Art. 10 Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1792, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al comma 1, ferma restando la corresponsione dell'indennita' di cui al medesimo comma 1, l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio e' integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.»; b) all'articolo 1808: 1) al comma 1, alinea: 1.1) la parola «ovvero» e' soppressa: 1.2) dopo la parola «internazionali,» sono inserite le seguenti: «ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale,»; 2) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 e' sospeso in caso di particolari indennita' o contributi alle spese connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie. In tali situazioni si provvede a integrare quanto erogato dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare ai sensi del comma 1.»; c) all'articolo 1809, comma 1: 1) alla lettera e), la parola «contributo» e' sostituita dalla seguente: «maggiorazione»; 2) le lettere f) ed i) sono soppresse; 3) alla lettera h), la parola «indennita'» e' sostituita dalla seguente: «contributo». 2. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10: 1) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati: a) euro 327,03 per primo luogotenente; b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale; c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale.»; 2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2013-30 settembre 2017, il grado di sergente, e' attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, dalla medesima data, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e per il grado di sergente.»; 3) dopo il comma 9, e' inserito il seguente: «9-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario e' corrisposto, al compimento della predetta anzianita' e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.»; b) all'articolo 11: 1) al comma 8: 1.1) all'alinea, le parole «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017» e le parole «entro il 31 dicembre 2017» sono soppresse; 1.2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' nel grado: euro 400,00;»; 2) al comma 14, lettera c), le parole «commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, 14, comma 8, 16, comma 1, 17»; 3) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: «14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non gia' destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.»; 4) al comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 3. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 1808 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1808 (Indennita' di lungo servizio all'estero). - 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno: a) - c) omissis; 2. L'assegno di lungo servizio e l'indennita' speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario. 2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 e' sospeso in caso di particolari indennita' o contributi alle spese connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie. In tali situazioni si provvede a integrare quanto erogato dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare ai sensi del comma 1. 3. - 12. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1809 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1809 (Indennita' di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche). - 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti: a) - d) omissis; e) maggiorazione spese per abitazione; f) (soppressa); g) provvidenze scolastiche; h) contributo e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti; i) (soppressa); l) - m) omissis. 2. - 12-bis. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 94 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali). - 1. - 7. Omissis. 8. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 30 settembre 2017 il grado di caporal maggiore capo scelto, sergente maggiore capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti, e' corrisposto, in relazione alla diversa anzianita' nel grado e qualifica, un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti: a) - b) omissis; b-bis) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' nel grado: euro 400,00; c) - e) omissis. 9-13. Omissis. 14. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non gia' destinatari, le seguenti disposizioni: a) - b) omissis; c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, 14, comma 8, 16, comma 1, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. L'indennita' di cui all'articolo 9, comma 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009 viene corrisposta agli ufficiali superiori nella misura mensile lorda pari a euro 325,08. 14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non gia' destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018. 15. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle amministrazioni interessate. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196.». - Il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119.