Art. 3
Utilizzo del fondo
1. Il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia
oncologica e' destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di
contributi finanziari, lo svolgimento delle attivita' indicate
all'articolo 2, comma 1, attraverso progetti promossi dalle
associazioni di cui al medesimo articolo 2, anche in partenariato fra
loro.
2. In caso di realizzazione dei progetti in partenariato,
l'associazione individuata quale soggetto capofila dagli altri
componenti e' considerata soggetto proponente e, in quanto tale,
responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti
dell'Amministrazione.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono
essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni ed enti
pubblici o privati diversi da quelli individuati all'articolo 2, che
non possono essere beneficiari delle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.