Art. 5 
 
 
         Disposizioni transitorie in materia di marescialli 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2197: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole «Al fine di favorire l'immissione in  servizio
permanente dei  volontari  in  ferma,  sino»  sono  sostituite  dalla
seguente: «Sino»; 
        1.2)  dopo  le  parole  «articolo  679,»,  sono  inserite  le
seguenti: «comma 1,»; 
        1.3) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
    «a) non superiore al  70  per  cento  dei  posti  disponibili  in
organico mediante concorso pubblico; 
    b) non inferiore  al  30  per  cento  dei  posti  disponibili  in
organico mediante concorso interno, riservato  agli  appartenenti  al
ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in  servizio  permanente,
secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5.»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso  temine  stabilito  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,  numero
244, il limite di eta' per la partecipazione al concorso  di  cui  al
comma 1, lettera b), e' elevato a 52 anni.»; 
      3) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati; 
    b) all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera  c),  dopo  le  parole
«sede di servizio», sono inserite le seguenti:  «;  se  impiegati  in
ambito internazionale, all'estero  e  in  Italia,  e'  assicurata  la
permanenza nella sede fino al termine del mandato»; 
    c) dopo l'articolo 2197-ter, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  2197-quater  (Concorso  straordinario  per  il   ruolo   dei
marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per
gli anni dal 2021 al 2023  sono  banditi  concorsi  straordinari  per
titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti,  per  il
reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano,  della
Marina militare, compreso il Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e
dell'Aeronautica militare. 
  2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai sergenti maggiori
capi qualifica speciale  e  gradi  corrispondenti,  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) la laurea. 
    b) aver riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente  la
qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio  corrispondente
e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna. 
  3. Con decreto  del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la  ripartizione
annuale dei posti per Forza armata. 
  4. I vincitori dei concorsi di cui al  comma  1  sono  immessi  nel
ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, con il  medesimo
grado,  ove   ritenuto   indispensabile   dalla   Forza   armata   di
appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione  della
durata massima di sei mesi. 
  Art. 2197-quinquies (Disciplina  transitoria  relativa  allo  stato
giuridico degli allievi marescialli e  dei  frequentatori).  -  1.  A
decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi  di
cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), appartenente ai ruoli  dei
sergenti e dei volontari  in  servizio  permanente,  gia'  ammesso  a
frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza  con
il grado precedentemente rivestito. 
  2. Al personale di cui al comma 1,  si  applicano  le  disposizioni
sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza. 
  3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati  ai
fini dell'anzianita' di servizio.»; 
    d) dopo l'articolo 2250-quater, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2250-quinquies (Disposizioni  transitorie  per  l'avanzamento
nei  ruoli  dei  marescialli  dell'Aeronautica  militare).  -  1.  Le
procedure di avanzamento di cui all'articolo 1273,  comma  2-bis,  si
applicano a  partire  dalle  promozioni  decorrenti  nell'anno  2020,
esclusi i marescialli di 1ª classe precedentemente  giudicati  idonei
ma non promossi.»; 
    e) all'articolo 2251-bis: 
      1)  alla  rubrica,  le  parole  «fino  al  conferimento   delle
promozioni relative all'anno 2021» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. Per la composizione delle  aliquote  di  valutazione  degli
anni dal 2020 al 2029, in deroga all'articolo 1278, comma 1,  lettera
a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota
di  valutazione  a  scelta  per  la  promozione  al  grado  di  primo
maresciallo sono rispettivamente: 
    a) 8 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado  tra  il
1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; 
    b) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado  tra  il
1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; 
    c) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado  tra  il
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019; 
    d) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado  dal  1°
gennaio 2020 al 31 dicembre 2020  di  cui  all'articolo  2251-sexies,
comma 1, lettera a). 
  7-ter. Per il conferimento  delle  promozioni  al  grado  di  primo
maresciallo per il  2020,  al  31  dicembre  2020  sono  formate  due
distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per  i  marescialli
capi sotto elencati: 
    a) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2012; 
    b) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2013.». 
  7-quater. Per gli anni  2020,  2021  e  2022  la  decorrenza  delle
promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione  in
ruolo sono cosi' disciplinati: 
    a)  1°  luglio  2020,  primi  marescialli   promossi   in   prima
valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a); 
    b) 2 luglio 2020, prima meta' dei marescialli capi  non  promossi
in prima valutazione con l'aliquota 2019; 
    c) 3 luglio 2020, seconda meta' dei marescialli capi non promossi
in prima valutazione con l'aliquota 2018; 
    d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione
con l'aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b); 
    e) 1° luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non  promossi
in prima valutazione con l'aliquota  2020  di  cui  al  comma  7-ter,
lettera a); 
    f) 2 luglio 2021, seconda meta' dei marescialli capi non promossi
in prima valutazione con l'aliquota 2019; 
    g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione
con l'aliquota 2021; 
    h) 4 luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi  non  promossi
in prima valutazione con l'aliquota  2020  di  cui  al  comma  7-ter,
lettera b); 
    i) 1°  luglio  2022,  seconda  meta'  dei  marescialli  capi  non
promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020  di  cui  al  comma
7-ter, lettera a); 
    l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione
con l'aliquota 2022; 
    m) 3 luglio 2022, prima meta' dei marescialli capi  non  promossi
in prima valutazione con l'aliquota 2021; 
    n) 4 luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non promossi
in prima valutazione con l'aliquota  2020  di  cui  al  comma  7-ter,
lettera b). 
  7-quinquies. Per l'anno 2018, in deroga all'articolo 1273, comma 2,
lettera a), per i marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica  militare
con anzianita' 2010, la decorrenza delle promozioni a scelta al grado
di primo maresciallo e' cosi' determinata: 
    a) 1° gennaio 2018 per i marescialli di 1ª classe con  anzianita'
di grado dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno  2010,  promossi  in  prima
valutazione; 
    b) 1° luglio 2018 per i marescialli di 1ª classe  con  anzianita'
di grado dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010,  promossi  in  prima
valutazione.»; 
    f) all'articolo 2251-ter: 
      1) alla rubrica, le parole «l'assunzione» sono sostituite dalle
seguenti: «l'attribuzione»; 
      2) al comma 1, dopo le parole «in servizio»  sono  inserite  le
seguenti: «permanente, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati
in servizio,»; 
      3) al comma 2, le parole «dell'articolo 1282»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 1056, comma 2»; 
      4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Per la composizione  delle  aliquote  di  valutazione  fino
all'anno 2037, in deroga all'articolo 1278, comma 1,  lettera  b),  i
requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento  in  aliquota  di
valutazione per la promozione al grado di luogotenente,  fatte  salve
le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente: 
    a) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012; 
    b) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; 
    c) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; 
    d) 5 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; 
    e) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; 
    f) 3 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2017 e il 31 dicembre  2017,  precedentemente  marescialli
capi giudicati idonei e promossi nell'aliquota di valutazione del  31
dicembre 2016; 
    g) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma
8; 
    h) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra  il
1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di  cui  all'articolo  2251-bis,
comma 6; 
    i) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianita'  nel
grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2010  e  il  31  dicembre
2011; 
    l) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui  all'articolo  2251-bis,
comma 7-bis, lettera a); 
    m) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui  all'articolo  2251-bis,
comma 7-bis, lettera b); 
    n) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2021 e il 31 dicembre  2028,  precedentemente  marescialli
capi con anzianita' fino al 31 dicembre 2019; 
    o) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2027 e il 31 dicembre  2029,  precedentemente  marescialli
ordinari  promossi  marescialli  capi  con  anzianita'  2020  di  cui
all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a); 
    p) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2027 e il 31 dicembre  2029,  precedentemente  marescialli
ordinari  promossi  marescialli  capi  con  anzianita'  2020  di  cui
all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera b). 
  3-ter.  Per  il  conferimento  delle   promozioni   al   grado   di
luogotenente per il 2020,  sono  formate  sei  distinte  aliquote  di
valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati: 
    a) con anzianita' di grado  tra  il  1°  gennaio  2012  e  il  31
dicembre 2012; 
    b) con anzianita' di grado  tra  il  1°  gennaio  2013  e  il  31
dicembre 2013; 
    c) con anzianita' di grado  tra  il  1°  gennaio  2014  e  il  31
dicembre 2014; 
    d) con anzianita' di grado  tra  il  1°  gennaio  2015  e  il  31
dicembre 2015; 
    e) con anzianita' di grado  tra  il  1°  gennaio  2016  e  il  31
dicembre 2016; 
    f) con anzianita' di grado  tra  il  1°  gennaio  2017  e  il  31
dicembre 2017, precedentemente marescialli capi  giudicati  idonei  e
promossi con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016. 
  3-quater.  Per  il  conferimento  delle  promozioni  al  grado   di
luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e
4, il personale e' incluso in una aliquota  formata  al  31  dicembre
dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo  di
anzianita' stabilito al comma 3-bis. 
  3-quinquies. Per il  conferimento  delle  promozioni  al  grado  di
luogotenente per il 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3  e  4,
al 31 dicembre 2020, e' formata  un'aliquota  di  valutazione  per  i
primi marescialli  aventi  anzianita'  dal  1°  gennaio  2017  al  31
dicembre 2017 di cui al comma 3-bis, lettera g). 
  3-sexies. In deroga all'articolo 1282, i primi marescialli  di  cui
al comma 3-bis, lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono valutati ai
sensi dell'articolo 1056. 
  3-septies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle promozioni al  grado
di  luogotenente  e  l'ordine  di  iscrizione  in  ruolo  sono  cosi'
disciplinati: 
    a) 1° gennaio 2020, primi marescialli  di  cui  al  comma  3-ter,
lettera a); 
    b) 2 gennaio 2020, primi  marescialli  di  cui  al  comma  3-ter,
lettera b); 
    c) 3 gennaio 2020, primi  marescialli  di  cui  al  comma  3-ter,
lettera c); 
    d) 4 gennaio 2020, primi  marescialli  di  cui  al  comma  3-ter,
lettera d); 
    e) 5 gennaio 2020, primi  marescialli  di  cui  al  comma  3-ter,
lettera e); 
    f) 6 gennaio 2020, primi  marescialli  di  cui  al  comma  3-ter,
lettera f). 
  3-octies. Per l'anno 2021 la decorrenza delle promozioni  al  grado
di  luogotenente  e  l'ordine  di  iscrizione  in  ruolo  sono  cosi'
disciplinati: 
    a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra
il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all'articolo 2251, comma
8; 
    b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado  tra
il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2251, comma
8; 
    c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado  tra
il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017  di  cui  all'articolo  2251,
comma 8.»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga all'articolo
1282, comma 3, il numero di promozioni al grado  di  luogotenente  e'
pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.»; 
    g) all'articolo 2251-quater: 
      1) al comma 2: 
        1.1) le parole «commi 2 e 3» sono sostituite dalle  seguenti:
«commi 2, 3 e 3-bis»; 
        1.2) alla lettera c),  le  parole  «31  dicembre  2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»; 
        1.3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: 
    «c-bis) due anni, per i  luogotenenti  con  anzianita'  di  grado
compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018; 
    c-ter) un anno,  per  i  luogotenenti  con  anzianita'  di  grado
compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019; 
    c-quater) un anno, per i luogotenenti  con  anzianita'  di  grado
compresa tra il 1° gennaio  2020  e  il  31  dicembre  2020,  di  cui
all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a); 
    c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado
compresa tra il 1° gennaio  2020  e  il  31  dicembre  2020,  di  cui
all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b); 
    c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con  anzianita'  di  grado
compresa tra il 1° gennaio  2020  e  il  31  dicembre  2020,  di  cui
all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c); 
    c-septies) quattro anni, per i  luogotenenti  con  anzianita'  di
grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020,  di  cui
all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d); 
    c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado
compresa tra il 1° gennaio  2020  e  il  31  dicembre  2020,  di  cui
all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e); 
    c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con  anzianita'  di  grado
compresa tra il 1° gennaio  2020  e  il  31  dicembre  2020,  di  cui
all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f); 
    c-decies) sei anni, per i luogotenenti con  anzianita'  di  grado
compresa tra il 1° gennaio  2021  e  il  31  dicembre  2021,  di  cui
all'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g).»; 
      2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1,  i  luogotenenti
con anzianita' di grado 1° gennaio a cui attribuire la  qualifica  di
primo luogotenente  sono  inclusi  in  una  aliquota  formata  al  31
dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione  del  requisito
minimo di anzianita' stabilito dal comma 2. 
  2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1,  2
e 2-bis per i motivi di  cui  all'articolo  1051,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo  VII,
in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 
  2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi 1, 2 e
2-bis per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323,  comma  1,
lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota  successiva  alla
data di maturazione di tali requisiti  e  la  qualifica  speciale  e'
conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. 
  2-quinquies. Per l'anno 2020 la decorrenza della qualifica di primo
luogotenente  e  l'ordine  di  iscrizione   in   ruolo   sono   cosi'
disciplinati: 
    a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado  dal  1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente  primi  marescialli
con anzianita' 2008; 
    b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di  grado  dal  1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente  primi  marescialli
con anzianita' 2009; 
    c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di  grado  dal  1°
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente  primi  marescialli
con anzianita' 2010; 
    d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di  grado  dal  1°
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente  primi  marescialli
con anzianita' 2011. 
  2-sexies. Per l'anno 2027 la decorrenza della  qualifica  di  primo
luogotenente  e  l'ordine  di  iscrizione   in   ruolo   sono   cosi'
disciplinati: 
    a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado  dal  1°
gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli  con
anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017; 
    b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di  grado  dal  1°
aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli  con
anzianita' di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017; 
    c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di  grado  dal  1°
luglio 2021 al 31 dicembre 2021,  precedentemente  primi  marescialli
con anzianita' di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017; 
    d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianita' di  grado  dal  1°
luglio 2023 al 31 dicembre 2023.»; 
    h)  all'articolo  2251-quinquies,  comma  3,  le  parole  «se  in
possesso di anzianita' nel grado superiore o uguale a quanto previsto
dall'articolo 1522» sono soppresse; 
    i) dopo l'articolo 2251-quinquies, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2251-sexies (Disposizioni transitorie  per  l'avanzamento  al
grado  di   maresciallo   ordinario,   maresciallo   capo   e   gradi
corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica  militare).  -  1.
Per la composizione delle aliquote di valutazione dell'anno 2020,  in
deroga all'articolo  1278,  comma  3,  lettera  b),  i  requisiti  di
anzianita' richiesti per l'avanzamento  ad  anzianita'  al  grado  di
maresciallo capo e corrispondenti, sono rispettivamente: 
    a) 7 anni per i marescialli ordinari con anzianita' di grado  tra
il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; 
    b) 6 anni per i marescialli ordinari con anzianita' di grado  tra
il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014. 
  2. Per il conferimento delle promozioni  al  grado  di  maresciallo
capo dell'anno 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate  due  aliquote,
rispettivamente per i marescialli ordinari sotto elencati: 
    a) con anzianita' di grado  tra  il  1°  gennaio  2013  e  il  31
dicembre 2013; 
    b) con anzianita' di grado  tra  il  1°  gennaio  2014  e  il  31
dicembre 2014. 
  3. I marescialli capi di cui al comma 2, lettera b), sono  promossi
con decorrenza giuridica il giorno successivo ai marescialli capi  di
cui al comma 2, lettera a). 
  4. In deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, per  l'avanzamento  al
grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo,  il  personale  di
cui all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera  a),  numero  1),  avente
decorrenza  di  grado  1°  gennaio,  e'  incluso  in  un'aliquota  di
valutazione formata al 31 dicembre dell'anno solare  precedente  alla
maturazione   del   requisito   minimo   di   anzianita'    stabilito
dall'articolo 1278. 
  Art. 2251-septies  (Regime  transitorio  per  le  promozioni  degli
orchestrali e archivisti). - 1. Il personale  appartenente  al  ruolo
dei musicisti, comunque in servizio alla data del  1°  gennaio  2020,
che riveste il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo,  in
possesso di anzianita' di grado uguale o superiore a quanto stabilito
dall'articolo 1521, comma 2, e' incluso in una aliquota straordinaria
al 1° gennaio 2020 e promosso al grado superiore, previo giudizio  di
idoneita' espresso dalla commissione permanente di avanzamento. 
  2. Per il personale che alla data del 1° gennaio  2020  riveste  il
grado di maresciallo capo, primo maresciallo e luogotenente, e  gradi
corrispondenti, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1521  e
1522, ai fini dell'avanzamento al grado  superiore  e'  computata  la
parte eccedente di anzianita' maturata nei precedenti gradi. 
  3.  Il  personale  che  ha  maturato  l'anzianita'   prevista   per
l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica
speciale e' incluso in  una  aliquota  straordinaria  formata  al  1°
gennaio 2020 e valutato dalla relativa commissione di avanzamento.». 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2197 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 2197 (Regime transitorio del  reclutamento  nel
          ruolo  marescialli  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
          militare e dell'Aeronautica militare). - 1.  Sino  all'anno
          2024  ovvero  al  diverso  termine   stabilito   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,  n.
          244, fatti salvi i  concorsi  gia'  banditi  o  in  via  di
          espletamento,  il  reclutamento   nel   ruolo   marescialli
          avviene, in deroga alle disposizioni  di  cui  all'articolo
          679, comma 1, in misura: 
                  a)  non  superiore  al  70  per  cento  dei   posti
          disponibili in organico mediante concorso pubblico; 
                  b)  non  inferiore  al  30  per  cento  dei   posti
          disponibili  in   organico   mediante   concorso   interno,
          riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti  e  al  ruolo
          dei  volontari  in  servizio  permanente,  secondo   quanto
          previsto dall'articolo 682, comma 5. 
                1-bis. Sino all'anno 2024 ovvero  al  diverso  temine
          stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31
          dicembre 2012,  numero  244,  il  limite  di  eta'  per  la
          partecipazione al concorso di cui al comma 1,  lettera  b),
          e' elevato a 52 anni. 
                2. Omissis. 
                2-bis. (Abrogato). 
                2-ter. (Abrogato). 
                2-quater. Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4,  lettera  c),
          dell'art. 2197-ter del citato decreto legislativo n. 66 del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2197-ter (Concorso straordinario per  il  ruolo
          dei Marescialli). - 1. - 3. Omissis. 
                4.  In  relazione  alla  natura   straordinaria   del
          concorso: 
                a) - b) omissis; 
                c)  ai  vincitori  del  concorso  e'  assicurata   la
          permanenza,  almeno  biennale,  nella   propria   sede   di
          servizio; se impiegati in ambito internazionale, all'estero
          e in Italia, e' assicurata la permanenza nella sede fino al
          termine del mandato.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2251-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   2251-ter   (Disposizioni   transitorie    per
          l'attribuzione  del  grado  di  luogotenente  dell'Esercito
          italiano,  della   Marina   militare   e   dell'Aeronautica
          militare). - 1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in
          servizio permanente, ovvero iscritti nel  ruolo  d'onore  e
          richiamati in servizio,  in  possesso  della  qualifica  di
          luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di
          ruolo   e   con   anzianita'   di   grado    corrispondente
          all'anzianita' nella qualifica. 
                2. I  primi  marescialli  inseriti  nell'aliquota  di
          valutazione al 31 dicembre 2016,  ai  quali  non  e'  stata
          conferita   la   qualifica   di   luogotenente   ai   sensi
          dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonche' i primi
          marescialli,  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente articolo hanno una  permanenza  minima  nel  grado
          uguale o superiore a quella stabilita  dall'articolo  1278,
          comma  1,  lettera  b),   sono   inclusi   in   un'aliquota
          straordinaria formata al 1°  gennaio  2017  e  valutati  ai
          sensi dell'articolo 1056, comma 2. 
                3. Omissis. 
                3-bis.  Per  la  composizione   delle   aliquote   di
          valutazione fino  all'anno  2037,  in  deroga  all'articolo
          1278, comma  l,  lettera  b),  i  requisiti  di  anzianita'
          richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione  per
          la promozione al grado  di  luogotenente,  fatte  salve  le
          disposizioni   di   cui   al   comma   3-quinquies,    sono
          rispettivamente: 
                  a) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di
          grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012; 
                  b) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di
          grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; 
                  c) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di
          grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; 
                  d) 5 anni per i primi marescialli con anzianita' di
          grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; 
                  e) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di
          grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; 
                  f) 3 anni per i primi marescialli con anzianita' di
          grado tra il  1°  gennaio  2017  e  il  31  dicembre  2017,
          precedentemente  marescialli  capi   giudicati   idonei   e
          promossi nell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016; 
                  g) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di
          grado tra il l° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017  di  cui
          all'articolo 2251, comma 8; 
                  h) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di
          grado tra il l° luglio 2017 e il 31 dicembre  2017  di  cui
          all'articolo 2251-bis, comma 6; 
                  i) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di
          grado tra il 1° gennaio 2018 e il  31  dicembre  2021,  con
          precedente anzianita' nel grado di maresciallo capo tra  il
          1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011; 
                  l) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di
          grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022  di  cui
          all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a); 
                  m) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di
          grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022  di  cui
          all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b); 
                  n) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di
          grado tra il  1°  gennaio  2021  e  il  31  dicembre  2028,
          precedentemente marescialli capi con anzianita' fino al  31
          dicembre 2019; 
                  o) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di
          grado tra il  1°  gennaio  2027  e  il  31  dicembre  2029,
          precedentemente marescialli ordinari  promossi  marescialli
          capi con anzianita' 2020 di cui  all'articolo  2251-sexies,
          comma 1, lettera a); 
                  p) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di
          grado tra il  1°  gennaio  2027  e  il  31  dicembre  2029,
          precedentemente marescialli ordinari  promossi  marescialli
          capi con anzianita' 2020 di cui  all'articolo  2251-sexies,
          comma 1, lettera b). 
                3-ter. Per il conferimento delle promozioni al  grado
          di luogotenente per il  2020,  sono  formate  sei  distinte
          aliquote  di  valutazione,  rispettivamente  per  i   primi
          marescialli sotto elencati: 
                  a) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e
          il 31 dicembre 2012; 
                  b) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e
          il 31 dicembre 2013; 
                  c) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e
          il 31 dicembre 2014; 
                  d) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e
          il 31 dicembre 2015. 
                  e) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e
          il 31 dicembre 2016. 
                  f) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e
          il  31  dicembre  2017,  precedentemente  marescialli  capi
          giudicati idonei e promossi con l'aliquota  di  valutazione
          del 31 dicembre 2016; 
                3-quater. Per il  conferimento  delle  promozioni  al
          grado  di  luogotenente  dal  2019  al  2021,   in   deroga
          all'articolo 1050, commi 3 e 4, il personale e' incluso  in
          una  aliquota  formata  al  31  dicembre  dell'anno  solare
          precedente  alla  maturazione  del  requisito   minimo   di
          anzianita' stabilito al comma 3-bis. 
                3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni  al
          grado di luogotenente per il 2021, in  deroga  all'articolo
          1050, commi  3  e  4,  al  31  dicembre  2020,  e'  formata
          un'aliquota di valutazione per i primi  marescialli  aventi
          anzianita' dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017  di  cui
          al comma 3 bis, lettera g). 
                3-sexies.  In  deroga  all'articolo  1282,  i   primi
          marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c),  d),
          e), f), e g) sono valutati ai sensi dell'articolo 1056. 
                3-septies.  Per  l'anno  2020  la  decorrenza   delle
          promozioni  al  grado  di  luogotenente   e   l'ordine   di
          iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: 
                  a) 1° gennaio 2020, primi  marescialli  di  cui  al
          comma 3-ter, lettera a); 
                  b) 2 gennaio 2020,  primi  marescialli  di  cui  al
          comma 3-ter, lettera b); 
                  c) 3 gennaio 2020,  primi  marescialli  di  cui  al
          comma 3-ter, lettera c); 
                  d) 4 gennaio 2020,  primi  marescialli  di  cui  al
          comma 3-ter, lettera d); 
                  e) 5 gennaio 2020,  primi  marescialli  di  cui  al
          comma 3-ter, lettera e); 
                  f) 6 gennaio 2020,  primi  marescialli  di  cui  al
          comma 3-ter, lettera f). 
                3-octies.  Per  l'anno  2021  la   decorrenza   delle
          promozioni  al  grado  di  luogotenente   e   l'ordine   di
          iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: 
                  a)  1°  gennaio   2021,   primi   marescialli   con
          anzianita' di grado tra il l° gennaio 2017 e  il  31  marzo
          2017 di cui all'articolo 2251, comma 8; 
                  b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita'
          di grado tra il l° aprile 2017 e il 30 giugno 2017  di  cui
          all'articolo 2251, comma 8; 
                  c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita'
          di grado tra il l° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui
          all'articolo 2251, comma 8. 
                4. Omissis. 
                5. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga
          all'articolo 1282, comma 3,  il  numero  di  promozioni  al
          grado di  luogotenente  e'  pari  al  75  per  cento  della
          rispettiva aliquota.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2251-quater del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  2251-quater  (Disposizioni   transitorie   per
          l'attribuzione della qualifica  di  primo  luogotenente  ai
          luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina  militare
          e dell'Aeronautica militare). - 1. Omissis.. 
                2. Al personale promosso al grado  di  luogotenenteai
          sensi dell'art. 2251-ter, commi  2,  3  e  3-bis,  ai  fini
          dell'attribuzione della qualifica  di  primo  luogotenente,
          fermi  restando  gli  altri  requisiti,  sono  richiesti  i
          periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati: 
                  a) -b) omissis; 
                  c) tre anni, per  il  personale  che  rivestiva  il
          grado di primo  maresciallo  dal  1°  gennaio  2008  al  31
          dicembre 2009; 
                  c-bis) due anni, per i luogotenenti con  anzianita'
          di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il  31  dicembre
          2018; 
                  c-ter) un anno, per i luogotenenti  con  anzianita'
          di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il  31  dicembre
          2019; 
                  c-quater)  un  anno,   per   i   luogotenenti   con
          anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
          dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter,  comma  3-ter,
          lettera a); 
                  c-quinquies)  due  anni,  per  i  luogotenenti  con
          anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
          dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter,  comma  3-ter,
          lettera b); 
                  c-sexies)  tre  anni,  per   i   luogotenenti   con
          anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
          dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter,  comma  3-ter,
          lettera c); 
                  c-septies) quattro anni,  per  i  luogotenenti  con
          anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
          dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter,  comma  3-ter,
          lettera d); 
                  c-octies)  cinque  anni,  per  i  luogotenenti  con
          anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
          dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter,  comma  3-ter,
          lettera e); 
                  c-nonies)  sei  anni,  per   i   luogotenenti   con
          anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
          dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter,  comma  3-ter,
          lettera f); 
                  c-decies) 6 anni, per i luogotenenti con anzianita'
          di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il  31  dicembre
          2021, di cui all'articolo 2251-ter,  comma  3-bis,  lettera
          g). 
                2-bis. Per le qualifiche da attribuire  dal  2019  al
          2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323,
          comma 1, i luogotenenti con anzianita' di grado 1°  gennaio
          a cui attribuire la qualifica di  primo  luogotenente  sono
          inclusi in una aliquota formata al  31  dicembre  dell'anno
          solare precedente alla maturazione del requisito minimo  di
          anzianita' stabilito dal comma 2. 
                2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di  cui
          ai commi 1, 2 e 2-bis per  i  motivi  di  cui  all'articolo
          1051, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
          di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione
          dei giudizi di avanzamento. 
                2-quater. I luogotenenti esclusi dalle  aliquote  cui
          ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono  inseriti
          nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di
          tali requisiti e  la  qualifica  speciale  e'  conferita  a
          decorrere dal giorno successivo a tale data. 
                2-quinquies. Per  l'anno  2020  la  decorrenza  delle
          attribuzioni  della  qualifica  di  primo  luogotenente   e
          l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: 
                  a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianita'  di
          grado  dal  1°  gennaio   2017   al   31   dicembre   2017,
          precedentemente primi marescialli con anzianita' 2008; 
                  b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con  anzianita'  di
          grado  dal  1°  gennaio   2017   al   31   dicembre   2017,
          precedentemente primi marescialli con anzianita' 2009; 
                  c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con  anzianita'  di
          grado  dal  1°  gennaio   2018   al   31   dicembre   2018,
          precedentemente primi marescialli con anzianita' 2010; 
                  d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con  anzianita'  di
          grado  dal  1°  gennaio   2019   al   31   dicembre   2019,
          precedentemente primi marescialli con anzianita' 2011. 
                2-sexies.  Per  l'anno  2027  la   decorrenza   delle
          attribuzioni  della  qualifica  di  primo  luogotenente   e
          l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: 
                  a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianita'  di
          grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente
          primi marescialli con anzianita' di grado  dal  1°  gennaio
          2017 al 31 marzo 2017; 
                  b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con  anzianita'  di
          grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente
          primi marescialli con anzianita' di  grado  dal  1°  aprile
          2017 al 30 giugno 2017; 
                  c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con  anzianita'  di
          grado  dal  1°   luglio   2021   al   31   dicembre   2021,
          precedentemente primi marescialli con anzianita'  di  grado
          dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017; 
                  d) 1° luglio 2027, luogotenenti con  anzianita'  di
          grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del   comma   3,   dell'art.
          2251-quinquies del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  2251-quinquies  (Regime  transitorio  per   le
          promozioni del ruolo dei musicisti) - 1. - 2. Omissis. 
                3. I luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai
          sensi  del  comma  1,  sono  inseriti   in   una   aliquota
          straordinaria al  1°  ottobre  2017.  L'attribuzione  della
          qualifica di primo luogotenente ha  decorrenza  1°  ottobre
          2017. 
                4. - 5. Omissis.».