Art. 5 Disposizioni transitorie in materia di marescialli 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2197: 1) al comma 1: 1.1) le parole «Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino» sono sostituite dalla seguente: «Sino»; 1.2) dopo le parole «articolo 679,», sono inserite le seguenti: «comma 1,»; 1.3) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico; b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5.»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso temine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, numero 244, il limite di eta' per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' elevato a 52 anni.»; 3) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati; b) all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera c), dopo le parole «sede di servizio», sono inserite le seguenti: «; se impiegati in ambito internazionale, all'estero e in Italia, e' assicurata la permanenza nella sede fino al termine del mandato»; c) dopo l'articolo 2197-ter, sono inseriti i seguenti: «Art. 2197-quater (Concorso straordinario per il ruolo dei marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti: a) la laurea. b) aver riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione annuale dei posti per Forza armata. 4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di sei mesi. Art. 2197-quinquies (Disciplina transitoria relativa allo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, gia' ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza con il grado precedentemente rivestito. 2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza. 3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai fini dell'anzianita' di servizio.»; d) dopo l'articolo 2250-quater, e' inserito il seguente: «Art. 2250-quinquies (Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare). - 1. Le procedure di avanzamento di cui all'articolo 1273, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2020, esclusi i marescialli di 1ª classe precedentemente giudicati idonei ma non promossi.»; e) all'articolo 2251-bis: 1) alla rubrica, le parole «fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021» sono soppresse; 2) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: «7-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2029, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo maresciallo sono rispettivamente: a) 8 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; b) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; c) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019; d) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a). 7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati: a) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2012; b) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2013.». 7-quater. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a); b) 2 luglio 2020, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019; c) 3 luglio 2020, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2018; d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b); e) 1° luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a); f) 2 luglio 2021, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019; g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021; h) 4 luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b); i) 1° luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a); l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2022; m) 3 luglio 2022, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021; n) 4 luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b). 7-quinquies. Per l'anno 2018, in deroga all'articolo 1273, comma 2, lettera a), per i marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica militare con anzianita' 2010, la decorrenza delle promozioni a scelta al grado di primo maresciallo e' cosi' determinata: a) 1° gennaio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, promossi in prima valutazione; b) 1° luglio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianita' di grado dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, promossi in prima valutazione.»; f) all'articolo 2251-ter: 1) alla rubrica, le parole «l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione»; 2) al comma 1, dopo le parole «in servizio» sono inserite le seguenti: «permanente, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio,»; 3) al comma 2, le parole «dell'articolo 1282» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1056, comma 2»; 4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione fino all'anno 2037, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera b), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente: a) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012; b) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; c) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; d) 5 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; e) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; f) 3 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi nell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016; g) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8; h) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251-bis, comma 6; i) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianita' nel grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011; l) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a); m) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b); n) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli capi con anzianita' fino al 31 dicembre 2019; o) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con anzianita' 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a); p) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con anzianita' 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera b). 3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati: a) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; b) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; c) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; d) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; e) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; f) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016. 3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, il personale e' incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito al comma 3-bis. 3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, e' formata un'aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi anzianita' dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui al comma 3-bis, lettera g). 3-sexies. In deroga all'articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono valutati ai sensi dell'articolo 1056. 3-septies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera a); b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera b); c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera c); d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera d); e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera e); f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera f). 3-octies. Per l'anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8; b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8; c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8.»; 5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga all'articolo 1282, comma 3, il numero di promozioni al grado di luogotenente e' pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.»; g) all'articolo 2251-quater: 1) al comma 2: 1.1) le parole «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»; 1.2) alla lettera c), le parole «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»; 1.3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018; c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019; c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a); c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b); c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c); c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d); c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e); c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f); c-decies) sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g).»; 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianita' di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito dal comma 2. 2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 2-bis per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. 2-quinquies. Per l'anno 2020 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2008; b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2009; c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2010; d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2011. 2-sexies. Per l'anno 2027 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017; b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017; c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017; d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.»; h) all'articolo 2251-quinquies, comma 3, le parole «se in possesso di anzianita' nel grado superiore o uguale a quanto previsto dall'articolo 1522» sono soppresse; i) dopo l'articolo 2251-quinquies, sono inseriti i seguenti: «Art. 2251-sexies (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario, maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per la composizione delle aliquote di valutazione dell'anno 2020, in deroga all'articolo 1278, comma 3, lettera b), i requisiti di anzianita' richiesti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo capo e corrispondenti, sono rispettivamente: a) 7 anni per i marescialli ordinari con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; b) 6 anni per i marescialli ordinari con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014. 2. Per il conferimento delle promozioni al grado di maresciallo capo dell'anno 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due aliquote, rispettivamente per i marescialli ordinari sotto elencati: a) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; b) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014. 3. I marescialli capi di cui al comma 2, lettera b), sono promossi con decorrenza giuridica il giorno successivo ai marescialli capi di cui al comma 2, lettera a). 4. In deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, il personale di cui all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera a), numero 1), avente decorrenza di grado 1° gennaio, e' incluso in un'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito dall'articolo 1278. Art. 2251-septies (Regime transitorio per le promozioni degli orchestrali e archivisti). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei musicisti, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che riveste il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, in possesso di anzianita' di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall'articolo 1521, comma 2, e' incluso in una aliquota straordinaria al 1° gennaio 2020 e promosso al grado superiore, previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione permanente di avanzamento. 2. Per il personale che alla data del 1° gennaio 2020 riveste il grado di maresciallo capo, primo maresciallo e luogotenente, e gradi corrispondenti, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1521 e 1522, ai fini dell'avanzamento al grado superiore e' computata la parte eccedente di anzianita' maturata nei precedenti gradi. 3. Il personale che ha maturato l'anzianita' prevista per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale e' incluso in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutato dalla relativa commissione di avanzamento.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 2197 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2197 (Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, comma 1, in misura: a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico; b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5. 1-bis. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso temine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, numero 244, il limite di eta' per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' elevato a 52 anni. 2. Omissis. 2-bis. (Abrogato). 2-ter. (Abrogato). 2-quater. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 4, lettera c), dell'art. 2197-ter del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2197-ter (Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli). - 1. - 3. Omissis. 4. In relazione alla natura straordinaria del concorso: a) - b) omissis; c) ai vincitori del concorso e' assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di servizio; se impiegati in ambito internazionale, all'estero e in Italia, e' assicurata la permanenza nella sede fino al termine del mandato.». - Si riporta il testo dell'art. 2251-ter del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2251-ter (Disposizioni transitorie per l'attribuzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio permanente, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio, in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica. 2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non e' stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonche' i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell'articolo 1056, comma 2. 3. Omissis. 3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione fino all'anno 2037, in deroga all'articolo 1278, comma l, lettera b), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente: a) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012; b) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; c) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; d) 5 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; e) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; f) 3 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi nell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016; g) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il l° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8; h) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il l° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251-bis, comma 6; i) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianita' nel grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011; l) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a); m) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b); n) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli capi con anzianita' fino al 31 dicembre 2019; o) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con anzianita' 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a); p) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con anzianita' 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera b). 3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati: a) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; b) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; c) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; d) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015. e) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. f) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016; 3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, il personale e' incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito al comma 3-bis. 3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, e' formata un'aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi anzianita' dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui al comma 3 bis, lettera g). 3-sexies. In deroga all'articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono valutati ai sensi dell'articolo 1056. 3-septies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera a); b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera b); c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera c); d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera d); e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera e); f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera f). 3-octies. Per l'anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra il l° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8; b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra il l° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8; c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra il l° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8. 4. Omissis. 5. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga all'articolo 1282, comma 3, il numero di promozioni al grado di luogotenente e' pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.». - Si riporta il testo dell'art. 2251-quater del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2251-quater (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Omissis.. 2. Al personale promosso al grado di luogotenenteai sensi dell'art. 2251-ter, commi 2, 3 e 3-bis, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati: a) -b) omissis; c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009; c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018; c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019; c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a); c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b); c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c); c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d); c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e); c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f); c-decies) 6 anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g). 2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianita' di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito dal comma 2. 2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 2-bis per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. 2-quinquies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2008; b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2009; c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2010; d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2011. 2-sexies. Per l'anno 2027 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017; b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017; c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017; d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.». - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 2251-quinquies del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2251-quinquies (Regime transitorio per le promozioni del ruolo dei musicisti) - 1. - 2. Omissis. 3. I luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 1, sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017. 4. - 5. Omissis.».