Art. 12 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in euro 10.806.676 per l'anno 2019, a euro 51.178.957 per l'anno 2020, a euro 66.730.488 per l'anno 2021, a euro 67.138.422 per l'anno 2022, a euro 66.886.675 per l'anno 2023, a euro 62.890.363 per l'anno 2024, a euro 57.658.882 per l'anno 2025, a euro 61.650.883 per l'anno 2026, a euro 58.675.371 per l'anno 2027, a euro 56.013.508 per l'anno 2028 e a euro 54.912.770 a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 916.042 a decorrere dall'anno 2020. 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le somme di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, iscritte nel conto dei residui possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione >Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Guerini, Ministro della difesa Lamorgese, Ministro dell'interno Bonafede, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 35 del citato decreto-legge n. 113 del 2018, vedasi nelle note alle premesse.