Art. 7 
 
 
           Disposizioni transitorie in materia di sergenti 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2197-quinquies, e' inserito il seguente: 
  «Art.  2197-sexies  (Concorso  straordinario  per  il   ruolo   dei
sergenti). - 1. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  690,  per
gli anni dal 2021 al 2023  sono  banditi  concorsi  straordinari  per
titoli ed esami per un numero complessivo  di  mille  posti,  per  il
reclutamento nei ruoli dei  Sergenti  dell'Esercito  italiano,  della
Marina militare, compreso il  Corpo  delle  Capitanerie  di  porto  e
dell'Aeronautica militare. 
  2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai caporal  maggiori
capi scelti qualifica speciale e gradi  corrispondenti,  in  possesso
dei seguenti requisiti: 
    a) diploma  quinquennale  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado; 
    b) non aver riportato  nell'ultimo  quadriennio  una  valutazione
inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente; 
    c) non aver riportato nell'ultimo biennio  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della consegna. 
  3. Con decreto  del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la  ripartizione
annuale dei posti per Forza armata. 
  4. I vincitori dei concorsi di cui al  comma  1  sono  immessi  nel
ruolo dei sergenti con il grado di sergente e, con il medesimo grado,
ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza,  sono
tenuti a frequentare un corso di formazione della durata  massima  di
tre mesi.»; 
    b) all'articolo 2254-bis: 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Per il conferimento delle promozioni relative alle aliquote
di avanzamento fino al 31 dicembre 2019, nell'avanzamento a scelta al
grado  di  sergente  maggiore  capo,   le   promozioni   sono   cosi'
determinate: 
    a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento
a scelta e' promosso al  grado  superiore  in  ordine  di  ruolo  con
decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del  periodo
di permanenza prevista al comma 1-ter; 
    b) il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione  per
l'avanzamento  all'epoca  della   formazione   delle   corrispondenti
aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 
      1) la prima meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa  nuova
valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla
lettera a), prendendo  posto  nel  ruolo  dopo  il  primo  terzo  del
personale da promuovere in prima valutazione  nello  stesso  anno  ai
sensi della medesima lettera a); 
      2) la seconda meta' e' promossa  in  ordine  di  ruolo,  previa
nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al  personale  di
cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il  personale  da
promuovere in seconda valutazione nello stesso anno; 
    c) ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non  anteriore
a quella di promozione del pari grado che lo precede. 
  1-ter. Fino al 31 dicembre 2019 i requisiti di anzianita' richiesti
per l'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado di  sergente
maggiore capo sono: 
    a) 7 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010; 
    b) 6 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011; 
    c) 5 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; 
    d) 4 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra  il
1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.»; 
      2) al comma 2, alinea, le parole  «nel  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2017»; 
      3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Al 1° gennaio 2020, sono  promossi  al  grado  di  sergente
maggiore capo e corrispondenti i sergenti maggiori con anzianita'  di
grado 2014 e 2015, giudicati idonei ma non  promossi  nelle  aliquote
fino al 31 dicembre 2019, secondo il seguente ordine di iscrizione in
ruolo: 
    a) la prima meta' dei sergenti maggiori con anzianita'  2015  non
promossi in prima valutazione; 
    b) i sergenti maggiori con anzianita' 2014; 
    c) la seconda meta' dei sergenti maggiori con anzianita' 2015 non
promossi in prima valutazione. 
  2-ter. Per il conferimento delle promozioni ad anzianita' al  grado
di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al  31  dicembre
2021 e' formata l'aliquota di valutazione per i sergenti maggiori con
anzianita' nel grado 2016. 
  2-quater. Per il conferimento delle  promozioni  ad  anzianita'  al
grado di sergente maggiore capo, di  cui  all'articolo  1284,  al  31
dicembre  2022  sono  formate  le  seguenti  distinte   aliquote   di
valutazione, rispettivamente per i sergenti maggiori: 
    a) con anzianita' nel grado 1° gennaio 2017; 
    b) con anzianita' nel grado 2 gennaio 2017; 
    c) con anzianita' nel grado 3 gennaio 2017.»; 
      4) al comma 3, dopo le parole «corrispondenti» sono inserite le
seguenti: «, in deroga al comma 1-bis, per l'anno 2017,»; 
      5) al comma 4, le  parole  «nel  2017»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2017»; 
      6) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Per la promozione al grado  di  sergente  maggiore  per  il
2020, al 31 dicembre 2020  sono  formate  due  distinte  aliquote  di
valutazione, rispettivamente per  sergenti  e  gradi  corrispondenti,
sotto elencati: 
    a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015  al  31  dicembre
2015; 
    b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016  al  31  dicembre
2016.»; 
      7) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Per l'anno  2020,  la  decorrenza  dell'attribuzione  della
promozione a  sergente  maggiore  e  gradi  corrispondenti  e'  cosi'
disciplinata: 
    a) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera a): il giorno
successivo la maturazione dei requisiti previsti; 
    b) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera b): il giorno
successivo al personale di cui alla lettera a).»; 
    c) all'articolo 2254-ter: 
      1) al comma 1, dopo le  parole  «1323-bis,»  sono  inserite  le
seguenti: «commi 1, lettere b), c) e d)» e dopo le parole «nel  grado
fino al» sono aggiunte le seguenti: «31 dicembre»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per la composizione delle aliquote di  valutazione  degli  anni
dal 2017 al 2031, in deroga all'articolo 1323-bis, comma  1,  lettera
a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota
per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente: 
    a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con  anzianita'  di  grado
tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016; 
    b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con  anzianita'  di  grado
tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017; 
    c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con  anzianita'  di  grado
tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017; 
    d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con  anzianita'  di  grado
tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017; 
    e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con  anzianita'  di  grado
tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017; 
    f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con  anzianita'  di  grado
tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020; 
    g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con  anzianita'  di  grado
tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021; 
    h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con  anzianita'  di  grado
tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre  2022,  di  cui  all'articolo
2254-bis, comma 2-quater, lettera a); 
    i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con  anzianita'  di  grado
tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre  2022,  di  cui  all'articolo
2254-bis, comma 2-quater, lettera b); 
    l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con  anzianita'  di  grado
tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre  2022,  di  cui  all'articolo
2254-bis, comma 2-quater, lettera c); 
    m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con  anzianita'  di  grado
tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024; 
    n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con  anzianita'  di  grado
tra il 1°  gennaio  2025  e  il  31  dicembre  2025,  precedentemente
sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis,  lettera
a); 
    o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con  anzianita'  di  grado
tra il 1°  gennaio  2025  e  il  31  dicembre  2025,  precedentemente
sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis,  lettera
b).»; 
      3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui  ai
commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo  VII,
in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 
  2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote  di  cui  ai
commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-bis,
comma 1,  lettere  c)  e  d),  sono  inseriti  nella  prima  aliquota
successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la  qualifica
speciale e' conferita  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  tale
data.»; 
      4) il comma 3 e' abrogato; 
    d) all'articolo 2254-quater, comma 1, lettera a), dopo le  parole
«sergente maggiore capo», sono inserite le seguenti: «e comunque  non
anteriormente al 1° ottobre 2017». 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2254-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  2254-ter  (Disposizioni  transitorie  per   il
          conferimento della qualifica speciale ai sergenti  maggiore
          capo e gradi corrispondenti dell'Esercito  italiano,  della
          Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare).  -  1.  I
          sergenti maggiori capi e  gradi  corrispondenti,  che  alla
          data di entrata in vigore del  presente  articolo  sono  in
          possesso dei  requisiti  previsti  dall'articolo  1323-bis,
          comma 1, lettere b), c) e d), con anzianita' nel grado fino
          al  31  dicembre  2014,   sono   inclusi   in   un'aliquota
          straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre  2017  e
          conseguono  l'attribuzione  della  qualifica  speciale  con
          decorrenza dal 1° ottobre 2017. 
                2. Per la composizione delle aliquote di  valutazione
          degli  anni  dal  2017  al  2031,  in  deroga  all'articolo
          1323-bis, comma 1, lettera a), i  requisiti  di  anzianita'
          richiesti per l'inserimento in aliquota per  l'attribuzione
          della qualifica speciale sono rispettivamente: 
                  a)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre
          2016; 
                  b)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017; 
                  c)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° aprile 2017 e  il  30  giugno
          2017; 
                  d)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre
          2017; 
                  e)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre
          2017; 
                  f)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre
          2020; 
                  g)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre
          2021; 
                  h)  3  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
          2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera
          a); 
                  i)  4  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
          2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera
          b); 
                  l)  5  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
          2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera
          c). 
                  m)  5  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre
          2024. 
                  n)  5  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre
          2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo
          2254-bis, comma 4-bis, lettera a). 
                  o)  6  anni  per  i  sergenti  maggiori  capi   con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre
          2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo
          2254-bis, comma 4-bis, lettera b). 
                2-bis.  Ai  sergenti  maggiori  capi  esclusi   dalle
          aliquote di cui ai  commi  1  e  2  per  i  motivi  di  cui
          all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili,  le
          disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di
          rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 
                2-ter.  I  sergenti  maggiori  capi   esclusi   dalle
          aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza  dei  requisiti
          di cui all'articolo 1323-bis comma 1, lettere c) e d), sono
          inseriti nella  prima  aliquota  successiva  alla  data  di
          maturazione di tali requisiti e la  qualifica  speciale  e'
          conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. 
                3. (Abrogato). ». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  a),
          dell'art. 2254-quater del citato decreto legislativo n.  66
          del 2010, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  2254-quater  (Disposizioni   transitorie   per
          l'attribuzione del parametro ai sergenti  maggiori  capi  e
          gradi corrispondenti dell'Esercito italiano,  della  Marina
          militare e dell'Aeronautica militare). -  1.  Il  parametro
          stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all'articolo 2,
          comma 1-bis, del decreto legislativo  30  maggio  2003,  n.
          193, per il grado di sergente  maggiore  capo  con  quattro
          anni  di  anzianita',  e'  attribuito   con   le   seguenti
          modalita': 
                  a) per il  personale  che  rivestiva  il  grado  di
          sergente maggiore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre  2010:
          all'atto  della  promozione  a  sergente  maggiore  capo  e
          comunque non anteriormente al 1° ottobre 2017; 
                  b) - d) Omissis.».