Art. 15
Revoca del finanziamento
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporre
la revoca del finanziamento qualora l'associazione beneficiaria o, in
caso di partenariato, uno dei soggetti partner:
a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti
dall'articolo 2;
b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari
impiegati nelle attivita' progettuali;
c) interrompa o modifichi, senza la preventiva autorizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'esecuzione del
progetto finanziato;
d) compia gravi inadempienze relativamente agli obblighi di
relazione di cui all'articolo 14;
e) compia gravi irregolarita' contabili, rilevate in sede di
verifica amministrativo-contabile prevista dall'articolo 14, o emerse
in sede di eventuali controlli in itinere;
f) svolga le attivita' a favore di destinatari diversi da quelli
indicati dall'articolo 2;
g) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di cui
all'articolo 11;
h) non rispetti le regole di pubblicita' disciplinate dalla
convenzione di cui all'articolo 11.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 ottobre 2019
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3156