Art. 11
Convenzione regolativa del finanziamento
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive
con le associazioni proponenti i progetti ammessi al finanziamento
apposita convenzione, nella quale sono disciplinati i diritti e gli
obblighi derivanti dal rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto
beneficiario, le modalita' di realizzazione del progetto e di
pubblicita' del finanziamento ricevuto.