Art. 4 
 
                         Norma di copertura 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3,  valutati
in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni  di  euro
per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2022, che aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850  milioni
di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    b) quanto a 4.191,66 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  9.682
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021  e,  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno
2020, mediante corrispondente utilizzo delle  risorse,  iscritte  sui
pertinenti  capitoli  del  bilancio  di  previsione   del   Ministero
dell'economia   e   delle    finanze,    derivanti    dall'attuazione
dell'articolo 3, comma 1; 
    c) quanto a  267  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  2,  comma  55,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, come  modificato
dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.