Art. 11 Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali 1. All'articolo 2262-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «che non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere da tale data»; b) al comma 8: 1) le parole «, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, e' effettuata alla» sono sostituite dalle seguenti: «e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3, e 1811-bis, comma 2, decorrono dalla»; 2) dopo le parole «a tenente», sono inserite le seguenti: «o corrispondente, ove piu' favorevole»; c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: «8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale e ai primi luogotenenti e gradi corrispondenti, con anzianita' di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, e' corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti: a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti; b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi con qualifica speciale e corrispondenti; c) euro 450,00 ai primi luogotenenti. 8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis e' altresi' corrisposto al personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020, negli importi di seguito specificati: a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013; b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010; c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008. 8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi dell'articolo 1273, comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente comma e' corrisposto un assegno una tantum pari a euro 250,00. 8-quinquies. Al personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter e' corrisposto un ulteriore assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti: a) al personale di cui alla lettera a), euro 65,00 nell'anno 2020; b) al personale di cui alla lettera b), euro 80,00 nell'anno 2020; c) al personale di cui alla lettera c), euro 90,00 nell'anno 2020.». 2. Le risorse di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 175.297,00 per l'anno 2020, euro 77.137,00 per l'anno 2021, euro 7.480,00 per l'anno 2022, euro 3.296.085,00 per l'anno 2023, euro 1.388.009,00 per l'anno 2024, euro 8.097.222,26 per l'anno 2025, euro 12.630.367,26 per l'anno 2026, euro 2.333.502,26 per l'anno 2027, euro 3.604.957,26 per l'anno 2028, di euro 10.749.971,26 a decorrere dall'anno 2029. 3. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 1826-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono incrementate di euro 550.905,00 a decorrere dall'anno 2025. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 4), del presente decreto.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 2262-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2262-bis (Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino). - 1. - 2. Omissis. 3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, e' corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilita' dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 52 del 2009, ma e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo periodo. 4. - 7. Omissis. 8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3, e 1811-bis, comma 2, decorrono dalla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente o corrispondente, ove piu' favorevole. 8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capi qualifica speciale e ai primi luogotenenti e gradi corrispondenti, con anzianita' di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, e' corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti: a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti; b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi con qualifica speciale e corrispondenti; c) euro 450,00 ai primi luogotenenti. 8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis e' altresi' corrisposto al personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020, negli importi di seguito specificati: a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013; b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010; c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008. 8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi dell'articolo 1273, comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente comma e' corrisposto un assegno una tantum pari a euro 250,00. 8-quinquies. Al personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter e' corrisposto un ulteriore assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti: a) personale di cui alle lettere a) euro 65,00 nell'anno 2020; b) personale di cui alle lettere b) euro 80,00 nell'anno 2020; c) personale di cui alle lettere c) euro 90,00 nell'anno 2020.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2007, n. 243: «Art. 5 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse derivanti da: a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi; c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attivita' operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non puo' essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163; d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalita' di cui al presente comma. 2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00. 3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi. 6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonche' le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata. 8. Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e' rideterminato in 30 giorni. ». - Si riporta il testo dell'art. 1826-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: «Art. 1826-bis (Fondo). - 1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali e' istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonche' per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi. 2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalita' applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1. 3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con le risorse derivanti da: a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018; b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026. 4. Le disponibilita' del fondo possono essere altresi' integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonche' dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione. ». - Si riporta il testo del comma 15, dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 94 del 2017: «Art. 11 (Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali). - 1. - 14. Omissis. 15. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle amministrazioni interessate.».