Art. 12
Erogazione del finanziamento
1. Il finanziamento statale e' erogato in due distinte quote:
a) una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura massima
dell'80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di
avvio delle attivita' progettuali e previa presentazione della
fideiussione di cui all'articolo 13;
b) una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura massima del
20% del finanziamento concesso, a seguito dell'esito della verifica
amministrativo-contabile di cui all'articolo 14.