Art. 11 
 
 
         Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali 
 
  1. All'articolo 2262-bis del codice dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «che non abbiano maturato  a  tale  data
un'anzianita' pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della
nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a decorrere da tale data»; 
    b) al comma 8: 
      1) le parole «, in deroga al comma  3  dell'articolo  1811,  e'
effettuata alla» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  la  relativa
progressione economica, in deroga agli  articoli  1811,  comma  3,  e
1811-bis, comma 2, decorrono dalla»; 
      2) dopo le parole «a tenente», sono inserite  le  seguenti:  «o
corrispondente, ove piu' favorevole»; 
    c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis. Ai caporal maggiori  capi  scelti  qualifica  speciale,  ai
sergenti maggiori capo qualifica speciale e ai primi  luogotenenti  e
gradi corrispondenti, con anzianita' di qualifica non  successiva  al
31 dicembre 2019, e' corrisposto un assegno lordo  una  tantum  negli
importi di seguito stabiliti: 
    a) euro 250,00 ai caporal  maggiori  capi  scelti  con  qualifica
speciale e gradi corrispondenti; 
    b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi con qualifica speciale e
corrispondenti; 
    c) euro 450,00 ai primi luogotenenti. 
  8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis e' altresi'  corrisposto  al
personale che consegue la qualifica speciale ovvero la  qualifica  di
primo  luogotenente  nell'anno  2020,  negli   importi   di   seguito
specificati: 
    a)  euro  250,00  ai  caporal  maggiori  capi  scelti   e   gradi
corrispondenti,  con  decorrenza  nel  grado  non  successiva  al  31
dicembre 2013; 
    b) euro 350,00 ai sergenti maggiori  capi  e  corrispondenti  con
decorrenza nel grado  di  sergente  maggiore  non  successiva  al  31
dicembre 2010; 
    c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di  primo
maresciallo e gradi corrispondenti  non  successiva  al  31  dicembre
2008. 
  8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti  promossi  al
grado di sergente maggiore capo ai sensi dell'articolo 1273, comma 2,
lettera b), numeri 1 e 2, vigente anteriormente all'entrata in vigore
del presente comma e' corrisposto un assegno una tantum pari  a  euro
250,00. 
  8-quinquies. Al  personale  di  cui  ai  commi  8-bis  e  8-ter  e'
corrisposto un ulteriore assegno lordo una tantum  negli  importi  di
seguito stabiliti: 
    a) al personale di cui alla  lettera  a),  euro  65,00  nell'anno
2020; 
    b) al personale di cui alla  lettera  b),  euro  80,00  nell'anno
2020; 
    c) al personale di cui alla  lettera  c),  euro  90,00  nell'anno
2020.». 
  2. Le risorse di cui all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro
175.297,00 per l'anno 2020, euro  77.137,00  per  l'anno  2021,  euro
7.480,00 per l'anno 2022, euro 3.296.085,00  per  l'anno  2023,  euro
1.388.009,00 per l'anno 2024, euro 8.097.222,26 per l'anno 2025, euro
12.630.367,26 per l'anno 2026, euro  2.333.502,26  per  l'anno  2027,
euro 3.604.957,26 per l'anno 2028, di euro 10.749.971,26 a  decorrere
dall'anno 2029. 
  3. Le disponibilita' del fondo di  cui  all'articolo  1826-bis  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono  incrementate  di
euro 550.905,00 a decorrere dall'anno 2025. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione  di
quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 11, comma 15,  del  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 94, come modificato dall'articolo 10, comma 2,  lettera  b),
numero 4), del presente decreto. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2262-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  2262-bis  (Disposizioni   transitorie   e   di
          coordinamento in tema di riordino). - 1. - 2. Omissis. 
                3. Agli  ufficiali  in  servizio  alla  data  del  1°
          gennaio 2018 e a decorrere da tale data, e' corrisposto  un
          assegno personale di riordino,  di  importo  lordo  mensile
          pari a euro 650,00, per tredici mensilita'  dal  compimento
          del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad  ufficiale
          o dalla qualifica di aspirante fino  al  conseguimento  del
          grado di  maggiore  e  gradi  corrispondenti.  Il  predetto
          assegno non e' cumulabile con l'assegno funzionale  di  cui
          all'articolo 8, comma 3, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica. n. 52 del 2009, ma e' cumulabile con  l'assegno
          funzionale di cui all'articolo 10,  comma  11  del  decreto
          legislativo di cui al comma 1, primo periodo. 
                4. - 7. Omissis. 
                8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del  servizio
          permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento
          del grado di tenente o corrispondente che alla data del  1°
          gennaio  2018  rivestono  il  grado  di  maggiore  e  gradi
          corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione  dello
          stipendio e la relativa progressione economica,  in  deroga
          agli articoli 1811, comma 3, e 1811-bis, comma 2, decorrono
          dalla maturazione del ventitreesimo anno dal  conseguimento
          della nomina diretta a tenente o corrispondente,  ove  piu'
          favorevole. 
                8-bis. Ai  caporal  maggiori  capi  scelti  qualifica
          speciale, ai sergenti maggiori capi qualifica speciale e ai
          primi luogotenenti e gradi corrispondenti,  con  anzianita'
          di  qualifica  non  successiva  al  31  dicembre  2019,  e'
          corrisposto un assegno lordo una tantum  negli  importi  di
          seguito stabiliti: 
                  a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti  con
          qualifica speciale e gradi corrispondenti; 
                  b)  euro  350,00  ai  sergenti  maggiori  capi  con
          qualifica speciale e corrispondenti; 
                  c) euro 450,00 ai primi luogotenenti. 
                8-ter. L'assegno di cui al comma  8-bis  e'  altresi'
          corrisposto al personale che consegue la qualifica speciale
          ovvero la qualifica di primo luogotenente  nell'anno  2020,
          negli importi di seguito specificati: 
                  a) euro 250,00 ai caporal maggiori  capi  scelti  e
          gradi  corrispondenti,  con  decorrenza   nel   grado   non
          successiva al 31 dicembre 2013; 
                  b)  euro  350,00  ai  sergenti  maggiori   capi   e
          corrispondenti  con  decorrenza  nel  grado   di   sergente
          maggiore non successiva al 31 dicembre 2010; 
                  c) euro 450,00 ai luogotenenti con  decorrenza  nel
          grado di  primo  maresciallo  e  gradi  corrispondenti  non
          successiva al 31 dicembre 2008. 
                8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti
          promossi al  grado  di  sergente  maggiore  capo  ai  sensi
          dell'articolo 1273, comma 2, lettera  b),  numeri  1  e  2,
          vigente anteriormente all'entrata in  vigore  del  presente
          comma e' corrisposto un assegno  una  tantum  pari  a  euro
          250,00. 
                8-quinquies. Al personale di cui  ai  commi  8-bis  e
          8-ter e' corrisposto un ulteriore assegno lordo una  tantum
          negli importi di seguito stabiliti: 
                  a) personale di cui  alle  lettere  a)  euro  65,00
          nell'anno 2020; 
                  b) personale di cui  alle  lettere  b)  euro  80,00
          nell'anno 2020; 
                  c) personale di cui  alle  lettere  c)  euro  90,00
          nell'anno 2020.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  11  settembre  2007,  n.  171
          (Recepimento del  provvedimento  di  concertazione  per  il
          personale non dirigente delle Forze  armate  -  quadriennio
          normativo  2006-2009  e   biennio   economico   2006-2007),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 18 ottobre 2007, n. 243: 
                «Art.  5  (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali). - 1. Sono finalizzate al raggiungimento  di
          qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
          miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali  di
          ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle
          rispettive quote di competenza definite con  determinazione
          del  Capo  di  Stato  maggiore  della  difesa,  le  risorse
          derivanti da: 
                  a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
          limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449; 
                  b) specifiche disposizioni normative che  destinano
          risparmi per promuovere miglioramenti  nell'efficienza  dei
          servizi; 
                  c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al
          20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento
          per il 2009 e, per gli anni  successivi,  una  misura  che,
          compatibilmente con  l'attivita'  operativa/addestrativa  e
          salvo comprovate  esigenze  di  impiego,  non  puo'  essere
          inferiore  al  20  per  cento,  individuata  con   apposita
          determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei
          fondi previsti dal comma 9, dell'articolo  9,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163; 
                  d) provvedimenti  che  dispongono  stanziamenti  in
          relazione a quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  1,
          della legge 4 novembre, n. 183,  limitatamente  alla  quota
          destinata alle finalita' di cui al presente comma. 
                2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per
          l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a  decorrere
          dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di  euro
          16.358.000,00. 
                3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del  comma
          2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a  carico
          dello Stato.  Quelli  afferenti  all'anno  2007  non  hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo. 
                4.   Le   risorse   assegnate   e   non    utilizzate
          nell'esercizio  di  competenza  sono  riassegnate,  per  le
          medesime esigenze, nell'anno successivo. 
                5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate
          per attribuire compensi finalizzati a: 
                  a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; 
                  b)  incentivare  l'impegno  del   personale   nelle
          attivita'  di  funzionamento  individuate  dai   rispettivi
          vertici; 
                  c) compensare l'incentivazione della  produttivita'
          collettiva al fine del miglioramento dei servizi. 
                6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
          del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi
          di vertice di Forza armata  e  acquisito  il  parere  delle
          rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15
          del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,
          n. 255, sono  annualmente  determinati  i  criteri  per  la
          destinazione e l'utilizzazione delle  risorse  indicate  ai
          commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre  di  ciascun  anno,
          nonche' le modalita' applicative concernenti l'attribuzione
          dei compensi previsti dal presente articolo. 
                7. Le risorse di cui ai  commi  1  e  2  non  possono
          comportare una distribuzione indistinta e generalizzata. 
                8. Il termine per l'espressione del parere di cui  al
          comma 3 dell'articolo 15 del decreto del  presidente  della
          Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e'  rideterminato  in
          30 giorni. ». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1826-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010: 
                «Art. 1826-bis (Fondo). - 1. Al fine di  fronteggiare
          specifiche  esigenze  di  carattere  operativo  ovvero   di
          valorizzare   l'attuazione   di   specifici   programmi   o
          raggiungimento di qualificati obiettivi per  gli  ufficiali
          superiori e gli ufficiali generali  e'  istituito  apposito
          fondo per attribuire misure  alternative  al  compenso  per
          lavoro  straordinario  nonche'  per  riconoscere,  solo   a
          maggiori  e  tenenti  colonnelli  e  gradi  corrispondenti,
          specifici compensi. 
                2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti  i  criteri  per  l'attribuzione,   le   modalita'
          applicative e le misure dei compensi  introdotti  ai  sensi
          del comma 1. 
                3. In fase di prima applicazione il fondo di  cui  al
          comma 1 e' alimentato con le risorse derivanti da: 
                  a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3  della
          legge 29 marzo  2001  n.  86,  pari  a  euro  7  milioni  a
          decorrere dall'anno 2018; 
                  b) quota parte dei risparmi derivanti dalle  misure
          di cui all'articolo 1,  comma  5,  secondo  periodo,  della
          legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a:  euro  8,6  milioni
          per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per  l'anno  2019,  euro
          9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9  milioni  per  l'anno
          2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2  milioni
          per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5
          milioni per l'anno  2025,  euro  9,5  milioni  a  decorrere
          dall'anno 2026. 
                4.  Le  disponibilita'  del  fondo   possono   essere
          altresi'  integrate  con   eventuali   risorse   aggiuntive
          derivanti  dai   provvedimenti   annuali   di   adeguamento
          economico per il personale  non  contrattualizzato  nonche'
          dai provvedimenti che prevedono la destinazione  in  favore
          del personale di quote di risparmio o economie di gestione.
          ». 
              - Si riporta il testo del comma 15,  dell'art.  11  del
          citato decreto legislativo n. 94 del 2017: 
                «Art. 11 (Disposizioni di coordinamento,  transitorie
          e finali). - 1. - 14. Omissis. 
                15. A decorrere dal 2018, il Ministero  dell'economia
          e delle finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato,  effettua  un  monitoraggio  delle  spese  di
          personale delle amministrazioni  interessate  dal  presente
          riordino delle carriere. Qualora dal predetto  monitoraggio
          risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto
          agli  oneri  previsti  dal  presente  provvedimento,   alla
          copertura  finanziaria   del   maggior   onere   risultante
          dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio  dei  ministri,  mediante  riduzione   degli
          stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa
          delle amministrazioni interessate  dal  provvedimento,  nel
          rispetto dei vincoli di spesa derivanti  dall'articolo  21,
          comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle
          amministrazioni interessate.».