Art. 4 Disposizioni a regime in materia di marescialli 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 655-bis, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialita' ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all'articolo 655, comma 3.»; b) all'articolo 682: 1) al comma 4: 1.1) alla lettera a), numero 3), le parole «nell'anno in cui e' bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»; 1.2) alla lettera b), numero 1), le parole «nell'anno in cui e' bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»; 2) al comma 5: 2.1) all'alinea, le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; 2.2) alla lettera a): 2.2.1) al numero 1.2, la parola «quadriennio» e' sostituita dalla seguente: «triennio»; 2.2.2) al numero 1.4), le parole «nell'anno in cui e' bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»; 2.2.3) al numero 2), il numero «40°» e' sostituito dal seguente: «45°»; 2.3) alla lettera b), le parole «dieci» e «sette» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sette» e «tre»; 3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.»; c) all'articolo 760, comma 1-bis, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»; d) l'articolo 762 e' sostituito dal seguente: «Art. 762 (Stato giuridico dei frequentatori). - 1. Il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), durante la frequenza dei corsi formativi previsti assume la qualita' di allievo. Il personale militare di cui all'articolo 682, comma 4, lettera b), all'atto dell'assunzione della qualita' di allievo, perde il grado eventualmente rivestito. In caso di perdita della qualita' di allievo, il predetto personale e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito ed e' restituito ai reparti ed enti di appartenenza, per il completamento degli eventuali obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso la scuola. 2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso. 3. Al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), durante la frequenza dei corsi formativi previsti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza.»; e) all'articolo 816, comma 2, dopo le parole «ripartiti in», sono inserite le seguenti: «categorie e»; f) all'articolo 972, comma 1, primo periodo: 1) le parole «a corsi di particolare livello tecnico» sono soppresse; 2) dopo le parole «Aeronautica militare», sono inserite le seguenti: «a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,»; g) all'articolo 1273: 1) al comma 1, le parole «dei sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «del personale appartenente ai ruoli dei marescialli»; 2) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota;»; 3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare, le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialita' con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalita', assicurando almeno una promozione per specialita'.»; h) all'articolo 1278: 1) al comma 1, lettera a), il numero «8» e' sostituito dal seguente: «7»; 2) al comma 3, lettera b), il numero «7» e' sostituito dal seguente: «6»; i) all'articolo 1323: 1) al comma 1: 1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. Per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:»; 1.2) alla lettera c): 1.2.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»; 1.2.2) dopo la parola «equivalente» sono inserite le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»; 1.3) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»; 2) il comma 3 e' abrogato; 3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; 4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.»; l) l'articolo 1325 e' abrogato; m) all'articolo 1328, comma 2, le parole «primo maresciallo» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»; n) all'articolo 1517, comma 5: 1) alla lettera f), le parole «tromba in Sib basso» sono soppresse; 2) alla lettera g), prima delle parole «trombone tenore», sono inserite le seguenti: «tromba in Sib basso,»; o) all'articolo 1521, comma 2: 1) alla lettera a), le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»; 2) alla lettera b): 2.1) al numero 1), le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»; 2.2) al numero 2), le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 2.3) al numero 3), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni»; 2.4) al numero 4), le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 2.5) al numero 5), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni»; p) all'articolo 1522, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. I requisiti per l'attribuzione della qualifica di cui agli articoli 1323, comma 1, lettera c) e 1325-bis, comma 1, lettera c), sono riferiti all'ultimo biennio.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 682 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli) - 1. - 3. Omissis. 4. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare: a) i giovani che: 1) - 2) omissis; 3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando: 1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; 2) - 4) omissis. 5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare: a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante: 1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso: 1.1) omissis; 1.2) hanno riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente; 1.3) omissis; 1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande; 2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 45° anno di eta'; b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di eta', hanno compiuto sette anni di servizio di cui almeno tre in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4). 5-bis. Omissis. 6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.». - Si riporta il testo del comma 1-bis, dell'art. 760 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 760 (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado) - 1. Omissis. 1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, puo' essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a tre mesi. All'esito dei corsi di formazione, il medesimo personale puo' essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso. 2. - 5-quater. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 816 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 816 (Militari dell'Aeronautica militare) - 1. Omissis. 2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Aeronautica militare possono essere ripartiti in categorie e specialita'.». - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 972 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 972 (Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) - 1. La partecipazione dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni. 1-bis. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 1273 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1273 (Avanzamento a scelta) - 1. L'avanzamento a scelta del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'articolo 1059. 2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono cosi' determinate: a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota; b) omissis. 2-bis. Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare, le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialita' con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalita', assicurando almeno una promozione per specialita'. 3. - 4. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 1278 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1278 (Periodi minimi di permanenza nel grado) - 1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, e' stabilito in: a) 7 anni per l'avanzamento al grado di primo maresciallo; b) omissis. 3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: a) omissis; b) 6 anni per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.». - Si riporta il testo dell'art. 1323 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1323 (Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) - 1. Per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti: a) - b) omissis; c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione Generale per il personale militare; d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. Omissis. 3. (Abrogato). 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 4-bis. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». - L'art. 1325 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' abrogato: - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1328 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1328 (Aiutante di battaglia) - 1. Omissis. 2. Il grado di aiutante di battaglia e' superiore al grado di luogotenente e corrispondenti 3. - 4. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 5, lettere f) e g), dell'art. 1517 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1517 (Uniforme e impiego) - 1. - 4. Omissis. 5. Sono considerati strumenti affini: a) - e) omissis; f) tromba in Sib, tromba in Fa, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib; flicorno contratto in Mib; g) tromba in Sib basso, trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso; h) omissis.». - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1521 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1521 (Progressione di carriera dei sottufficiali) - 1. Omissis. 2. I periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte sono cosi' stabiliti: a) da maresciallo ordinario a maresciallo capo a gradi corrispondenti: 3ª parte A e 3ª parte B: sei anni; b) da maresciallo capo a primo maresciallo e gradi corrispondenti: 1) 1ª parte B: un anno; 2) 2ª parte A: cinque anni; 3) 2ª parte B: sette anni; 4) 3ª parte A: cinque anni; 5) 3ª parte B: sette anni. b-bis) omissis. 3. - 5. Omissis.».