Art. 14
Monitoraggio e controllo dei progetti finanziati
1. I progetti ammessi a finanziamento sono oggetto di monitoraggio
in itinere e, al termine, di una verifica amministrativo-contabile
sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A
tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
avvalersi del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
2. Ai fini di cui al comma 1, le associazioni beneficiarie
trasmettono relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dei
progetti entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre di
attivita'. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle attivita',
esse trasmettono la relazione finale sulla realizzazione complessiva
delle attivita' previste nel progetto e sui risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi programmati, nonche' il rendiconto finale,
redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario e
accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute.
Detti giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, sono
conservati in originale presso la sede dell'associazione
beneficiaria, ai fini della successiva verifica amministrativo
contabile.
Note all'art. 14:
- Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita'
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al
fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,
nonche' al fine di evitare la sovrapposizione di interventi
ispettivi, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato
nazionale del lavoro", di seguito "Ispettorato", che
integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.
2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia'
esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare
omogeneita' operative di tutto il personale che svolge
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale,
ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono
attribuiti i poteri gia' assegnati al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi
compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime
condizioni di legge.
3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto
pubblico, e' dotato di autonomia organizzativa e contabile
ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli
obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un
massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la
sede centrale dell'Ispettorato e' ubicata presso un
immobile demaniale o un immobile gia' in uso al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali o un immobile
dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.
5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte
dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.».