Art. 8 Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 704: 1) al comma 1, la parola «Ministero» e' sostituita dalla seguente: «Ministro»; 2) al comma 1-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della difesa sono altresi' definite le modalita' di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.»; b) all'articolo 782, comma 1: 1) le parole «All'atto dell'ammissione» sono sostituite dalle seguenti: «I volontari ammessi»; 2) le parole «i volontari devono» sono sostituite dalle seguenti: «hanno l'obbligo di»; 3) le parole «dalla conseguita specializzazione» sono soppresse; c) l'articolo 1049 e' abrogato; d) all'articolo 1307-bis: 1) al comma 1: 1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti:»; 1.2) alla lettera a), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 1.3) alla lettera c): 1.3.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»; 1.3.2) dopo la parola «equivalente» sono aggiunte le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»; 1.4) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»; 2) il comma 3 e' abrogato; 3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; 4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.»; e) all'articolo 1308, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Per i nocchieri di porto di cui al comma 3, lettera d) i relativi periodi possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, anche con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialita' e abilitazione di appartenenza. 4-ter. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialita' e abilitazioni che comporta il transito di una specialita' ad un'altra categoria, con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu' favorevoli.»; f) all'articolo 1309: 1) al comma 1, la parola «specializzazione» e' sostituita dalla seguente «specialita'»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte in tutto o in parte con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialita' e abilitazione di appartenenza.»; g) all'articolo 1524, comma 2, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Il limite di eta' per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate e' fissato in trentacinque anni.».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo del comma 1 e 1-bis dell'art. 704 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 704 (Modalita' di reclutamento dei volontari in servizio permanente). - 1. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa. 1-bis. Con decreto del Ministro della difesa sono altresi' definite le modalita' di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio. 2. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 782 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 782 (Speciali obblighi di servizio per i volontari). - 1. I volontari ammessi a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, hanno l'obbligo di commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza di quella precedente e avente durata di cinque anni; tale obbligo permane anche per i volontari che nel frattempo sono transitati nel servizio permanente.». - L'art. 1049 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' abrogato. - Si riporta il testo dell'art. 1307-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1307-bis (Attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti: a) cinque anni di anzianita' di grado; b) omissis; c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare; d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. Omissis. 3. (Abrogato). 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 4-bis. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 1309 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1309 (Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare). - 1. Per la Marina militare e' esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specialita' dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici. 2- 4. Omissis. 5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte in tutto o in parte con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialita' e abilitazione di appartenenza.». - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1524 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1524 (Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli). - 1. Omissis. 2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'. Il limite di eta' per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate e' fissato in trentacinque anni.».