Art. 13 
 
                            Fideiussione 
 
  1. I soggetti beneficiari del  finanziamento  di  cui  al  presente
decreto stipulano apposita fideiussione  bancaria  o  assicurativa  a
garanzia dell'anticipo da percepire ai sensi dell'articolo 12,  comma
1,  lettera  a),  pari  all'80%  del  finanziamento   stesso.   Detta
fideiussione e' rilasciata da imprese  bancarie  o  assicurative  che
rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi  che  ne
disciplinano le rispettive attivita'  o  da  intermediari  finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via  esclusiva  o  prevalente
attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti  a  revisione
contabile da  parte  di  una  societa'  iscritta  nell'albo  previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e
che abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilita'  richiesti  dalla
vigente normativa bancaria o assicurativa. 
  2. La fideiussione di cui al comma 1 deve  prevedere  espressamente
la rinuncia al beneficio della  preventiva  escussione  del  debitore
principale di cui all'articolo 1944, comma 2, del codice  civile,  la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del  codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione procedente. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Si riporta l'art.  106  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia): 
              «Art. 13 (Albo). - 1. Fermo  restando  quanto  previsto
          dalle  disposizioni  del  MVU  in  tema  di   pubblicazione
          dell'elenco  dei  soggetti  vigilati,  la  Banca   d'Italia
          iscrive in  un  apposito  albo  le  banche  italiane  e  le
          succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le
          succursali   delle   banche   comunitarie   stabilite   nel
          territorio della Repubblica. 
              2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
          l'iscrizione nell'albo.». 
              - Si riporta l'art.  161  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 (Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): 
              «Art. 161 (Albo speciale delle societa' di  revisione).
          - 1. La CONSOB provvede alla tenuta  di  un  albo  speciale
          delle societa' di revisione abilitate  all'esercizio  delle
          attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 
              2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
          speciale  previo  accertamento   dei   requisiti   previsti
          dall'art. 6, comma 1, del decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
          essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
          il cui amministratore si  trovi  in  una  delle  situazioni
          previste dall'art. 8, comma 1, del decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 88. 
              3.  Le  societa'  di  revisione  costituite  all'estero
          possono  essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso  dei
          requisiti previsti dal comma 2. Tali  societa'  trasmettono
          alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita
          all'attivita'  di  revisione  e  organizzazione   contabile
          esercitata in Italia. 
              4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di  revisione
          devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
          assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco  speciale
          previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  o   avere   stipulato   una   polizza   di
          assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
          errori  professionali,  comprensiva  della   garanzia   per
          infedelta' dei dipendenti,  per  la  copertura  dei  rischi
          derivanti  dall'esercizio   dell'attivita'   di   revisione
          contabile. L'ammontare della  garanzia  o  della  copertura
          assicurativa e'  stabilito  annualmente  dalla  CONSOB  per
          classi  di  volume  d'affari  e  in  base  agli   ulteriori
          parametri   da   essa   eventualmente    individuati    con
          regolamento.». 
              - Si riportano gli articoli  1944  e  1957  del  codice
          civile: 
              «Art.  1944  (Obbligazione  del  fideiussore).   -   Il
          fideiussore e' obbligato in solido col debitore  principale
          al pagamento del debito. 
              Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non
          sia tenuto a  pagare  prima  dell'escussione  del  debitore
          principale. In tal caso, il fideiussore, che sia  convenuto
          dal   creditore   e   intenda   valersi    del    beneficio
          dell'escussione,  deve  indicare  i   beni   del   debitore
          principale da sottoporre ad esecuzione. 
              Salvo patto contrario,  il  fideiussore  e'  tenuto  ad
          anticipare le spese necessarie.». 
              «Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione  principale).  -
          Il fideiussore rimane  obbligato  anche  dopo  la  scadenza
          dell'obbligazione principale, purche'  il  creditore  entro
          sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
          le abbia con diligenza continuate. 
              La disposizione si applica anche  al  caso  in  cui  il
          fideiussore ha espressamente limitato la  sua  fideiussione
          allo stesso termine dell'obbligazione principale. 
              In questo caso pero' l'istanza contro il debitore  deve
          essere proposta entro due mesi. 
              L'istanza proposta contro  il  debitore  interrompe  la
          prescrizione anche nei confronti del fideiussore.».