Art. 3 
 
 
          Disposizioni transitorie in materia di ufficiali 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2196-bis: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole «45 anni» sono  sostituite
dalle seguenti: «52 anni»; 
      2) al comma 1-quater, le parole «alla data di pubblicazione del
bando»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «entro   la   data   di
presentazione della domanda»; 
      3) dopo il comma 1-quater, e' inserito il seguente: 
  «1-quinques. Il limite di eta' di cui al comma 1, lettera a): 
    a) fino all'anno 2024, e' innalzato a 55 anni per il reclutamento
nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano; 
    b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti  di
cui all'articolo 655, comma 1, lettera b).»; 
    b) all'articolo 2230, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il cinquanta per cento delle unita' di ufficiali di cui  al
comma 1, lettere da  m)  a  m-quinquies),  e'  riservato  ai  tenenti
colonnelli. Se il numero dei tenenti  colonnelli  e'  inferiore  alla
quota riservata, le  posizioni  residue  sono  devolute  a  ufficiali
aventi grado diverso.»; 
    c) dopo l'articolo 2231-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art.  2231-ter   (Disposizione   transitoria   per   il   transito
nell'impiego civile degli ufficiali con i  gradi  di  maggiore  e  di
tenente colonnello e gradi  corrispondenti).  -  1.  L'articolo  930,
comma 1-sexies, si applica agli ufficiali con i gradi di  maggiore  e
di tenente colonnello e gradi corrispondenti  delle  Forze  armate  e
delle Forze di polizia a ordinamento  militare  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018.»; 
    d) all'articolo 2233-quater: 
      1) al comma 2: 
        1.1) all'alinea, le  parole  «e  generale  di  brigata»  sono
soppresse; 
        1.2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
    «a) agli ufficiali che, nell'anno 2017,  rivestono  il  grado  di
maggiore, tenente  colonnello  e  gradi  corrispondenti,  nonche'  ai
capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre  2017  per
aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle
tabelle 1,  2  e  3  vigenti  al  31  dicembre  2016,  continuano  ad
applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti  dalle  tabelle
1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti
al 31 dicembre 2016; 
    b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni  di  cui  al
comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di  permanenza
nel grado di tenente e capitano e corrispondenti  rispetto  a  quelli
previsti dalle tabelle 1, 2 e  3,  di  cui  agli  articoli  1099-bis,
1136-bis  e  1185-bis,  vigenti  al  31  dicembre  2016,  si  applica
l'incremento degli  anni  di  permanenza  nei  gradi  di  maggiore  e
corrispondenti,  nel  limite  massimo  di  un  anno,  e  di   tenente
colonnello e  corrispondenti,  per  la  parte  residuale,  in  misura
complessivamente pari alla riduzione della permanenza  richiesta  per
l'avanzamento  al  grado  di  capitano  e  di   maggiore,   o   gradi
corrispondenti, di cui hanno beneficiato.»; 
      2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Fino  all'avanzamento  al  grado  di  colonnello  e  gradi
corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera b),  le
aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della
difesa.  Per   l'avanzamento   al   grado   di   maggiore   e   gradi
corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla  base
delle diverse anzianita' possedute al 31 dicembre 2016.»; 
    e) all'articolo  2239,  dopo  il  comma  3-ter,  e'  inserito  il
seguente: 
  «3-quater. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso  termine  stabilito
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre  2012,  n.
244, per  i  ruoli  di  cui  alla  tabella  3,  quadri  I  e  II,  il
conseguimento della laurea specialistica e' richiesto  nel  grado  di
capitano per l'avanzamento al grado superiore.»; 
    f) all'articolo 2250-ter, comma 1, lettera a), le parole «per gli
anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «per  l'anno
2019 e 10 per cento dal 2020 al 2031;». 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2196-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2196-bis  (Regime  transitorio  dei  reclutamenti
          degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare e  dell'Aeronautica  militare)  -  1.
          Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine  stabilito  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 2,  della  legge  31  dicembre
          2012, n. 244, per la  partecipazione  ai  concorsi  per  il
          reclutamento degli ufficiali dei  ruoli  speciali,  di  cui
          all'articolo  655,  riservati  al  personale  dell'Esercito
          italiano,  della   Marina   militare   e   dell'Aeronautica
          militare,  con  decreti  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di
          Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata: 
                a) limiti di eta', comunque non superiori a 52 anni; 
                b) - d) omissis. 
              1-bis. - 1-ter. Omissis. 
              1-quater. Ai fini della  formazione  della  graduatoria
          finale, la valutazione dei titoli di cui  al  comma  1-ter,
          che devono essere posseduti dai candidati, entro la data di
          presentazione della  domanda,  comporta  l'assegnazione  di
          massimo di 45 punti, dei quali non piu' di 30 per i  titoli
          di cui alla lettera a) e non piu' di 15 per quelli  di  cui
          alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice
          dispone per ciascuno dei titoli di un terzo  del  punteggio
          massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno
          riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla  lettera
          a) sono dichiarati non idonei. 
              1-quinques. Il limite  di  eta'  di  cui  al  comma  1,
          lettera a): 
                a) fino all'anno 2024, e' innalzato a 55 anni per  il
          reclutamento  nel  ruolo  speciale  del   Corpo   sanitario
          dell'Esercito Italiano; 
              b) negli anni 2020, 2021  e  2022  non  si  applica  ai
          concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1,  lettera  b).
          ». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2233-quater del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2233-quater (Regime transitorio per la formazione
          delle aliquote degli ufficiali) - 1. Omissis. 
              2. Per l'avanzamento ai gradi  di  tenente  colonnello,
          colonnello e gradi corrispondenti: 
                a) agli ufficiali che, nell'anno 2017,  rivestono  il
          grado   di   maggiore,   tenente   colonnello    e    gradi
          corrispondenti, nonche' ai capitani inseriti in aliquota di
          avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i  periodi
          di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1,  2
          e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i
          periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2
          e 3, di cui agli articoli 1099-bis,  1136-bis  e  1185-bis,
          vigenti al 31 dicembre 2016; 
                b) agli ufficiali che per effetto delle  disposizioni
          di cui al comma 1, hanno beneficiato di una  riduzione  dei
          periodi di permanenza nel grado di  tenente  e  capitano  e
          corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle  1,
          2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e  1185-bis,
          vigenti al 31 dicembre 2016, si applica: l'incremento degli
          anni di permanenza nei gradi di maggiore e  corrispondenti,
          nel limite massimo di un anno, e di  tenente  colonnello  e
          corrispondenti,  per  la   parte   residuale,   in   misura
          complessivamente  pari  alla  riduzione  della   permanenza
          richiesta per l'avanzamento  al  grado  di  capitano  e  di
          maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato. 
              3. Omissis. 
              3-bis. Fino all'avanzamento al grado  di  colonnello  e
          gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2,
          lettera b), le aliquote di valutazione sono  stabilite  con
          decreto del Ministro della  difesa.  Per  l'avanzamento  al
          grado di maggiore e gradi  corrispondenti,  possono  essere
          previste  distinte  aliquote  sulla  base   delle   diverse
          anzianita' possedute al 31 dicembre 2016.».