Art. 3 Disposizioni transitorie in materia di ufficiali 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2196-bis: 1) al comma 1, lettera a), le parole «45 anni» sono sostituite dalle seguenti: «52 anni»; 2) al comma 1-quater, le parole «alla data di pubblicazione del bando» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di presentazione della domanda»; 3) dopo il comma 1-quater, e' inserito il seguente: «1-quinques. Il limite di eta' di cui al comma 1, lettera a): a) fino all'anno 2024, e' innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano; b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera b).»; b) all'articolo 2230, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il cinquanta per cento delle unita' di ufficiali di cui al comma 1, lettere da m) a m-quinquies), e' riservato ai tenenti colonnelli. Se il numero dei tenenti colonnelli e' inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso.»; c) dopo l'articolo 2231-bis, e' inserito il seguente: «Art. 2231-ter (Disposizione transitoria per il transito nell'impiego civile degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti). - 1. L'articolo 930, comma 1-sexies, si applica agli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare a decorrere dal 1° gennaio 2018.»; d) all'articolo 2233-quater: 1) al comma 2: 1.1) all'alinea, le parole «e generale di brigata» sono soppresse; 1.2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, nonche' ai capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016; b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato.»; 2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera b), le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianita' possedute al 31 dicembre 2016.»; e) all'articolo 2239, dopo il comma 3-ter, e' inserito il seguente: «3-quater. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per i ruoli di cui alla tabella 3, quadri I e II, il conseguimento della laurea specialistica e' richiesto nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore.»; f) all'articolo 2250-ter, comma 1, lettera a), le parole «per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2019 e 10 per cento dal 2020 al 2031;».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2196-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2196-bis (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata: a) limiti di eta', comunque non superiori a 52 anni; b) - d) omissis. 1-bis. - 1-ter. Omissis. 1-quater. Ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter, che devono essere posseduti dai candidati, entro la data di presentazione della domanda, comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non piu' di 30 per i titoli di cui alla lettera a) e non piu' di 15 per quelli di cui alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) sono dichiarati non idonei. 1-quinques. Il limite di eta' di cui al comma 1, lettera a): a) fino all'anno 2024, e' innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito Italiano; b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera b). ». - Si riporta il testo dell'art. 2233-quater del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2233-quater (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali) - 1. Omissis. 2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti: a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, nonche' ai capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016; b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica: l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato. 3. Omissis. 3-bis. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera b), le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianita' possedute al 31 dicembre 2016.».