Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono accedere alle risorse del fondo di cui all'articolo 1
tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, in
conformita' alle proprie finalita' statutarie, attivita' di
assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le
forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle
loro famiglie.
2. Ai fini del presente decreto, per bambini si intendono i
soggetti di cui all'articolo 1 della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 1, della legge 27 maggio 1991, n.
176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989):
«Art. 1. - Ai sensi della presente Convenzione si
intende per fanciullo ogni essere umano avente un'eta'
inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la
maturita' in virtu' della legislazione applicabile.».