-bis. Se il procedimento penale di  cui  al  comma  1,
          lettera g-bis), non si conclude con  sentenza  irrevocabile
          di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche'
          l'imputato  non  lo  ha  commesso,  pronunciata  ai   sensi
          dell'articolo  530  del  codice  di  procedura  penale,  il
          militare puo' partecipare ai concorsi  nelle  Forze  armate
          soltanto successivamente alla definizione  del  conseguente
          procedimento disciplinare. 
              3. Omissis.». 
              ─ Si riporta il testo della rubrica dell'art.  645  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 645 (Posti riservati a particolari categorie  nei
          concorsi pubblici) - 1. Omissis.». 
              ─ Si riporta il testo dell'art. 668 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 668 (Commissioni di concorso) - 1. Le commissioni
          giudicatrici dei concorsi sono  nominate  con  decreto  del
          Ministro della difesa e sono composte come segue: 
                a) per l'Esercito italiano da: 
                  1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle
          Armi  di  fanteria,  cavalleria,   artiglieria,   genio   e
          trasmissioni  di  grado  non  inferiore  a   colonnello   -
          presidente; 
                  2) - 3) omissis; 
                b) per la Marina militare da: 
                  1) un ufficiale di  stato  maggiore  di  grado  non
          inferiore a capitano di vascello- presidente; 
                  2) - 4) omissis; 
                c) per l'Aeronautica militare da: 
                  1)  un  ufficiale  dell'Arma   aeronautica,   ruolo
          naviganti, di grado non inferiore a colonnello- presidente; 
                  2) - 3) omissis.». 
              ─  Si  riporta  il  testo  del  comma  2,  lettera  b),
          dell'art. 673 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 673 (Norme generali sui concorsi) - 1. Omissis. 
              2. I  bandi  di  concorso  per  il  reclutamento  degli
          ufficiali in ferma prefissata possono prevedere: 
                a) omissis; 
                b) la ripartizione dei posti  messi  a  concorso  per
          armi, corpi, specialita' o specializzazioni.». 
              ─  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  b),
          dell'art. 740 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 740 (Superamento dei corsi di formazione e nomina
          nel grado) - 1. Gli allievi che superano gli esami di  fine
          corso sono nominati: 
                a) omissis; 
                b)  tenenti  o  sottotenenti  di  vascello  in  ferma
          prefissata,  ausiliari  del  corrispondente  ruolo  normale
          della Forza armata d'appartenenza, se il titolo  di  studio
          richiesto dal bando di concorso e' la laurea magistrale; 
                c) omissis. 
              2. Omissis.». 
              ─ Si riporta il testo del comma 1,  lettere  b)  e  c),
          dell'art. 798-bis del citato decreto legislativo n. 66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 798-bis (Ripartizione delle  dotazioni  organiche
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica  militare)  -  1.  La  ripartizione  delle
          dotazioni organiche dell'Esercito  italiano,  della  Marina
          militare, escluso il Corpo delle capitanerie  di  porto,  e
          dell'Aeronautica militare  e'  determinata  nelle  seguenti
          unita': 
                a) omissis; 
                b) sottufficiali: 
                  1) 16.170  dell'Esercito  italiano,  di  cui  6.100
          marescialli e 10.070 sergenti; 
                  2)  9.250  della  Marina  militare,  di  cui  5.300
          marescialli e 3.950 sergenti; 
                  3) 15.250 dell'Aeronautica militare, di  cui  7.100
          marescialli e 8.150 sergenti; 
                c) volontari: 
                  1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 42.080  in
          servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata; 
                  2) 13.550 della Marina militare, di  cui  8.325  in
          servizio permanente e 5.225 in ferma prefissata; 
                  3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di  cui  7.425
          in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata. 
              2. Omissis.». 
              ─ Si riporta il testo del comma 1,  dell'art.  843  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.   843   (Particolari   compiti   del    personale
          sottufficiali,  graduati  e  militari  di  truppa)   -   1.
          Relativamente ai sottufficiali, ai graduati e  ai  militari
          di  truppa,  ai  fini  dell'impiego  e  in  relazione  alle
          esigenze  di  servizio,  le  categorie,  le  specialita'  o
          qualificazioni,  le  qualifiche,  le  specializzazioni,  le
          abilitazioni e gli incarichi, compresi  quelli  principali,
          sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo
          di stato maggiore della rispettiva Forza armata.». 
              ─ Si riporta il testo del comma 3,  dell'art.  858  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 858 (Detrazioni di anzianita') - 1. - 2. Omissis. 
              3.  La  detrazione  d'anzianita'  e'  pari   al   tempo
          trascorso in una delle anzidette situazioni.». 
              ─  Il  comma  2  dell'art.  861  del   citato   decreto
          legislativo n. 66 del 2010, e' abrogato. 
              ─ Si riporta il testo dell'art. 862 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 862 (Dimissioni volontarie) ─ 1. Il  militare  ha
          facolta' di chiedere le dimissioni volontarie dal grado. 
              2. Le dimissioni dal grado sono  consentite  quando  il
          militare raggiunge l'eta' per la quale cessa  ogni  obbligo
          di servizio per i militari di truppa e si e'  collocati  in
          congedo assoluto in detto ruolo. 
              3. Il militare in trattamento di  quiescenza  non  puo'
          dimettersi dal grado finche' non e' collocato  nel  congedo
          assoluto. 
              4. Il militare sottoposto a  procedimento  disciplinare
          di stato, da cui possa derivare la perdita  del  grado  per
          rimozione, ha facolta' di presentare istanza di  dimissioni
          volontarie   dal   grado,   purche'   non    sia    sospeso
          precauzionalmente dall'impiego. 
              5. - 6. Omissis.». 
              ─ Si riporta il testo del comma 5,  dell'art.  923  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 923 (Cause  che  determinano  la  cessazione  del
          rapporto di impiego) - 1. - 4. Omissis. 
              5. Il militare cessa dal servizio, nel momento  in  cui
          nei suoi riguardi si verifica  una  delle  predette  cause,
          anche se  si  trova  sottoposto  a  procedimento  penale  o
          disciplinare.   Se   detto   procedimento    si    conclude
          successivamente con la  perdita  dello  stato  di  militare
          ovvero con un provvedimento di perdita del grado,  anche  a
          seguito  di  dimissioni   volontarie   del   militare,   la
          cessazione dal servizio  si  considera  avvenuta  per  tali
          cause. La disposizione di  cui  al  precedente  periodo  si
          applica anche nel caso in cui la perdita del  grado  derivi
          da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la
          definizione  del  procedimento  penale  che  era   pendente
          all'atto della cessazione dal servizio.». 
              ─ Si riporta il testo delle lettere a), b)  e  c),  del
          comma 1, dell'art. 1000 del citato decreto  legislativo  n.
          66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.    1000    (Cessazione    dell'appartenenza    al
          complemento) - 1. L'ufficiale  cessa  di  appartenere  alla
          categoria di complemento ed e' collocato nella  riserva  di
          complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': 
                a) Esercito italiano: 55 anni; 
                b) Marina militare: 55 anni; 
                c) Aeronautica militare: 
                  1) ruolo naviganti: 
                    1.1) ufficiali inferiori: 45 anni; 
                    1.2) ufficiali superiori: 52 anni; 
                  2) tutti gli altri ruoli: 55 anni; 
                d) omissis.». 
              ─ Si riporta il testo dell'art. 1275 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  1275  (Ulteriori  condizioni   particolari   per
          l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare) - 1.
          Per la Marina militare e' esentato dal compiere il  periodo
          minimo di imbarco  o  in  reparti  operativi  il  personale
          appartenente alla categoria  ovvero  alla  specialita'  dei
          musicanti, dei conduttori di automezzi e  degli  istruttori
          marinareschi educatori fisici. 
              2. - 5. Omissis. 
              6. Per il personale nocchieri di porto le  attribuzioni
          specifiche, oltre che in destinazioni di  imbarco,  possono
          essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la  permanenza
          presso uffici territoriali, reparti operativi o  componenti
          specialistiche  in  incarichi  di   comando   o   incarichi
          attinenti alla categoria,  specialita'  e  abilitazione  di
          appartenenza. 6-bis. (Abrogato).». 
              ─ Si riporta il testo dell'art. 1280 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1280 (Condizioni  particolari  per  l'avanzamento
          dei marescialli della Marina militare) - 1. - 3. Omissis. 
              4. I periodi minimi di  imbarco  per  l'avanzamento  da
          primo maresciallo a luogotenente della Marina militare,  in
          relazione alla categoria o specialita'  o  specializzazione
          di appartenenza, sono cosi' determinati: 
                a)   nocchieri,   specialisti    del    sistema    di
          combattimento, specialisti del sistema  di  piattaforma:  9
          anni; 
                b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni; 
                c) nocchieri di porto: 6 anni; 
                d)  incursori,  fucilieri   di   marina,   palombari,
          specialisti di volo: 8 anni. 
              4-bis. Omissis. 
              4-ter. Per i marescialli della  categoria  tecnici  del
          sistema di combattimento specialita' operatore elaborazione
          automatica dati, i periodi  minimi  indicati  ai  commi  2,
          lettera b), 3, lettera b) e 4,  lettera  b),  sono  ridotti
          rispettivamente a 3 anni, 4 anni e 4 anni. 
              4-quater. L'eventuale modifica  della  suddivisione  in
          categorie, specialita'  e  abilitazioni,  che  comporta  il
          transito di  una  specialita'  ad  un'altra  categoria  con
          periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la
          categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini
          dell'avanzamento,  dei  periodi  minimi  di  imbarco   piu'
          favorevoli. 
              5. I periodi indicati si  intendono  comprensivi  degli
          anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati  nei
          gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.». 
              ─ Si riporta il testo del comma 3, dell'art.  1359  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1359 (Richiamo) - 1. - 2. Omissis. 
              3. Il richiamo  non  da'  luogo  a  trascrizione  nella
          documentazione personale dell'interessato. 
              4. Omissis.». 
              ─  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  b),
          dell'art. 1389 del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1389 (Decisioni del Ministro della difesa)  -  1.
          Il Ministro della difesa: 
                a) omissis; 
                b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunita', che
          deve essere inflitta la sanzione della  perdita  del  grado
          per rimozione ovvero la  cessazione  dalla  ferma  o  dalla
          rafferma, ordina, per una sola volta,  la  convocazione  di
          una   diversa   commissione   di   disciplina,   ai   sensi
          dell'articolo  1387;   in   tale   caso   il   procedimento
          disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di  90
          giorni.». 
              ─ Si riporta il testo dell'art. 2209-septies del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese  ad
          estendere  l'istituto  dell'aspettativa  per  riduzione  di
          quadri per il personale  militare  dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
          di porto, e dell'Aeronautica militare) - 1.  Sino  all'anno
          2024  ovvero  al  diverso  termine   stabilito   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,  n.
          244,  il  personale  militare  fino  al  grado  di  tenente
          colonnello e gradi corrispondenti  dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
          di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso  quello
          di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c),  d),
          f) e g), non altrimenti riassorbibile con le  modalita'  di
          cui all'articolo 2209-quinquies,  qualora  si  trovi  nelle
          condizioni di cui al comma  2  del  presente  articolo,  e'
          collocato  in  aspettativa   per   riduzione   di   quadri,
          indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza  armata,
          dalla categoria e dal ruolo di appartenenza. 
              2. Omissis; 
              3. Il personale collocato in aspettativa per  riduzione
          di quadri: 
                a) (soppressa); 
                b) omissis; 
                c) e' escluso  dalle  procedure  di  avanzamento  che
          comportano  l'eventuale  promozione  o  conferimento  della
          qualifica di primo luogotenente o della qualifica  speciale
          con decorrenza successiva al  collocamento  in  aspettativa
          per riduzione di quadri; 
                d) omissis.».