Art. 3 
 
             Disposizioni di coordinamento e finanziarie 
 
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' abrogato dal 1° luglio 2020. 
  2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli
articoli 1 e 2 del presente  decreto-legge,  rileva  anche  la  quota
esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo  16  del  decreto
legislativo  14  settembre  2015,  n.  147.   Il   medesimo   reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito  dell'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  e  di  quello   delle   relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. E' istituito il Fondo per  esigenze  indifferibili  connesse  ad
interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA,  con
una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.