Art. 2 Disposizioni a regime in materia di ufficiali 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 210: 1) alla rubrica le parole «e paramedico» sono soppresse; 2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1.1. Nell'esercizio delle attivita' libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attivita' peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza.»; b) all'articolo 652: 1) al comma 1, le parole «di uno dei diplomi di laurea, definiti» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle lauree magistrali definite»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. In caso di carenza di specifiche professionalita' sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini di eta' non superiore a 38 anni in possesso dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso.»; c) all'articolo 653, comma 1, alinea: 1) le parole «diploma di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «laurea magistrale»; 2) dopo le parole «forze di completamento», sono inserite le seguenti: «in possesso di laurea magistrale»; d) all'articolo 655: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a): 1.1.1) al numero 4), le parole «purche' in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «e non hanno superato il 30° anno di eta', purche' in possesso dell'idoneita' in attitudine militare e»; 1.1.2) al numero 4-bis), dopo le parole «terzo anno», sono inserite le seguenti: «, non hanno superato il 30° anno di eta'»; 1.2) alla lettera b), la parola «rivestito» e' sostituita dalle seguenti: «di sottotenente»; 1.3) alla lettera c), la parola «rivestito» e' sostituita dalle seguenti: «di sottotenente»; 1.4) alla lettera d): 1.4.1) dopo le parole «accademie militari» sono inserite le seguenti: «iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico ovvero»; 1.4.2) le parole «ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico,» sono soppresse; 2) il comma 5 e' abrogato; e) l'articolo 656 e' sostituito dal seguente: «Art. 656 (Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente). - 1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti: a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento; b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera a), numero 5), in misura pari al 5 per cento; c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura pari al 5 per cento. 2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie.»; f) all'articolo 659, il comma 3 e' abrogato; g) all'articolo 678, comma 4, dopo le parole «senza demerito», sono inserite le seguenti: «per almeno 18 mesi»; h) all'articolo 723, comma 3, lettera a), dopo le parole «dal ruolo dei sergenti,» sono inserite le seguenti: «ovvero dal ruolo dei volontari in servizio permanente,»; i) all'articolo 724, comma 3, lettera b), la parola «undici» e' sostituita dalla seguente: «quindici»; l) all'articolo 725, comma 2, primo periodo, le parole «e, se lo superano, sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso" sono sostituite dalle seguenti: «e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta»; m) all'articolo 801: 1) al comma 1, le parole «del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate ai sensi del comma 2.»; n) all'articolo 831: 1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) conseguito la laurea magistrale;»; 2) al comma 4, primo periodo: 2.1) dopo le parole «I capitani» sono inserite le seguenti: «e i maggiori»; 2.2) le parole «ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «, nel numero di posti stabilito dal relativo bando di concorso»; 3) al comma 5: 3.1) l'alinea e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti: «Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani e i maggiori che alla data di scadenza del bando hanno: a) un'eta' non superiore a 50 anni;»; 3.2) la lettera c) e' soppressa; 3.3) alla lettera d), la parola «tre» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; 4) al comma 6, primo periodo, dopo la parola «capitani», sono inserite le seguenti: «e i maggiori»; 5) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente: «6-bis.1. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi del ruolo normale del corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, su richiesta della Forza armata, e' consentito il transito in tale ruolo, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale o specialistica in ingegneria o architettura.»; 6) al comma 6-ter, primo periodo, le parole «al comma 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 6-bis e 6-bis.1»; o) l'articolo 859 e' abrogato; p) all'articolo 894, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. A decorrere dall'anno 2020 l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell'Esercito italiano, ai Corpi degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio della Marina militare e del genio aeronautico dell'Aeronautica militare per l'iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attivita' di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d'appartenenza.»; q) all'articolo 900, comma 1, le parole «I tenenti colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2029, i tenenti colonnelli»; r) all'articolo 909, comma 4, le parole «che devono essere» sono soppresse; s) dopo l'articolo 965, e' inserito il seguente: «Art. 965-bis (Ammissione a dottorato di ricerca). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per le esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca, sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.»; t) all'articolo 988-bis, comma 1, le parole «56° anno di eta', se ufficiale superiore, e il 52° anno di eta', se ufficiale inferiore», sono sostituite dalle seguenti: «60° anno di eta'»; u) all'articolo 1009, comma 2, le parole «Il personale militare non direttivo e non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «Il restante personale militare»; v) all'articolo 1034, comma 2, le parole «per le quali e' prevista la partecipazione a tali commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1094, comma 3»; z) all'articolo 1037, comma 1: 1) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito;»; 2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti ai comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all'estero e in Italia;» 3) alla lettera c), le parole «alla lettera b), nonche' dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d'armata» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a-bis) e b) ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis) e b); aa) all'articolo 1039, comma 1, lettera b), dopo la parola «unita'», e' inserita la seguente: «aerea»; bb) all'articolo 1064, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il Ministro puo' richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento.»; cc) all'articolo 1071, comma 2, le parole «al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio»; dd) all'articolo 1088, comma 1, le parole «riconosciuti dal Ministro con propria determinazione» sono sostituite dalla seguente: «comprovati dagli organi preposti della Forza armata di appartenenza»; ee) all'articolo 1094, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza, a decorrere dal 30 dicembre 2019.»; ff) alle tabelle 1, 2 e 3, al quadro I, la nota a) e' soppressa; gg) alla tabella 1, a ciascuno dei quadri da I a IX, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di capitano, e' inserito il seguente periodo: «Superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale (*)»; hh) alla tabella 1, in calce a ciascuno dei quadri da I a IX, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «(*) Requisito richiesto a decorrere dall'anno successivo a quello di adozione del decreto ministeriale.»; ii) alla tabella 1: 1) a ciascuno dei quadri I, II e V, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, le parole «il prescritto diploma di laurea specialistica» sono sostituite dalle seguenti: «la prescritta laurea magistrale»; 2) al quadro III, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, le parole «il diploma di laurea specialistica» sono sostituite dalle seguenti: «la laurea magistrale»; ll) alla tabella 2, al quadro I, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di sottotenente di vascello, la parola «specialistica» e' sostituita dalla seguente: «magistrale»; mm) alla tabella 3: 1) a ciascuno dei quadri I e II, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, la parola «specialistica» e' sostituita dalla seguente: «magistrale»; 2) a ciascuno dei quadri III e IV, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, dopo le parole «Aver conseguito la laurea» e' inserita la seguente: «magistrale».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo della rubrica e dell'art. 210 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 210 (Attivita' libero professionale del personale medico) - 1. Omissis. 1.1. Nell'esercizio delle attivita' libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attivita' peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza.». - Si riporta il testo dell'art. 652 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 652 (Alimentazione straordinaria dei ruoli normali) - 1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini in possesso di una delle lauree magistrali definite per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 647, che non hanno superato il 35° anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso. 2. Omissis. 2-bis. In caso di carenza di specifiche professionalita' sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini di eta' non superiore a 38 anni in possesso dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso. 3. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 653 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 653 (Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali) - 1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di laurea magistrale, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento in possesso di laurea magistrale, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all'articolo 652, sempre che gli stessi non superino: a) - b) omissis. 2. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 655 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 655 (Alimentazione dei ruoli speciali) - Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti: a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente: 1) - 3) omissis; 4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo e non hanno superato il 30° anno di eta', purche' in possesso dell'idoneita' in attitudine militare e di un titolo di studio non inferiore alla laurea; 4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, che hanno superato gli esami del terzo anno, non hanno superato il 30°anno di eta' e sono idonei in attitudine militare; 5) - 5-bis) omissis; b) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'eta'; c) per concorso per titoli ed esami di sottotenente dagli ufficiali in ferma prefissata in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno completato un anno di servizio complessivo; d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico ovvero in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli. 1-bis. - 4. Omissis. 5. (Abrogato). 5-bis. Omissis.». - Il comma 3 dell'art. 659 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, e' abrogato dal presente decreto. - Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 678 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 678 (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari) - 1. - 3. Omissis. 4. Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito per almeno 18 mesi nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all'articolo 652. 5. - 9. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 3, lettera a), dell'art. 723 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 723 (Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) - 1. - 2. Omissis. 3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi: a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo dei sergenti ovvero dal ruolo dei volontari in servizio permanente, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) - d) Omissis.». - Si riporta il testo del comma 3, lettera b), dell'art. 724 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 724 (Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) - 1. - 2. Omissis. 3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a: a) omissis; b) quindici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata; c) omissis. 4. - 8. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 725 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 725 (Corso di applicazione) - 1. - 1-bis. Omissis. 2. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. Gli ufficiali di cui al comma 1 che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 3, dell'art. 801 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 801 (Ufficiali in soprannumero agli organici) - 1. Il contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero, fino a un massimo di 155 unita', e' stabilito annualmente con decreto dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa. 2. Omissis. 3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate ai sensi del comma 2. 4. - 6. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 831 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 831 (Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali) - 1. Omissis. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno: a) omissis; b) conseguito la laurea magistrale; c) omissis. 3. Omissis. 4. I capitani e i maggiori dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ,nel numero di posti stabilito dal relativo bando di concorso, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perche' non hanno superato il corso di applicazione o perche' non hanno conseguito il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorche' in possesso del diploma di laurea. 5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani e i maggiori che alla data di scadenza del bando hanno: a) un'eta' non superiore a 50 anni; b) conseguito la laurea magistrale; c) (soppressa); d) riportato negli ultimi cinque anni una qualifica non inferiore a «eccellente». 6. I capitani e i maggiori di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianita' di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale. 6-bis. Omissis. 6-bis.1. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi del ruolo normale del corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, su richiesta della Forza armata, e' consentito il transito in tale ruolo, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura. 6-ter. Nei concorsi di cui ai commi 6-bis e 6-bis.1, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' di grado posseduta prima del trasferimento. L'ordine di precedenza e' determinato: a) - c) omissis. 6-quater. Omissis. ». - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 900 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 900 (Collocamento nel servizio permanente a disposizione) - 1. - Fino all'anno 2029, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati nella posizione di «a disposizione» dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite d'eta' per il collocamento in congedo. 2. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 909 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 909 (Norme comuni alla riduzione dei quadri) - 1. - 3. Omissis. 4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. 5. - 9. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 988-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 988-bis (Richiami in servizio dalla riserva di complemento) - 1. 1. L'Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, puo' essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalita' di cui all'articolo 987, purche' non abbia superato il 60° anno di eta'.». - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1009 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1009 (Norme comuni alla riduzione dei quadri) - 1. Omissis. 2. Il restante personale militare delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 3. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1034 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1034 (Denominazioni e composizione) - 1. Omissis. 2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche di cui all'articolo 1094, comma 3. 3. - 4. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1037 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1037 (Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano) - 1. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano e' composta: a) omissis; a-bis) dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito; b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti a comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all'estero e in Italia; c) dai due generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni piu' anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui alle lettere a-bis) e b) ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis) e b); d) - e) omissis. 2. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 1039 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1039 (Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare) - 1. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare e' composta: a) omissis; b) dai quattro generali di squadra aerea piu' anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unita' aerea ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonche' dal Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea; c) omissis. 2. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1071 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come aggiunto dal presente decreto: «Art. 1071 (Promozioni annuali degli ufficiali) - 1. - 1-bis. Omissis. 2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi. 3. - 4. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1088 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come aggiunto dal presente decreto: «Art. 1088 (Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali) - 1. All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette e' stato ritardato per motivi di servizio comprovati dagli organi preposti della Forza armata di appartenenza o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando e' valutato per l'avanzamento, le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b). 2. Omissis.».