Art. 9 
 
 
      Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  2204-bis,  la  rubrica  e'   sostituita   dalla
seguente: «Riammissione alle procedure di immissione  nei  ruoli  dei
volontari in servizio permanente dei volontari  in  ferma  prefissata
quadriennale ovvero  in  rafferma  biennale  esclusi  dalle  predette
procedure negli anni dal 2010 al 2016»; 
    b) l'articolo 2205 e' abrogato; 
    c) dopo l'articolo 2207, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2207-bis (Ripartizione transitoria delle dotazioni  organiche
dei volontari  in  servizio  permanente  e  dei  volontari  in  ferma
prefissata  e  in  rafferma  dell'Esercito  italiano,  della   Marina
militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per gli anni dal 2025  al
2028, in deroga all'articolo 798-bis, comma 1, lettera  c),  e  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 798,  comma  2,  le  dotazioni
organiche dei volontari in servizio permanente  e  dei  volontari  in
ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano,  della  Marina
dell'Aeronautica militare sono determinate nelle seguenti unita': 
    a) per l'anno 2025: 
      1) 64.230 dell'Esercito italiano, di  cui  41.330  in  servizio
permanente e 22.900 in ferma prefissata; 
      2) 13.550 della Marina  militare,  di  cui  7.950  in  servizio
permanente e 5.600 in ferma prefissata; 
      3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.050  in  servizio
permanente e 6.200 in ferma prefissata; 
    b) per l'anno 2026: 
      1) 64.230 dell'Esercito italiano, di  cui  41.730  in  servizio
permanente e 22.500 in ferma prefissata; 
      2) 13.550 della Marina  militare,  di  cui  8.150  in  servizio
permanente e 5.400 in ferma prefissata; 
      3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.250  in  servizio
permanente e 6.000 in ferma prefissata; 
    c) per l'anno 2027: 
      1) 64.230 dell'Esercito italiano, di  cui  41.930  in  servizio
permanente e 22.300 in ferma prefissata; 
      2) 13.550 della Marina  militare,  di  cui  8.250  in  servizio
permanente e 5.300 in ferma prefissata; 
      3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.350  in  servizio
permanente e 5.900 in ferma prefissata; 
    d) per l'anno 2028: 
      1) 64.230 dell'Esercito italiano, di  cui  42.080  in  servizio
permanente e 22.150 in ferma prefissata; 
      2) 13.550 della Marina  militare,  di  cui  8.325  in  servizio
permanente e 5.225 in ferma prefissata; 
      3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.425  in  servizio
permanente e 5.825 in ferma prefissata.»; 
    d) all'articolo 2255-ter: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo  1307-bis,
comma  1,  lettera  a),  i  requisiti  di  anzianita'  richiesti  per
l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale
sono rispettivamente: 
    a) 7 anni per i caporal maggiori capi scelti  con  anzianita'  di
grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013; 
    b) 6 anni per i caporal maggiori capi scelti  con  anzianita'  di
grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; 
    c) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti  con  anzianita'  di
grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; 
    d) 4 anni per i caporal maggiori capi scelti  con  anzianita'  di
grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per  quelli  con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017,  di
cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b); 
    e) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti  con  anzianita'  di
grado tra  il  1°  gennaio  2017  e  il  31  dicembre  2017,  di  cui
all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d).»; 
      2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Ai caporal maggiori capi scelti esclusi dalle  aliquote  di
cui ai commi 1 e  2  per  i  motivi  di  cui  all'articolo  1051,  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al  capo  V
del  titolo  VII,  in  materia  di  rinnovazione   dei   giudizi   di
avanzamento. 
  2-ter. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui
ai commi 1 e  2  per  mancanza  dei  requisiti  di  cui  all'articolo
1307-bis, comma 1,  lettere  c)  e  d),  sono  inseriti  nella  prima
aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti  e  la
qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno  successivo  a
tale data. 
  2-quater. Per il conferimento  delle  qualifiche  speciali  per  il
2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte  aliquote  di
valutazione, rispettivamente per i caporal  maggiori  capi  scelti  e
gradi corrispondenti, sotto elencati: 
    a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2013  al  31  dicembre
2013; 
    b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2014  al  31  dicembre
2014; 
    c) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015  al  31  dicembre
2015; 
    d) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016  al  31  dicembre
2016. 
  2-quinquies. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della
qualifica speciale e' cosi disciplinata: 
    a) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera
a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti; 
    b) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera
b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a); 
    c) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera
c): il giorno successivo al personale di cui alla lettera b); 
    d) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera
d): il giorno successivo al personale di cui alla lettera c).». 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - Si riporta il testo della rubrica dell'art.  2204-bis
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  2204-bis  (Riammissione  alle   procedure   di
          immissione nei ruoli dei volontari in  servizio  permanente
          dei volontari in ferma prefissata  quadriennale  ovvero  in
          rafferma biennale esclusi dalle  predette  procedure  negli
          anni dal 2010 al 2016) - 1. Omissis.». 
              - L'art. 2205 del citato decreto legislativo n. 66  del
          2010 e' abrogato. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2255-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto 
                «Art.   2255-ter   (Disposizioni   transitorie    per
          l'attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori
          capi scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare e dell'Aeronautica  militare).  -  1.
          Omissis. 
                2.  Dal  2018  al  31  dicembre   2023,   in   deroga
          all'articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti  di
          anzianita' richiesti  per  l'inserimento  in  aliquota  per
          l'attribuzione    della     qualifica     speciale     sono
          rispettivamente: 
                  a) 7 anni per i caporal maggiori  capi  scelti  con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre
          2013; 
                  b) 6 anni per i caporal maggiori  capi  scelti  con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre
          2014; 
                  c) 5 anni per i caporal maggiori  capi  scelti  con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre
          2015; 
                  d) 4 anni per i caporal maggiori  capi  scelti  con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre
          2016 e per quelli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio
          2017 e il 31 dicembre 2017, di cui  all'articolo  2255-bis,
          comma 1, lettere a) e b); 
                  e) 5 anni per i caporal maggiori  capi  scelti  con
          anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre
          2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere  c)  e
          d). 
                2-bis. Ai caporal maggiori capi scelti esclusi  dalle
          aliquote di cui ai  commi  1  e  2  per  i  motivi  di  cui
          all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili,  le
          disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di
          rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 
                2-ter. I caporal maggiori capi scelti  esclusi  dalle
          aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza  dei  requisiti
          di cui all'articolo 1307-bis, comma 1,  lettere  c)  e  d),
          sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data  di
          maturazione di tali requisiti e la  qualifica  speciale  e'
          conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. 
                2-quater.  Per  il  conferimento   delle   qualifiche
          speciali per il 2020, al  31  dicembre  2020  sono  formate
          quattro distinte aliquote di  valutazione,  rispettivamente
          per i caporal maggiori capi scelti e gradi  corrispondenti,
          sotto elencati: 
                  a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2013  al
          31 dicembre 2013; 
                  b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2014  al
          31 dicembre 2014; 
                  c) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015  al
          31 dicembre 2015; 
                  d) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016  al
          31 dicembre 2016. 
                2-quinquies.   Per   l'anno   2020,   la   decorrenza
          dell'attribuzione  della   qualifica   speciale   e'   cosi
          disciplinata: 
                  a) caporal maggiori capi scelti  di  cui  al  comma
          2-quater, lettera a): il giorno successivo  la  maturazione
          dei requisiti previsti; 
                  b) caporal maggiori capi scelti  di  cui  al  comma
          2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale  di
          cui alla lettera a); 
                  c) caporal maggiori capi scelti  di  cui  al  comma
          2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale  di
          cui alla lettera b); 
                  d) caporal maggiori capi scelti  di  cui  al  comma
          2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale  di
          cui alla lettera c).».