Art. 10
Esame e valutazione delle domande di finanziamento
1. La verifica dei requisiti di partecipazione, delle condizioni di
ammissibilita' delle domande di finanziamento e della relativa
documentazione allegata, nonche' la successiva valutazione delle
proposte progettuali e' demandata ad una commissione nominata con
decreto del direttore generale del terzo settore e della
responsabilita' sociale delle imprese, da adottarsi successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di
finanziamento.
2. La commissione di cui al comma 1 e' composta, nel rispetto del
principio di rotazione, da personale interno al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali o da personale appartenente ad altre
pubbliche amministrazioni. Possono altresi' far parte della
commissione soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in
possesso di adeguata esperienza nella materia. Ai componenti della
commissione si applica quanto previsto dagli articoli 35-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 51 del codice di procedura
civile, nonche' 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
partecipazione alla commissione e' gratuita e ai suoi componenti non
e' corrisposto alcun compenso, indennita', rimborso spese o
emolumento comunque denominato.
3. Superata la fase di ammissibilita', la commissione procede alla
valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:
+================================+==================================+
| Criteri | Punteggi |
+================================+==================================+
|A. Requisiti soggettivi | |
+--------------------------------+----------------------------------+
|A1. Esperienza pregressa e | |
| specifica dell'associazione | |
| proponente e degli eventuali | |
| partner nelle aree di | 0-20 |
| attivita' di cui all'articolo | |
| 2, comma 1. | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Totale A| 20 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|B. Caratteristiche del progetto | |
+--------------------------------+----------------------------------+
|B1. Congruita', coerenza e | |
| completezza del progetto | 0-15 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| | 0-5 |
|B2. Collaborazioni con enti | 1 punto per ciascuna |
| pubblici o privati | collaborazione documentata, |
| | fino ad un massimo di 5 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|B3. Ricaduta sociale e | |
| replicabilita' del progetto | 0-15 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|B4. Caratteristiche di | |
| innovazione sociale del | 0-15 |
| progetto | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Totale B| 50 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|C. Elementi finanziari | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| | 0-10 |
|C1. Ammontare del | 1 punto per ogni punto |
| cofinanziamento del | percentuale di cofinanziamento |
| proponente e degli | aggiuntivo rispetto al minimo |
| eventuali partner | previsto, fino a un massimo |
| | di 10 punti |
+--------------------------------+----------------------------------+
|C2. Capacita' realizzativa del | |
| progetto (rapporto tra costo | |
| totale del progetto e volume | 0-10 |
| complessivo delle entrate | Fino al 50%: 10 punti |
| totali dell'associazione |Oltre il 50% fino al 55%: 8 punti |
| proponente. In caso di |Oltre il 55% fino al 60%: 6 punti |
| partenariato il calcolo viene |Oltre il 60% fino al 65%: 4 punti |
| effettuato sulla somma dei |Oltre il 65% fino al 70%: 2 punti |
| totali delle entrate di tutti | Oltre il 70%: 0 punti |
| i soggetti partecipanti al | |
| partenariato). | |
+--------------------------------+----------------------------------+
|C3. Minore incidenza delle | |
| spese di coordinamento e | 0-10 |
| funzionamento (di cui | 1 punto per ogni punto |
| all'articolo 6, comma 2) sul | percentuale inferiore al 20% |
| totale delle spese del | fino ad un massimo di 10 punti |
| progetto | |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Totale C| 30 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Totale generale (A+B+C)| 100 |
+--------------------------------+----------------------------------+
4. La commissione di valutazione, nella sua prima seduta e,
comunque, prima dell'apertura delle buste contenenti la domanda di
finanziamento e la documentazione di cui all'articolo 8, comma 3,
puo' declinare uno o piu' criteri di valutazione in eventuali
sub-criteri.
5. Ai fini dell'idoneita' al finanziamento, ciascun progetto deve
conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.
6. A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la
commissione incaricata stila la graduatoria finale, contenente
l'elenco delle domande di finanziamento in ordine decrescente di
punteggio, che e' approvata con decreto del direttore generale del
terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese.
7. I progetti utilmente collocati in graduatoria sono ammessi a
finanziamento nella misura prevista nel piano finanziario di
riferimento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
8. In caso di parita' di punteggio fra due o piu' progetti, e'
ammesso a finanziamento il progetto che ha conseguito un maggior
punteggio per il criterio C3 di cui al comma 3. In caso di ulteriore
parita' e' ammesso a finanziamento il progetto che ha conseguito un
maggior punteggio per il criterio C1 di cui al medesimo comma 3. In
caso di ulteriore parita', l'individuazione del progetto da ammettere
al finanziamento avviene mediante pubblico sorteggio.
9. Al provvedimento di cui al comma 6 e' data pubblicita' mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, www.lavoro.gov.it Esso e' altresi' pubblicato ai
sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 35-bis citato decreto legislativo
n. 165 del 2001:
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi
e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni
e la nomina dei relativi segretari.».
- Si riporta l'art. 51 del codice di procedura civile:
«Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di
sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una
delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse
nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».
- Si riporta l'art. 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 42 (Conflitto di interesse). - 1. Le stazioni
appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le
frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e
risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di
interesse nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo
da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e
garantire la parita' di trattamento di tutti gli operatori
economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di
una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che,
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che puo' essere percepito come una minaccia alla
sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle
che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma
2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante,
ad astenersi dal partecipare alla procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte
salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa e
penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo
periodo costituisce comunque fonte di responsabilita'
disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per
la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinche' gli
adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.».
- Si riporta l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni):
«Art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e
le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di
concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citato art. 12 della legge n. 241 del
1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti
beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla
stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi
gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi'
pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata,
incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio
dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal
destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi
delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui
al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero
alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati.».