Art. 13
Fideiussione
1. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente
decreto stipulano apposita fideiussione bancaria o assicurativa a
garanzia dell'anticipo da percepire ai sensi dell'articolo 12, comma
1, lettera a), pari all'80% del finanziamento stesso. Detta
fideiussione e' rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attivita' o da intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa' iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla
vigente normativa bancaria o assicurativa.
2. La fideiussione di cui al comma 1 deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'articolo 1944, comma 2, del codice civile, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione procedente.
Note all'art. 13:
- Si riporta l'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia):
«Art. 13 (Albo). - 1. Fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione
dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia
iscrive in un apposito albo le banche italiane e le
succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le
succursali delle banche comunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.».
- Si riporta l'art. 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
«Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione).
- 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale
delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle
attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
errori professionali, comprensiva della garanzia per
infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione
contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura
assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per
classi di volume d'affari e in base agli ulteriori
parametri da essa eventualmente individuati con
regolamento.».
- Si riportano gli articoli 1944 e 1957 del codice
civile:
«Art. 1944 (Obbligazione del fideiussore). - Il
fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale
al pagamento del debito.
Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non
sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore
principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto
dal creditore e intenda valersi del beneficio
dell'escussione, deve indicare i beni del debitore
principale da sottoporre ad esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto ad
anticipare le spese necessarie.».
«Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale). -
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro
sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve
essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la
prescrizione anche nei confronti del fideiussore.».